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Falsità delle valutazioni in perizia (quasi) mai reato (Cass. 45633/13)

13 novembre 2013, Cassazione penale

L’insostenibilità scientifica della relazione non basta ad integrare l’elemento materiale del reato: i pareri e le interpretazioni mendaci, oppure l'asserzione di fatti non conformi al vero, che soli sostanziano la violazione del dovere di veridicità e giustificano la sanzione per falsa perizia, esigono da parte del giudicante un rigore ed un impegno superiore a quello usualmente richiesto per la valutazione delle testimonianze, considerato che (anche per autorevole e consolidata dottrina) il perito, od il consulente tecnico d'ufficio in sede civile, devono necessariamente apportare il loro contributo originale di osservazioni e di giudizi sull'oggetto della prova, con il rischio, immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confondere facilmente l'involontario errore della mente, oppure la "cattiva qualità della prestazione professionale", con la dolosa alterazione del vero. 
 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 24 ottobre - 13 novembre 2013, n. 45633
Presidente/Relatore Lanza

Ritenuto in fatto

1. P.A. è accusato del reato p. e p. dall'art. 373, 61 n. 7 cod. pen. perché, nel procedimento cautelare ex art.700 c.p.c. (instaurato dinanzi al Tribunale di Catania da N.L. , proprietario di un appartamento al 2 piano dell'edificio sito in via (omissis) ) con il quale era chiesta la sospensione dei lavori realizzati da G.S. (nel cortile interno del medesimo palazzo che quest'ultimo aveva acquistato dalla nonna N.M.A. , unitamente a tutto il piano terra del fabbricato stesso, adducendo che trattavasi di cortile condominiale), in qualità di CTU nominato dal giudice istruttore, a fronte di un mandato in cui si chiedeva di accertare:

1) soggetti titolari del cortile posto al piano terra dell'immobile di cui al fg. 69 pila 12920 del Catasto fabbricati del Comune di Catania

2) situazione di possesso che ha riguardato il medesimo cortile,

3) se le condotte indicate integrassero atti di spoglio ecc., rendeva un parere mendace, in gran parte peraltro recependo delle note tecniche depositate dal CTP del ricorrente (di cui da atto a pag. 2 della CTU) specificamente affermando: a) quanto al punto 1): che doveva pervenirsi alla conclusione che il cortile era "comune" in quanto non era menzionato espressamente nell'atto di donazione della proprietaria alla N. (senza peraltro giustificare in altro modo il riferimento a "pertinenze" in esso contenuto) laddove, elencando tutti gli atti che direttamente o indirettamente interessavano la proprietà o l'utilizzo (locazioni) di porzioni del fabbricato, ometteva di riferire con chiarezza che nell'atto di vendita di tutto il piano terra dell'immobile da N.M.A. a G.S. era ricompreso espressamente anche il cortile, definendo peraltro come una "stranezza" e non come dato di fatto la circostanza che nelle planimetrie catastali questo risultasse annesso all'unità sub 1) dello stesso piano terra e asserendo che i due atti del 2006 in cui la N. lo indicava come di sua esclusiva proprietà erano contraddittori, quando, se letti nel loro contesto, non lo erano affatto; b) quanto al punto 2: che dalla circostanza che al cortile si accedeva dall'androne comune e dal fatto che al suo interno erano collocate parti di impianti comuni (pluviali, scarichi, fossa settica, contatore e tubazioni idriche, vasche di raccolta dell'acqua e autoclave), si doveva desumere che tutti i proprietari dell'immobile ne avevano il possesso, dovendosi al limite desumere una servitù; c) quanto al punto 3), individuando pregiudizi permanenti per il ricorrente derivanti dai lavori effettuati dal G. da riconnettersi: a) all'occupazione di una superficie di cortile di 1,20 mq con ampliamento verso est del w.c. annesso all'unità sub 1; b) al restringimento di 30 cm dell'apertura del passaggio dall'androne verso il cortile; c) all'occupazione di 3 mq di cortile per il ripristino e ampliamento del w.c. annesso all'unità sub 4; d) all'eliminazione di una delle vasche di raccolta comuni dell'acqua la quale aveva ridotto la riserva idrica a disposizione dell'unità del fabbricato senza dare alcun rilievo alla circostanza fondamentale, pure riferita in atti (v. memoria autorizzata difesa G. del 22.10.2007), che i lavori in contestazione avevano riportato il cortile e il suo accesso nella situazione precedente alla donazione del '57, laddove le modifiche dallo stesso indicate nell'all.to C come antecedenti i lavori realizzati, non erano state effettuate prima del '57 (come dedotto dal CT D.B. ), ma tra il '64 e l"83 dalla stessa N.M.A. , come dimostrato in atti, per cui i due sporti (w.c.) realizzati dal G. occupavano non uno spazio di cortile ma uno spazio di cui la N. , e dunque il suo avente causa G. , erano sicuramente proprietari al punto che g) i stessi risultavano anche dalle planimetrie catastali infine, quanto alle vasche dell'acqua, facendo figurare la situazione rilevata durante il sopralluogo, con la presenza di due vasche in eternit (palesemente provvisoria in quanto le stesse andavano tolte per legge) come definitiva, non curandosi di verificare o recepire il progetto di modifica e in ogni caso non evidenziando che al momento della CTU la zona era servita dall'acquedotto.

Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno grave al denunciante in quanto, recependo quanto affermato dal P. nella CTU, il Tribunale di Catania, in sede di reclamo, ordinava al G. il ripristino della situazione preesistente i lavori. In (omissis) .

2. il 25 ottobre 2012, con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P., il G.U.P., ha prosciolto il P. perché il fatto non sussiste dall'accusa ex art. 373 cod. pen., rilevando, tra l'altro (pagg. 5 e 6), che la oggettiva veridicità dei dati di fatto esposti dal P. risulta compendiata nella planimetria redatta dallo stesso c.t.u. a seguito della ispezione dei luoghi effettuata alla presenza delle parti e sulla quale non è stata sollevata alcuna contestazione dagli interessati e che, infine, i "dati di fatto", riferiti dal consulente stesso, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni di G.M. , padre del denunciante G.S. e della teste N.M.A. , nonna e dante causa del medesimo denunciante.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso avverso detta sentenza, sostenendo la sussistenza, nella decisione di proscioglimento, di violazioni di legge e vizi di motivazione, posto che il G.U.P. aveva, tra l'altro, ma soprattutto, erroneamente premesso l'analisi relativa alla verifica dell'elemento soggettivo a quella, operante su ben diverso piano, della verifica della sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente alla disamina dei termini dell'impugnazione, va ribadita l'applicabilità nella specie della norma di cui all'art. 373 cod. pen., la quale ha istituito un "reato proprio", realizzabile non solo da chi ha assunto e riveste la qualifica formale di "perito o interprete" per nomina del Giudice penale, ma anche da coloro che, nei giudizi civili, come l'odierno imputato, abbiano svolto funzioni di "consulente tecnico, atteso il richiamo di parificazione" contenuto nel comma primo dell'art. 64 c.p.c. laddove è testualmente stabilito che al consulente tecnico, nominato dal giudice in un processo civile, si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (idest, per quanto qui interessa il disposto dell'art. 373 cod. pen.).

2. Ciò premesso, risulta che la contestazione al consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice nel giudizio civile, era duplice: formulazione di un parere mendace ed esposizione dei fatti non conforme al vero.

3. Con un primo motivo l'impugnazione della parte pubblica lamenta che il giudice abbia errato nell'individuazione degli elementi della condotta tipica del reato in oggetto, non operando, anche nelle enunciazioni concettuali poste a premessa del suo argomentare, il necessario distinguo tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo della fattispecie.

4. In particolare su tale punti il ricorrente contesta i due assunti della gravata secondo cui: la materialità del delitto è integrata dal “fornire pareri e interpretazioni dolosamente false, quindi oggettivamente mendaci, in quanto non conformi all'intimo convincimento di colui che li emette, ponendosi in oggettivo contrasto con quella che secondo la sua coscienza è la verità, e quindi conseguenzialmente con il dovere assunto...”; “si deve quindi trattare di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifesto, divergenza certamente di difficile accertamento in assenza degli ulteriori elementi che ne attestino l'atteggiamento doloso”.

5. Il P.M. quindi, nella suo ricorso, che viene qui sinteticamente riproposto:

a) ritiene che l'analisi finalizzata a verificare la sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie debba necessariamente precedere quella relativa alla verifica dell'elemento soggettivo, avendo ben chiaro che i due piani non devono essere confusi;
b) evidenzia, quanto al contenuto dell'elemento oggettivo del reato contestato, che il referente a cui riguardare sia il cosiddetto "vero legale", quella soglia di apprezzamento che risulti indicata espressamente dal legislatore, ovvero quando sia possibile affermare che la valutazione contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni;
c) ribadisce che la materialità del delitto "de quo" deve essere rinvenuta nell'ipotesi in cui il perito abbia posto alla base del suo sviluppo valutativo premesse false, ovvero valutazioni in contrasto con i principi indiscussi del settore scientifico o disciplina la cui conoscenza specialistica ha giustificato da parte del giudice il ricorso al medesimo;
d) sottolinea il massimo rigore cui l'esperto deve informare la sua opera;
e) prospetta come non conforme al sistema un'interpretazione "restrittiva" del ruolo del perito e dell'oggetto della sua prestazione in qualità di ausiliario del giudice, essendo suo compito rispondere ai quesiti, non secondo il proprio empirico convincimento personale, ma desumendo le proprie valutazioni con rigore logico dai principi della scienza da lui rappresentata;
f) conclude sostenendo che il parere mendace di cui all'art. 373 cod. pen. va valutato secondo parametri oggettivi, non soggettivi, e cioè alla stregua di un convincimento che il perito si è fatto nella sua testa, interpretando liberamente i dati di fatto, peraltro in maniera non imparziale, a prescindere dai punti fermi delle varie discipline extralegali di cui occorre tener conto per risolvere il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudice e da questi all'attenzione del perito;
g) definisce assurda e contra legem l'evenienza che l'esperto di una data disciplina possa argomentare, prescindendo dai dettami di quella stessa disciplina, come di qualsiasi altro parametro recepito ex lege ("certezze legali"), per fare spazio a valutazioni e considerazioni del tutto personali, oppure, a fronte di una questione la cui soluzione comporta la conoscenza di competenze specifiche, diverse da quelle da lui possedute, assuma conclusioni in termini di certezza, con ciò accettando il rischio di esprimere pareri mendaci;
h) lamenta che tutta la "giustificazione" del "decisum" della sentenza del G.U.P. muova da un errata ricostruzione dei contorni e degli elementi costitutivi della norma penale.

6. Su tali premesse il Procuratore della Repubblica deduce, nella vicenda, l'erronea applicazione della norma penale sostanziale che ha condotto il giudicante a ritenere l'insussistenza del fatto-reato e ad affermare che l'elemento materiale del reato non può coincidere con un parere difforme rispetto ai principi della disciplina di cui il perito è esperto, ma con il suo convincimento a prescindere dai primi.

7. In definitiva, per il ricorrente, la "giustificazione" del "decisum" della sentenza del G.U.P. non ha ragionevolezza in fatto e in diritto e, sul tema, il ricorso si attarda ad evidenziare:

a) che in apertura del provvedimento il G.U.P. abbia ritenuto insussistenti gli elementi per poter sostenere una accusa in dibattimento ma, anche per ritenere lo stesso fumus dell'imputazione contestata al P. , al quale in pratica non vengono mossi rilievi che possano avere il crisma dell'oggettività e che permettano consequenzialmente di identificare i margini del contestato mendacio"... La contestazione del P.M., per la gravata sentenza si porrebbe quasi come una controdeduzione alle conclusioni della perizia (rectius consulenza tecnica d'ufficio), "incidendo le questioni con una serie di valutazioni che possono (appunto) avere una caratteristica valutativa - soggettiva e non certamente oggettiva";
b) che è scorretta l'asserzione del G.U.P. sul punto che le conclusioni raggiunte dal P. nella sua consulenza non possono ritenersi mendaci e cioè non conformi all'intimo convincimento di chi le emetteva, con la deduzione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato dalla presunta insussistenza dell'elemento soggettivo;
c) che nel capo di imputazione era possibile desumere la non corrispondenza delle conclusioni alla realtà dei fatti o alle regole di valutazione proprie della disciplina rappresentata dal consulente tecnico d'ufficio o di altre discipline affini o del diritto;
d) che nel caso di specie, sulla base degli erronei presupposti circa l'elemento materiale del reato di cui all'art. 373 cod. pen. il G.U.P. ha così scorrettamente ritenuto che la contestazione relativa al mendacio (ravvisata in imputazione nella conclusione che "il cortile deve ritenersi comune") non abbia integrato un parere mendace ma "soltanto una critica mossa all'operato del Chiesa al quale in pratica viene contestato di essere giunto ad una determinata conclusione sulla base di argomentazioni non condivisibili.

8. In conclusione, per il P.M. ricorrente, risulterebbe contraddittoria la motivazione del G.U.P., il quale, da un lato afferma che al consulente si richiede la "completezza" della prestazione, e dall'altro perviene ad incoerenti conclusioni circa l'insussistenza del fatto.

9. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 425 cod. proc. pen., richiamando in proposito una decisione di questa sezione (33921/2012) e la regola decisoria ivi indicata per i diversi epiloghi dell'udienza preliminare.

10. Tanto premesso ritiene questa Corte, non accogliendo le richieste del Procuratore generale di udienza, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che l'impugnazione del P.M. di Catania debba essere rigettata, per la ricorrenza sia di profili di infondatezza che di inammissibilità, avuto riguardo alla completa ed insindacabile valutazione del G.U.P. ed alle valide e ragionevoli argomentazioni che l'hanno supportata in punto di insufficienza e contraddittorietà degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio.
11. Invero va rammentato che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere prevalentemente processuale e non di merito, e che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.

In tale quadro occorre peraltro precisare:

a) che detta sentenza esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto, ai fini di una possibile condanna (Cass. pen. sez. 2, 28743/2010 Rv. 247860);
b) che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e che legittimano la pronuncia di non luogo a procedere, devono avere caratteristiche tali di evidenza, come nella specie, da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio stesso (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 4, 26410/2007, Rv. 236800).
c) che il controllo della Corte di cassazione, sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere, deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (Cass. pen. sez. 5, 10811/2010 Rv. 246366).

12. Orbene, in adesione a tale regole, la motivazione che sorregge la decisione impugnata, per come condotta e sviluppata, si sottrae alle critiche dell'impugnazione, considerato che la prognosi di inutilità del dibattimento è stata ampiamente e adeguatamente argomentata dal G.U.P., senza "sconfinamenti valutativi" ed è stata altresì contenuta nei limiti di un ragionevole e condivisibile giudizio di non ulteriore possibile integrazione, aggiustamento od approfondimento probatorio.

13. La gravata sentenza infatti si è limitata a verificare, con ragionevolezza e persuasività, la "tenuta" delle prove raccolte, rispetto alla tesi che il pubblico ministero intendeva portare avanti, con la corretta ed indiscutibile finalità di evitare che pervengano al dibattimento cause "insostenibili".

14. Il P.M. ricorrente sembra infatti sottovalutare che l'inconsistenza dell'accusa ex art. 373 cod. pen., ai fini del giudizio dibattimentale, è stata sostenuta dal G.U.P. con il rilievo, tra l'altro (pagg. 5 e 6), che la oggettiva veridicità dei dati di fatto esposti dal P. , risulta compendiata nella planimetria redatta dallo stesso c.t.u. a seguito della ispezione dei luoghi effettuata alla presenza delle parti e sulla quale non è stata sollevata alcuna contestazione dagli interessati e che, infine, i "dati di fatto", riferiti dal consulente stesso, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni di G.M. , padre del denunciante G.S. e della teste N.M.A. , nonna e dante causa del medesimo denunciante.

15. Pertanto, esclusa nella fattispecie l'ipotesi di una prospettazione mendace, circa le premesse poste a base dello sviluppo valutativo (affermazione di "fatti non conformi al vero"), residuano agli effetti della previsione incriminatrice "i pareri o le interpretazioni mendaci", i quali si concretizzano, come richiede autorevole dottrina (pedissequamente ripresa dal G.U.P. e condivisa dalla Corte), in un "giudizio che in tanto è caratterizzato da mendacio, in quanto si scosta e differisce da quella che, secondo la coscienza del reo costituisce la verità: si tratta pertanto di una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il convincimento reale e quello manifestato", nell'elaborato tecnico in risposta ai quesiti del Giudice.

16. Non quindi come sostenuto dal ricorrente una "confusione di piani", ma una necessaria integrazione dei dati disponibili, dall'oggettivo al soggettivo, giustamente seguita e praticata nel protocollo valutativo adottato dal G.U.P..

17. Invero, i pareri e le interpretazioni mendaci, oppure l'asserzione di fatti non conformi al vero, che soli sostanziano la violazione del dovere di veridicità e giustificano la sanzione ex art. 373 cod. pen., esigono da parte del giudicante, come avvenuto nella specie, un rigore ed un impegno superiore a quello usualmente richiesto per la valutazione delle testimonianze, considerato che (anche per autorevole e consolidata dottrina) il perito, od il consulente tecnico d'ufficio in sede civile, devono necessariamente apportare il loro contributo originale di osservazioni e di giudizi sull'oggetto della prova, con il rischio, immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confondere facilmente l'involontario errore della mente, oppure la "cattiva qualità della prestazione professionale", con la dolosa alterazione del vero.

18. Né a diverse conclusioni è lecito pervenire in funzione delle prospettazioni critiche del §. sub 5 lettera "g", che precede (cfr. pag. .. ), laddove il ricorrente definisce assurda e contra legem l'evenienza che l'esperto di una data disciplina possa argomentare, prescindendo dai dettami di quella stessa disciplina, come di qualsiasi altro parametro recepito ex lege ("certezze legali"), per fare spazio a valutazioni e considerazioni del tutto personali, oppure, a fronte di una questione la cui soluzione comporta la conoscenza di competenze specifiche, diverse da quelle da lui possedute, assuma conclusioni in termini di certezza, con ciò accettando il rischio di esprimere pareri mendaci: trattasi invero di considerazioni teoriche che, per quanto pregevoli e persuasive, non risultano avere riscontro nella ricostruzione dei fatti, quale operata dal G.U.P. con un giudizio di merito, lo si ripete, in questa sede non censurabile.

19. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso