La commutazione della pena dell’ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d’impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell’ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero?
Corte di Cassazione
sez. I Penale, ordinanza 22 ottobre – 6 novembre 2020, n. 31052
Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia
Ritenuto in fatto
1. La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di D.F.N. di sostituzione con la pena di anni trenta di reclusione della pena dell’ergastolo, attualmente in corso di espiazione per effetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l’una il 23 gennaio 2003 (e divenuta irrevocabile 11 dicembre 2010), e l’altra l’8 luglio 2009 (e divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012).
Entrambe le sentenze irrogarono la pena dell’ergastolo e il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di sostituzione soltanto in riferimento alla condanna dell’8 luglio 2009, rigettandola con riguardo alla condanna del 23 gennaio 2003, con conseguente permanenza in espiazione della pena dell’ergastolo.
2. La decisione è stata così motivata.
2.1. Il provvedimento adottato dall’Autorità spagnola il 23 aprile 1999, nel procedimento di estradizione n. 56/1997, con cui si dispose la consegna temporanea di D.F.N. , a condizione che fosse restituito alla Spagna per essere giudicato e, se del caso, scontare la condanna inflitta, rese esecutiva e produttiva di effetti l’ordinanza del 14 luglio 1998 che dichiarò ammissibile l’estradizione in Italia già concessa perché fosse giudicato per i fatti di cui all’ordinanza cautelare emessa il 1 dicembre 1997, avente ad oggetto un delitto di omicidio e altri reati commessi in Casal di Principe il 19 marzo 1994.
Giunto in Italia, D.F.N. fu processato e condannato alla pena dell’ergastolo con la sentenza del 23 gennaio 2003, e fu poi riconsegnato alla Spagna il 26 gennaio 2004 per essere ivi giudicato per i reati ivi commessi.
In tale provvedimento di estradizione non fu apposta alcuna condizione relativa alla pena da eseguirsi.
2.2. Successivamente fu richiesta dalle Autorità italiane altra estradizione in estensione, perché D.F.N. potesse rispondere di un omicidio commesso a Cascais il 6 marzo 1991.
L’estradizione fu concessa con provvedimento del 4 ottobre 2004 nell’ambito del procedimento di estradizione n. 25/2004, con la condizione che in caso di irrogazione della pena dell’ergastolo essa non comportasse inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita. Per questo delitto D.F.N. fu condannato alla pena dell’ergastolo con la sentenza emessa l’8 luglio 2009.
3. Tanto premesso, il giudice dell’esecuzione ha osservato che, se non è dubbio che l’irrogazione dell’ergastolo nei confronti di un imputato estradato sotto la condizione dell’applicazione di una pena detentiva solo temporanea configuri una ipotesi di pena illegale - che il giudice dell’esecuzione deve sostituire ai sensi dell’art. 670 c.p.p. -, è indiscutibile che il principio valga solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui una condizione di tale contenuto sia stata specificamente posta dallo Stato estradante.
3.1. Ogni procedura di estradizione, sia pure svolta in estensione di un precedente provvedimento, ha la sua autonomia, sicché la condizione apposta relativamente alla pena da eseguire non può che avere ad oggetto il reato per il quale è concessa.
La commutazione della pena dell’ergastolo va dunque disposta soltanto in riferimento alla condanna a cui fa riferimento il successivo provvedimento di estradizione che quella condizione ha apposto.
Gli effetti di tale condizione non possono retroagire ed invadere il campo operativo di precedenti provvedimenti di estradizione, relativi a reati completamente diversi.
4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di D.F.N. , che ha articolato più motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Con il provvedimento di estradizione n. 56/97 del 14 luglio 1998 fu disposta la consegna temporanea del ricorrente, con la condizione che dovesse essere restituito alla Spagna per essere lì giudicato per fatti rientranti nella giurisdizione di quello Stato. In effetti, il ricorrente, giunto in Italiani aprile 2000, fu riconsegnato alla Spagna il 26 gennaio 2004. La condizione della riconsegna spiega l’omessa indicazione della condizione di non assoggettare l’estradando alla pena detentiva perpetua, che l’ordinamento spagnolo non ammette.
Successivamente fu richiesta altra estradizione, in estensione, nel procedimento n. 25/2004, perché il ricorrente potesse rispondere di un omicidio commesso a (OMISSIS) .
L’estradizione fu concessa alla condizione che, in caso di irrogazione ella pena perpetua, questa non comportasse inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita; ma la consegna fu sospesa in ragione dei procedimenti pendenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria spagnola, a ulteriore dimostrazione che la precedente estradizione era di natura temporanea.
Quanto disposto in sede di estensione dell’estradizione non può non produrre effetti anche sulle precedenti decisioni di estradizione, non essendo concepibile che quanto stabilito in un provvedimento di chiusura di una procedura estradizionale non abbia effetti anche per le precedenti estradizioni.
La condizione apposta relativamente alla commutazione della pena perpetua in sede di estensione dell’estradizione deve ritenersi operante anche in riferimento alle condanne per fatti oggetto di precedenti estradizioni, come peraltro affermato da Sez. 1, n. 12655 del 21 marzo 2019.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’indebita scissione del cumulo in pregiudizio del condannato. Per mezzo della scissione del cumulo si è potuta accogliere in modo frazionato l’istanza difensiva.
5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. All’udienza del 30 settembre scorso, designata per la trattazione del ricorso, il Presidente ha disposto il differimento, ai sensi dell’art. 615 c.p.p., della deliberazione all’odierna udienza, in ragione dell’importanza della questione da decidere.
Considerato in diritto
1. La questione che viene in rilievo è se e in che modo l’Autorità giudiziaria preposta all’esecuzione delle pene debba tener conto della condizione apposta dall’Autorità estradante per evitare che la pena dell’ergastolo, alla cui esecuzione il provvedimento di estradizione è funzionale, si atteggi a pena perpetua, quando la stessa Autorità estradante abbia già concesso, nei confronti dello stesso soggetto, l’estradizione, per l’esecuzione di altra pena dell’ergastolo, senza apporre alcuna condizione di commutazione della pena.
2. Il giudice dell’esecuzione ha premesso che le plurime procedure estradizionali attinenti ad una stessa persona, attivate sia in via principale che in via di estensione, sono tra loro autonome, con la conseguenza che la condizione apposta con il provvedimento conclusivo di una di esse non può avere alcuna incidenza sui provvedimenti che definiscono le altre.
La condizione di commutazione della pena dell’ergastolo, se afferente soltanto a una delle pene irrogate con le plurime sentenze che hanno avuto come destinatario quel soggetto, non può che operare in esclusivo riferimento alla esecuzione della pena per la quale quel provvedimento di estradizione è stato emesso.
La conseguenza è che, ove siano intervenuti più provvedimenti di estradizione ad opera della stessa Autorità straniera, alcuni dei quali richiesti in estensione per essere la consegna del condannato già avvenuta in forza di un primo provvedimento, la commutazione dell’ergastolo in pena temporanea, in attuazione della condizione apposta soltanto in uno dei più provvedimenti, esplica effetti soltanto per l’ergastolo oggetto di quell’estradizione, e non ha rilievo sulle altre pene dell’ergastolo irrogate con le condanne per la cui esecuzione siano stati richiesti ed emessi gli altri provvedimenti di estradizione.
Da qui la necessità di isolare idealmente la pena dell’ergastolo a cui accede la condizione e che, confluita in sede esecutiva con le altre di pari natura pur esse interessate da provvedimenti di estradizione, ha dato luogo all’applicazione esecutiva di una pena qualificata dalla misura dell’isolamento diurno, ai sensi dell’art. 72 c.p., per far valere soltanto su di essa l’obbligo di commutazione; con l’ulteriore conseguenza che, operata tale commutazione, la successiva necessaria confluenza con le altre di pari natura determina l’esecuzione dell’ergastolo senza alcuna temperamento obbligato di temporaneità.
3. Nella giurisprudenza di legittimità non è più messo in dubbio che "la concessione dell’estradizione sul presupposto dell’irrogabilità di una pena detentiva temporanea per reati astrattamente punibili con l’ergastolo da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione; ne consegue che la successiva irrogazione dell’ergastolo da parte del giudice della cognizione costituisce applicazione di pena illegale la quale deve essere corretta attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p." - Sez. 1, n. 6278 del 16/07/2014, dep. 2015, Esposito, Rv. 262646; Sez. 1, n. 1776 del 30/11/2017, dep. 2018, Burzotta, Rv. 272053 -.
Si è in tal modo superato il principio - evocato da Sez. 1, n. 47953 dell’11 ottobre 2016, Cianciaruso, n. m. -, per il quale la violazione del principio di specialità doveva ritenersi assorbita dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna - in questo senso Sez. 1, n. 43095 del 22/10/2012, Di Noia, Rv. 253706; Sez. 1, n. 35267 del 07/06/2006, Criaco, Rv. 235085 -.
4. Conviene precisare, benché il profilo non formi oggetto della materia devoluta per la decisione dai motivi di ricorso, che la clausola apposta al provvedimento di estradizione concesso in estensione era costituita dalla testuale previsione: "con la condizione che in caso gli sia inflitta la pena, essa non comporti inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita..." (fl. 3 del provvedimento impugnato).
A ben leggere, la condizione non faceva obbligo di sostituire la pena dell’ergastolo con quella temporanea di anni trenta di reclusione, ma soltanto di evitare che l’esecuzione della pena dell’ergastolo, legittimamente irrogata, potesse sostanziarsi, nei fatti, nella privazione della libertà per l’intera vita, senza quindi che l’esecuzione fosse regolata in modo tale da sottrarre la pena la pena detentiva perpetua alla inevitabilità di una restrizione carceraria per l’intera vita.
In questa prospettiva è stato chiarito da Sez. 1, n. 24066 del 10/03/2009, Noschese, Rv. 244009, che - nel porre il principio per il quale "la concessione dell’estradizione, sul presupposto dell’irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l’ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione" - ha spiegato come "... anche se il periodo effettivo di detenzione in carcere non potrà superare gli anni..., la pena inflitta deve considerarsi a tutti gli effetti come pena dell’ergastolo, con la conseguenza da un lato che su tale pena non potrà essere applicato l’indulto... e dall’altro che i benefici premiali potranno essere concessi tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell’ergastolo".
Il giudice dell’esecuzione ha invece interpretato la condizione nei termini di un obbligo di convertire la pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione e, in relazione alla condanna pronunciata dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere in data 8 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012, ha pertanto disposto la sostituzione di pena.
5. L’affermazione, fatta dal giudice dell’esecuzione, che la condizione di commutazione apposta soltanto in uno dei plurimi provvedimenti di estradizione non possa interessare gli altri emessi in precedenza trova indiretto sostegno in una pronuncia di questa Corte - sez. 1, n. 47935 dell’11 ottobre 2016, Cianciaruso, n. m., citata al precedente par.3 - che, seppur incidentalmente, ha riconosciuto la legittimità della statuizione di merito che aveva escluso la sussistenza di impedimenti all’applicazione della pena dell’ergastolo sul presupposto che in quel caso l’Autorità estradante - sempre la Spagna - dopo avere, con un primo provvedimento di estradizione, apposto la condizione di commutazione della pena, aveva concesso la successiva estradizione, per l’esecuzione di altra pena dell’ergastolo, senza porre alcun limite e senza richiedere alcuna garanzia circa la non applicazione della pena perpetua;
Il caso allora esaminato era, come detto, diverso da quello ora in rilievo. In quella vicenda la condizione era stata posta con il primo provvedimento e non era stata reiterata al momento in cui era stata concessa la seconda estradizione.
La Corte di cassazione escluse l’illegittimità del diniego di un permesso premio, invece invocata dal ricorrente con l’argomento che gli era stata già riconosciuta la concedibilità dei benefici penitenziari in forza della condizione apposta dall’Autorità estradante e che "a quel riconoscimento pregresso i giudici di sorveglianza avrebbero dovuto uniformarsi, rilevando in ogni caso la violazione del principio di specialità per essere stato disatteso il provvedimento di estradizione".
Osservò, infatti, che l’estensione dell’estradizione era stata accordata senza limiti e condizioni ad opera delle Autorità spagnole, "che nel frattempo avevano mutato orientamento e si erano determinate a non richiedere più... la condizione della mancata applicazione della pena perpetua".
Aggiunse che non poteva comunque porsi una questione di illegale sottoposizione alla pena dell’ergastolo per violazione del provvedimento estradizionale dal momento che l’intervento del giudicato di condanna impedisce la proposizione in sede esecutiva della questione della violazione del principio di specialità.
6. Altro e opposto orientamento è stato espresso di recente da Sez. 1, n. 12655 del 24/01/2019, Esposito, Rv. 276174, secondo cui "... la condizione di commutazione della pena dell’ergastolo in pena temporanea, posta da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua (nella specie, la Spagna), deve essere applicata con riferimento alla pena complessiva risultante dall’unificazione dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna per la cui esecuzione è stata concessa l’estensione dell’estradizione pur senza la reiterazione della condizione".
La sentenza ha fatto richiamo anche all’impossibilità di ritenere, sul piano della necessaria ragionevolezza dei comportamenti tenuti dall’Autorità estradante, che la non apposizione della condizione per le richieste successive alla prima, soddisfatta invece da un provvedimento di estradizione condizionato, possa significare l’implicita revoca della condizione prima apposta.
6.1. Il rilievo, che ove fosse letto nei termini di una indagine di tipo soggettivistico sulla portata della volontà dell’Autorità estradante si esporrebbe a facili critiche per l’impossibilità che l’Autorità giudiziaria interna sindachi le determinazioni dello Stato estero, può invece essere meritevole di una qualche considerazione ove lo si intenda come espressivo della necessità, di senso sostanzialmente opposto a quello in apparenza implicato, di non misurarsi, nella ricerca del modo più adeguato di dare esecuzione alla condizione, con presunzioni circa quel che l’Autorità estradante abbia voluto, apponendo nell’un caso e non nell’altro, la condizione di commutazione.
Si evita in tal modo di desumere dalla mancata reiterazione della condizione una volontà implicita di revoca della precedente; e dalla apposizione della condizione, dopo che ad una prima domanda di estradizione si sia risposto incondizionatamente, la volontà di estensione anche a quella precedentemente concessa senza limiti di sorta.
La condizione di commutazione vale allora per quel che è e nei limiti in cui è stata posta: non viene nè potenziata nè annullata dai provvedimenti di estradizione incondizionata precedenti o successivi: non ne è travolta ma nemmeno si espande.
7. Abbracciando una prospettiva più ampia, può essere d’interesse rammentare che la giurisprudenza di legittimità si è già trovata ad affrontare il tema del concorso - all’interno di un rapporto esecutivo con pluralità di titoli - di due modalità di esecuzione fra loro incompatibili. Ciò è avvenuto per i casi di unificazione di diverse pene concorrenti, alcune delle quali interessate dalla sospensione dell’esecuzione ai sensi della L. n. 203 del 2007 (cd. indultino), che limitava l’applicabilità dell’istituto soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge (22 agosto 2003).
La Corte di cassazione ha sul punto stabilito che il concorso fra le due modalità di esecuzione diverse e incompatibili, l’una segnata dalla detenzione carceraria e l’altra dalla sospensione della detenzione con imposizione di prescrizioni, dovesse "essere regolato all’interno del medesimo rapporto esecutivo, non essendo possibile operare una scissione ideale delle pene concorrenti".
Ha affermato che la modalità esecutiva più favorevole non potesse essere applicata scomponendo idealmente il cumulo "per determinare su quali, e in quale misura, operasse... ricomponendo all’esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili".
La soluzione è stata allora individuata per mezzo del criterio temporale, atteso che l’ambito applicativo del beneficio era appunto temporalmente delimitato, e si è data prevalenza al titolo sopravvenuto, e ostativo alla fruizione del beneficio, con la conseguenza che l’esecuzione cumulativa si è avvalsa delle forme ordinarie di espiazione - Sez. 1, n. 34279 del 24/06/2005, Pagnozzi, Rv. 232171; Sez. 1, n. 16740 del 03/04/2007, Del Tiglio, Rv. 236438; Sez. 1, n. 47005 del 28/10/2008, Esposito, Rv. 242056 -.
Criterio questo che non giova però nel caso in esame, atteso che il beneficio della condizione di commutazione non è connesso a limiti temporali, a differenza di quel che era per la sospensione condizionata della pena.
8. Ritiene tuttavia il Collegio di doversi discostare da quanto statuito da Sez. 1, n. 12655 del 24/01/2019, Esposito, Rv. 276174, avuto riguardo all’assorbente ragione che occorre valorizzare, ai fini della soluzione della questione, l’autonomia di ciascun provvedimento di estradizione, non importando che taluno sia richiesto in estensione; e che il principio di unicità del rapporto esecutivo, proprio in ragione della richiamata autonomia dei provvedimenti di estradizione nei confronti di una stessa persona, non possa far refluire una condizione dell’Autorità estradante nell’esecuzione di pene da essa non interessate, come peraltro già stabilito - nei limiti di cui si è detto e in relazione però a vicenda diversa - da Sez. 1, n. 47953 dell’11 ottobre 2016, Cianciaruso, n. m.
9. Si profila in tal modo un contrasto potenziale rispetto alla sentenza Esposito, che, per quanto limitato a una sola decisione di segno contrario, appare di speciale importanza, perché investe decisione ampiamente citata e commentata e - come segnalato dallo stesso P.G. - concerne un delicato problema di rapporto tra Stati nella materia della estradizione, potenzialmente suscettibile di ricadute anche in relazione al tema analogo del MAE esecutivo.
Il ricorso va, dunque, rimesso alle Sezioni unite perché risolvano la questione: se la commutazione della pena dell’ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, sia d’impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell’ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero.
P.Q.M.
Visto l’art. 618 c.p.p., dispone trasmettersi il ricorso alle Sezioni Unite.