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Estradizione impossibile senza presenza fisica in Italia (Cass.9382/21)

16 febbraio 2021, Cassazione penale

Estradizione passiva impossibile senza presenza dell'estradando in Italia: la fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è infatti il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data.

Non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano: ma se è dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere.

Cassazione penale

Sent. Sez. 6 Num. 9382 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 16/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PC, nato a .. (USA) il 

avverso la sentenza del 25/05/2020 della Corte di appello di Venezia

nonché sull'istanza di revoca della misura cautelare

visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso, nonché l'istanza;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che si dichiari non luogo a provvedere per essere venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell'estradando.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione di CP richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America al fine del suo perseguimento per il reato di frode, commesso tra il dicembre 2002 e il febbraio 2003.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori e con atti separati, i motivi di seguito sintetizzati ai fini di quanto prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Ricorso avv. Canestrini.

2.1. Prescrizione del reato. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 16 marzo 2009 n. 25 di ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, con riferimento all'art. VIII del Trattato in relazione agli artt. 2, 3, 111, 117 Cost., 6 CEDU.

2.2. Violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., 3 e 27 Cost., 3 CEDU per il rischio di trattamenti inumani e degradanti; dell'art. 2 CEDU, per violazione del diritto alla salute.

2.3. Violazione degli artt.177 Cost. e 21 TFUE per violazione al diritto alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione europea; dell'art. 18 TFUE per il rischio di trattamento discriminatorio.

Ricorso avv. Compagno.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 705, comma 1, cod. proc. pen. e X del Trattato bilaterale di estradizione, erronea valutazione degli elementi di fatto posti alla base della domanda e violazione dei diritti fondamentali.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. H del Trattato bilaterale di estradizione, erronea valutazione della doppia incriminabilità. 2.6. Violazione del principio di mutua affidabilità nella cooperazione giudiziaria.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

3. Con due memorie, la difesa del ricorrente fa presente che quest'ultimo allo stato risulta latitante e "presumibilmente" espatriato in Grecia, come emerge da una nota dei carabinieri di Mestre del 21 settembre 2020; che effettivamente l'estradando si trova in Grecia, come da dichiarazione rilasciata da quest'ultimo in data 7 settembre 2020 davanti a un notaio greco.

La difesa ha chiesto pertanto che sia emessa sentenza di non luogo a provvedere, difettando la presenza fisica in Italia dell'estradando.

4. Con istanza presentata in data 29 dicembre 2020, la difesa del ricorrente, in relazione alle circostanze sopra esposte ha anche chiesto a questa Corte la revoca della misura cautelare della custodia cautelare.

Stante la connessione delle questioni, i relativi procedimenti sono stati riuniti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. L'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta.

La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data (tra tante, Sez. 6, n. 44465 del 03/12/2001, Dumitran, Rv. 220312; Sez. 6, n. 2977 del 04/10/1996, Askin, Rv. 206883).

Va precisato che non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (Sez. 6, n. 467 del 14/12/2004, dep, 2005, Nadir Abdulmaguid, Rv. 231472).

Pertanto, solo qualora sia dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo degli Emirati Arabi Uniti, Rv. 267682).

3. Nella specie, è incontroverso che l'estradando non sia più presente nello Stato italiano.

A seguito della produzione difensiva che attestava la recente presenza del ricorrente in Grecia, questa Corte ha interpellato il Ministero della Giustizia, affinché fossero acquisite notizie dall'Interpol in ordine alla presenza dell'estradando in Grecia (Stato, tra l'altro, di sua cittadinanza).

L'Interpol, con nota del 12 febbraio 2021, ha comunicato che l'estradando è risultato risiedere in Grecia e che la Autorità giudiziaria greca ha reso noto di non poter estradare il predetto verso gli Stati Uniti per la sua cittadinanza.

4. Pertanto, difettando il fondamentale requisito della presenza dell'estradando nel territorio nazionale, non può farsi luogo alla proposta domanda estradizionale e la sentenza impugnata deve essere riformata. Ne consegue anche la revoca della misura cautelare, emessa al fine della estradizione.

Devono disporsi a cura della Cancelleria gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata dichiara non luogo a provvedere essendo venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell'estradando, e per l'effetto revoca la misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/02/2021.