La Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di "forza armata" - nonostante abbia in dotazione armi da fuoco - e quindi il dileggio non costituisce vilipendio; in Italia le forze armate sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare. L'Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il D.Lgs. 5 ottobre n. 297, n. 297.
Cassazione penale
sez. I, ud. 21 aprile 2022 (dep. 22 settembre 2022) n. 35328
Presidente Zaza – Relatore Fiordalisi
Ritenuto in fatto
1. M.E. ricorre avverso la sentenza del 4 maggio 2021 della Corte di appello di Milano, sezione minorenni, che ha confermato la sentenza resa il 20 febbraio 2020 dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato a seguito della concessione del perdono giudiziale. Secondo il giudice di merito, si era perfezionato il reato di vilipendio delle Forze armate, ai sensi dell'art. 290 c.p., poiché l'imputato in data anteriore o prossima al 15 aprile 2019 aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritraeva dinanzi a un'autovettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla dicitura "fuck the police".
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., perché la Corte di appello aveva ignorato la richiesta di trattazione orale dell'udienza ritualmente depositata a mezzo PEC dalla difesa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, perché la Corte territoriale avrebbe in maniera ingiustificata ritenuto infondato il motivo di appello con il quale la difesa aveva evidenziato che il G.u.p. avrebbe dovuto definire il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, considerando che l'imputato aveva ammesso sin da subito l'addebito, dichiarandosi dispiaciuto per la propria condotta, e che aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell'ordine. Dagli atti di indagine, inoltre, si evinceva che la dicitura riportata sul profilo Instagram era inserita in un contesto goliardico e inconsapevole, non essendo stato mosso l'imputato da alcuno scopo rivoluzionario nè denigratorio (M. , infatti, aveva riportato tale scritta dopo aver partecipato quale comparsa in un video musicale). Considerando, quindi, l'occasionalità della condotta accertata, lo stile di vita dell'imputato (il quale frequentava regolarmente le scuole superiori e in estate svolgeva attività lavorativa di bagnino) e il contesto familiare nel quale era inserito (i genitori avevano disapprovato quanto scritto dal figlio) era possibile affermare con certezza che non vi era alcun rischio di recidivanza della condotta.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di "forza armata", anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco.
In Italia le forze armate sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare. L'Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il D.Lgs. 5 ottobre n. 297, n. 297.
Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 290 c.p..
Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all'art. 290 c.p..
3. Ne deriva pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto di reato così come contestato non sussiste.
4. Sussistono i presupposti previsti dalla legge per disporre l'oscuramento dei dati personali dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, in quanto imposto dalla legge.