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Estradizione e ritardo nella trasmissione della richiesta dal Ministero al giudice (Cass. 1205/22)

13 gennaio 2022, Cassazione penale

Ricevuta in termini la richiesta estradizionale, il ministero non ha termini per trasmettere la documentazione all'autorità giudiziaria.

Nel ricorso la difesa chiedeva che la Corte di Cassazione sollevasse questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1 legge 26 maggio 1984 n. 225 con cui si autorizza la ratifica del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983, nella parte in cui determina l’applicazione dell’art. XII co. 4 dello stesso Trattato, e quindi dispone che l’arresto provvisorio dell’estradando decada se la richiesta estradizionale completa dei documenti di cui all’art. X del Trattato non venga trasmessa entro 45 giorni alla “Autorità esecutiva” dello Stato richiesto, e non alla “Autorità giudiziaria” del medesimo Stato richiesto, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 117 (con riferimento all’art. 6 CEDU) della Costituzione.

Corte di Cassazione

Penale Sent. Sez. VI Num. 1205 Anno 2022

Presidente: CRISCUOLO ANNA

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 06/12/2021- deposito 13/01/2022

 

SENTENZA

 sul ricorso proposto da:

 **, n. (USA) il **

 avverso l'ordinanza n. 16/21 della Corte di appello di Genova del 13/08/2021

letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;

udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità;

sentito per il ricorrente l'avv. Nicola Canestrini, che dichiara che l'estradando ha rinunziato al ricorso, riservandosi di far pervenire la rinunzia entro la fine della udienza

 RITENUTO IN FATTO

 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari imposti a Cristopher Charles Gardner nell'ambito del procedimento per la sua estradizione richiesta dalle autorità degli Stati Uniti d'America.

 L'istanza, giustificata dal dedotto mancato rispetto del termine previsto dallo art. XII, par. 4 del Trattato di estradizione tra il governo degli USA e quello della Repubblica Italiana, è stata rigettata sull'assunto che la domanda di estradizione è pervenuta tempestivamente presso il Ministero degli Affari Esteri, che l'ha successivamente inoltrata via PEC al Ministero della Giustizia, il quale l'ha poi trasmessa alla Corte di appello e al Procuratore generale territorialmente competenti.

 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, il quale, pur riconoscendo la correttezza formale e l'aderenza al Trattato regolativo della presentazione della richiesta di estradizione, corredata dalla prescritta documentazione, all'autorità esecutiva (Ministero degli Affari Esteri), ne deduce la irragionevolezza, prospettando una questione di legittimità costituzionale della

legge che ha dato esecuzione al Trattato ed al suo art. XII, par. 4 per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla mancata previsione che debba essere esclusivamente l'autorità giudiziaria preposta a provvedere circa il regime cautelare applicato all'estradando a ricevere la richiesta estradizionale entro il termine convenzionalmente previsto (45 gg. dall'arresto).

 La circostanza per cui la richiesta estradizionale completa debba essere inviata entro il predetto termine all'autorità esecutiva, la quale può decidere arbitrariamente e teoricamente senza limiti di tempo quando trasmetterla a propria volta alla Corte di appello, rende concreta la possibilità che l'estradando rimanga sottoposto a detenzione cautelare anche in assenza dei necessari presupposti, per un tempo che potenzialmente può essere anche molto lungo, con inevitabile compromissione del suo diritto alla difesa nell'ambito della procedura.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

 2. A prescindere dall'intervenuta rinunzia al ricorso e della relativa ritualità in quanto sottoscritta dal solo difensore dell'estradando (v. in atti), la dedotta questione di pregiudizialità costituzionale appare manifestamente infondata.

 Non è, infatti, ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore di indicare, nell'ambito di una procedura estradizionale tra Stati connotati da sistemi giudiziari così diversi quali l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il Ministero degli Affari Esteri come destinatario della richiesta di consegna, da inoltrare successivamente al Ministro della Giustizia ed all'autorità giudiziaria per le attività di rispettiva competenza.

 Va, infatti, ricordato che pur nell'ambito del diverso sistema di cooperazione internazionale in materia penale del mandato di arresto europeo, se è l'autorità giudiziaria ad avere esclusiva competenza sulla decisione, è tuttora il Ministro della Giustizia a trasmettere e ricevere in via amministrativa il mandato (art. 4, comma 2, legge n. 69 del 2005), secondo uno schema procedimentale non dissimile da quello valevole per le richieste di estradizione.

 Quanto all'eventualità di un mancato rispetto dei termini di durata delle misure coercitive, secondo il ricorrente strutturalmente connaturale al sistema oggetto di critica, non può che rammentarsi che a fissarne i limiti temporali massimi di scadenza presiedono espressamente le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 714 cod. proc. pen., senza necessità alcuna di mettere in discussione le cadenze preliminari della procedura estradizionale.

 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

 P. Q. M.

 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

 Così deciso, 6 dicembre 2021