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Finanziere può farsi una canna? (Cons. Stato 7037/19)

15 ottobre 2019, Consiglio di Stato

Un unico episodio assunzione di sostanze stupefacenti cannabinoidi da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza non giustifica in modo automatico la sanzione disciplinare espulsiva della perdita di grado per rimozione “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”, in quanto va comunque valutata la gravità del comportamento sanzionato.

Il principio di proporzionalità della sanzione deve ritenersi immanente all’ordinamento anche militare ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari.


Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

N. 07037/2019REG.PROV.COLL.
N. 08321/2012 REG.RIC.

 Pubblicato il 15/10/2019


ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8321 del 2012, proposto da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato (..)per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. -OMISSIS- del 4 settembre 2012, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- /2011, è stato annullato il provvedimento del Comando interregionale Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza del 22 luglio 2011 di applicazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e del provvedimento del Comando Regionale della Toscana della Guardia di Finanza di cessazione di
sospensione del procedimento di transito nei ruoli civili.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019, il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti (..) ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II, n. -OMISSIS- del 4 settembre 2012, con cui sono stati annullati il provvedimento del Comando interregionale Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza del 22 luglio
2011, di applicazione a carico dell’appuntato scelto mare -OMISSIS- della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ed il successivo provvedimento del Comando regionale della Toscana del 25 novembre 2011 di “sospensione” del procedimento di transito ai ruoli civili.

Il provvedimento disciplinare è basato sull’avvenuta assunzione di sostanza stupefacente e sulla mancata comunicazione del fatto al proprio Comando.

La positività ai cannabinoidi era stata accertata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2010, in cui il militare aveva riportato gravi ferite; a seguito del sinistro era stato anche deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed era stato destinatario del provvedimento del Prefetto di Pisa del 30 luglio 2010 di sospensione della patente di guida.

Con nota dell’8 settembre 2010 l’appuntato aveva comunicato l’avvenuto sinistro ma non la positività a sostanze alcoliche e stupefacenti Il 7 febbraio 2011 il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Pisa chiedeva l’emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

Per i postumi del sinistro stradale, con verbale della commissione medica ospedaliera di La Spezia del 20 maggio 2011 è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato in modo assoluto, da collocare in congedo ed idoneo al transito nel personale civile; pertanto, il 25 maggio 2011 aveva presentato domanda per il transito nei ruoli civili. Con provvedimento del Comando Regionale della Toscana della Guardia di Finanza del 25 novembre 2011 tale procedimento è stato “sospeso” ma sostanzialmente concluso, ai sensi dell’art. 26 della legge 3 agosto 1961, n. 833,
avendo riportato la sanzione disciplinare della perdita del grado.

Sia nel corso del procedimento disciplinare che con il ricorso di primo grado il militare ha contestato l’assunzione di stupefacente deducendo che la positività potrebbe essere derivata dall’assunzione di farmaci antidolorifici nei giorni precedenti l’incidente o anche al momento del primo soccorso.

Nel giudizio di primo grado, con l’ordinanza cautelare n. 4753 del 14 dicembre 2011, è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, a seguito della quale il militare è stato reintegrato in servizio con riserva con provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza del 13 febbraio 2012.

 La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Amministrazione non aveva tenuto conto della natura episodica dell’assunzione della sostanza stupefacente e della particolare situazione del ricorrente, che, a seguito dell’incidente, era stato giudicato già inidoneo al servizio militare e aveva presentato domanda per il transito ai ruoli civili con cessazione quindi delle peculiari funzioni del servizio nel Corpo della Guardia di Finanza.

 L’Amministrazione ha formulato un unico motivo di appello in cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 833 del 1961, il travisamento delle circostanze di fatto, la invasione della discrezionalità dell’Amministrazione, sostenendo che la particolare gravità della condotta posta in essere dal militare, anche se episodica, è comunque incompatibile con lo status di militare del corpo della Guardia di Finanza; ha, inoltre, contestato l’applicazione del principio di proporzionalità, essendo stata applicata la sanzione per la perdita sulla base della violazione dei doveri di cui all’art. 40, n. 6, della legge n. 833 del 1961, per cui non sarebbe prevista alcuna graduazione di sanzione disciplinare; ha dedotto, inoltre, in fatto che, successivamente, con provvedimento del 30 luglio 2012 il militare era stato sanzionato con 15 giorni di consegna di rigore per avere acquistato semi di marijuana on line.

 Si è costituito nel presente giudizio l’appellato contestando la fondatezza dell’appello e, con riferimento alla sanzione del 2012, ha depositato in giudizio il decreto di archiviazione del procedimento penale del Tribunale di Pisa del 13 aprile 2012 nonché le certificazioni della commissione medica di Livorno di idoneità alla guida del 4 luglio 2011 e del 7 dicembre 2011, da cui risulta la negatività a sostanze stupefacenti.

Con ordinanza cautelare del 12 dicembre 2012 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione della sentenza.

All’udienza pubblica del 9 luglio 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.

Il provvedimento disciplinare è stato adottato sulla base dell’art. 40, comma 1, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, che prevede la perdita del grado per rimozione “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.

 A seguito della sanzione disciplinare ha operato altresì la fattispecie prevista dall’ art. 26 della legge n. 833 del 1961 (confermata dal comma 5 dell’art. 923 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare), per cui “il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall’art. 15,  cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

 La difesa appellante sostiene la automaticità della sanzione in presenza delle violazioni previste dal n. 6 del comma 1 dell’art. 40 della legge n. 833 del 1961.

 Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Lo stesso provvedimento disciplinare impugnato in primo grado si riferisce a valutazione di proporzionalità ed equità della sanzione. Inoltre, la giurisprudenza di questo Consiglio, se è vero che ha interpretato la perdita del grado prevista da tale disposizione come sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere
sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2017, n. 2405; id., 13 maggio 2010, n. 2927), però concretamente ha ritenuto la legittimità della sanzione della perdita del grado, in quanto “congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza”, in relazione alla gravità del comportamento del militare e dell’appartenenza del medesimo al Corpo della Guardia di Finanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1474; id., 3 ottobre 2018, n. 5684; 18 gennaio 2018, n. 307).

 Anche gli orientamenti più rigorosi della giurisprudenza, che affermano che l’assunzione anche solo occasionale di sostanza stupefacente da parte del personale appartenente alla Guardia di finanza si configura quale comportamento suscettivo di applicazione della sanzione della perdita del grado, giustificano tale sanzione in relazione alla gravità del comportamento sanzionato, comunque contrario ai doveri del militare della Guardia di finanza rilevanti ai sensi dell’art. 40, n. 6, l. 3 agosto 1961 n. 833 (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452).

Ritiene dunque il Collegio la infondatezza delle deduzioni della difesa appellante in quanto il principio di proporzionalità della sanzione deve ritenersi immanente all’ordinamento anche militare ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari.

Soccorre, del resto, anche la disposizione dell’art. 1355 del codice dell’ordinamento militare, per cui “le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”. In particolare, ai sensi dei comma 2, “nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato”; in base al comma 3 “vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività”.

Non ignora il Collegio il costante orientamento giurisprudenziale per cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, illogicità, errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1176; id., 31 ottobre 2012, n.
5582).

Nel caso di specie, pur nel ristretto ambito del sindacato giurisdizionale sul potere sanzionatorio discrezionale dell’Amministrazione, sussistono tali profili di manifesta illogicità, in quanto l’episodio che ha coinvolto il militare risulta rimasto isolato (ammesso che sia stata raggiunta la prova della effettiva assunzione volontaria della sostanza, sempre contestata dall’appellato nel corso del procedimento disciplinare, e per la quale comunque non risulta esercitata l’azione penale per il reato di cui all’art. 187 del codice della strada). Inoltre, tale unicità dell’episodio avrebbe dovuto essere concretamente valutata anche tenuto conto che, al momento di adozione del provvedimento sanzionatorio, il 25 luglio 2011, era già stata accertata la inidoneità al servizio militare dalla Commissione medica ospedaliera il 25 maggio 2011.

 La richiesta del transito ai ruoli civili attenuava, infatti, quelle esigenze di assoluto rigore secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, che giustificano la grave sanzione disciplinare della perdita del grado, ai sensi dell’art. 40, comma 1, n. 6, della legge n. 833 del 1961, per i militari in servizio.

Ritiene, infatti, il Collegio che, se la norma dell’art. 26 di detta legge, confermata dall’art. 923, comma 5, del codice dell’ordinamento militare, è posta proprio al fine di evitare che il transito ai ruoli civili costituisca un “commodus discessus” per evitare il rigore dell’ordinamento militare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7734, per cui la ratio della norma è di evitare che si possano eludere gli effetti sfavorevoli di un giudizio penale o disciplinare anticipando la cessazione dal servizio), ciò non toglie che il principio di proporzionalità comporti una valutazione caso per caso in concreto dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, anche alla luce della inidoneità al servizio militare già accertata.

 

Quanto al successivo episodio per cui è stata irrogata la sanzione della consegna di rigore, si tratta di fatti successivi rispetto al provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio e non presi in considerazione da detto provvedimento e per cui è comunque altresì intervenuta l’archiviazione in sede penale.
L’appello è quindi infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della questione in fatto sussistono giusti motivi
per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Giovanni Orsini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore