Non punibile fuga da incidente stradale commessa da incesurato, con lesioni lievissime, senza contatto fra veicoli.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 8 maggio 2018, n. 20096
Presidente Blaiotta – Relatore Tornesi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all’esito del rito abbreviato, dichiarava S.Z.P. responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
1.1. All’imputato era contestato, nella qualità di conducente dell’autovettura Renault Clio targata (…), di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche P.L. , conducente del ciclomotore Piaggio tg. (…), che riportava lesioni personali guarite in gg. 5.
In (omissis) .
2. S.Z.P. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della pena di cui invoca il contenimento nel minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. di cui ritiene sussistenti i presupposti.
2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il secondo motivo è fondato, rimanendo in esso assorbita l’altra censura articolata nel ricorso.
2. Risulta comprovato che la difesa dello S. formalizzava, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l’istanza con la quale chiedeva l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. su cui la Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi.
2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271), tale causa di non punibilità può essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.
2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l’autovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonché dei mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito allo S. che risulta peraltro incensurato.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.