In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma è tenuta ad accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato.
Qualora l'estradando non alleghi elementi specifici ed idonei a comprovare il prospettato rischio di persecuzione nello Stato richiedente, la Corte d'appello non sia tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen.
Cassazione Penale
sezione VI penale
Num. 12989 Anno 2020
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SILVESTRI PIETRO
Data Udienza: 11/12/2019 - data deposito 11/04/2020
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NB, nato nella Repubblica del Kosovo il 09/04/1986
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 09/07/2019
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri,
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. GA, difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione presentata dal Governo del Kosovo nei confronti di NB, destinatario di un ordine di arresto in relazione al reato di concorso in rapina cui è seguita la morte della vittima.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando articolando due motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per grave carenza di allegazione dei documenti posti a fondamento della domanda di estradizione e per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il giudizio sulla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe stato fatto derivare solo dal decreto di rinvio a giudizio con rito immediato; gli addebiti avrebbero dovuto tuttavia essere supportati da una serie di fonti di prova, elencate "nell'atto di accusa" ma non trasmesse a sostegno della domanda; dalla carenza di documentazione conseguirebbe, si assume, la impossibilità di verificare la fondatezza delle accuse.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insufficiente considerazione dello stato di rifugiato in Francia di N a far data dal 31.7.2013 in ragione del suo orientamento sessuale; ciò determinerebbe il rischio di discriminazione e persecuzione cui il ricorrente sarebbe sottoposto, se estradato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A, Rv. 275088).
Si tratta di un principio che deve essere coordinato con quello per cui in tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma è tenuta ad accertare, ai sensi dell'art.705, comma 1, cod. proc. pen., che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato. (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560; Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Zhatolli, Rv. 249648).
Ciò che l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, è cioè che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez.6, n.9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).
Nel caso di specie, dalla documentazione trasmessa e, in particolare, sulla base delle testimonianze raccolte — il cui contenuto è stato testualmente riportato- è stato possibile ricostruire i fatti per i quali si procede, le ragioni per le quali si è ritenuto che autore della rapina all'interno del casinò, da cui è derivata la morte del titolare dell'esercizio, sia stato l'odierno ricorrente in concorso con un altro soggetto; si è chiarito come la vittima, prima di morire, avesse individuato gli autori del reato individuandole nelle due persone che il giorno prima a lungo si erano fermate all'interno del locale e come, sulla base di tale indicazione, sia stato possibile al figlio delle vittima, che aveva visto il giorno prima i due uomini, individuare attraverso le videoriprese registrate in un limitrofo distributore di benzina, l'uomo, poi identificato nell'odierno ricorrente, autore della rapina e dell'omicidio.
Diversamente dagli assunti difensivi, rispetto a tale chiaro quadro di riferimento indiziario, non assume decisiva valenza la circostanza che in atti non vi siano i fotogrammi estrapolati dalle telecamere sulla base dei quali è stato compiuto il riconoscimento, atteso che, nel caso di specie, il giudizio sulla gravità indiziaria e della attribuibilità soggettiva del fatto discende in realtà dalla dichiarazione di riconoscimento, della quale si dà compiutamente atto nella documentazione trasmessa, e da cui è poi derivata la identificazione del ricorrente.
Nulla di concreto è stato dedotto dal ricorrente, che si è limitato ad avanzare generici dubbi sulla portata dimostrativa degli elementi fattuali posti a fondamento dell'accusa senza tuttavia rappresentare elementi concreti idonei in questa fase ad inficiare il quadro complessivo descritto.
3. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello, da una parte, evidenziato come non sia stato seriamente comprovato che la ragione per cui al ricorrente è stato riconosciuto dall'autorità francese la stato di rifugiato sia costituita dal suo orientamento sessuale, non essendo ciò desumibile dalla fotocopia della documentazione allegata, e, dall'altra, indicato le ragioni per cui, in assenza di allegazioni di parte, non sia prospettabile un rischio - nemmeno astratto- di discriminazione nei riguardi dell'estradando da parte dello Stato richiedente.
La Corte di cassazione ha spiegato come in tema di estradizione per l'estero, qualora l'estradando non alleghi elementi specifici ed idonei a comprovare il prospettato rischio di persecuzione nello Stato richiedente, la Corte d'appello non sia tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34567 del 26/06/2013, Spahiu, Rv. 257084 in fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata proprio dallo Stato del Kosovo, in cui l'estradando chiedeva di verificare la presenza di ripetute minacce e vessazioni di cui era stato destinatario nell'ordinamento richiedente).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2019.
Il Presidente Giorgi Fidelbo
Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Pi tro Silvestri, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020