II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Corte di Cassazione
sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 ottobre – 29 dicembre 2020, n. 29779
Presidente Scaldaferri – Relatore Meloni
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c., comma 4, degli artt. 147 e 148 c.c., dell’art. 316 bis c.c., degli artt. 2727-2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti, aveva previsto un obbligo di corrispondere 200,00 Euro mensili a carico del padre per contribuire al mantenimento del figlio C. nato il (omissis) mentre non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio D.G. con lei convivente in quanto ritenuto autosufficiente per via dell’età (27 anni) mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo che il figlio D.G. , benché maggiorenne, avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di considerare che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato in data 18/4/2016 e che a quella data il figlio D.G. aveva 23 anni e pertanto, secondo il ragionamento della Corte, non poteva essere ritenuto autosufficiente al pari dell’altro figlio C. .
Il ricorso proposto deve essere respinto: infatti la Corte ha motivato il proprio convincimento in ordine all’assegnazione della casa coniugale ed all’obbligo di pagamento dell’assegno di 200,00 Euro per il figlio C. stante la - qui non specificamente censurata - mancanza di autonomia economica del predetto, mentre la richiesta di assegno di mantenimento dell’altro figlio D.G. , qui censurata, è stata rettamente ritenuta ingiustificata dal giudice di merito.
Non risulta in alcun modo dimostrato che D.G. non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderlo indipendente economicamente anche parzialmente, e tantomeno risulta che egli abbia, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni.
In tal senso deve essere parzialmente modificata la motivazione del provvedimento impugnato, fermo il dispositivo sul punto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4. Infatti recentemente questa Corte (Sez. 1-, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020) ha affermato che “II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".
Alla luce del recente orientamento di questo Corte, e tenuto conto che le circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso si mostrano prive di decisività, il rigetto del ricorso si impone, con compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità in considerazione della sopravvenienza del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.