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Estradizione e principio di specialità (Cass. 11971/08)

18 marzo 2008, Cassazione penale

Il principio di specialità è principio di diritto internazionale che non consente allo stato richiedente di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione.

La rinuncia al principio di specialità è irrevocabile, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia.

L’osservanza del principio di specialità in fase di cognizione è valutata esclusivamente con riferimento ai suoi effetti sulla procedibilità dell’azione penale rispetto ad un giudicato non ancora formatosi, venendo, invece, in considerazione nella fase esecutiva proprio la questione incentrata sull’eseguibilità del giudicato, quale ulteriore manifestazione della giurisdizione su cui non può trascurarsi l’incidenza del detto principio.

La clausola della specialità è condizione di procedibilità:  giudicare un imputato in violazione della principio di specialità e cioè per un fatto diverso da quello per cui era stata richiesta e concessa l'estradizione costituisce un vizio della sentenza che ne comporta la nullità, ma non la giuridica inesistenza.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 29 novembre 2007 – 18 marzo 2008, n. 11971

(Presidente Lattanzi – Relatore de Roberto)

Fatto

1. Con una prima istanza, sottoscritta personalmente, e qualificata "incidente di esecuzione", F. P. ha messo in discussione la forza esecutiva della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 10 maggio 1996, che, in riforma della decisione 16 aprile 1992 del locale Tribunale, aveva inflitto all’imputato la pena complessiva di anni otto di reclusione per vari delitti di bancarotta (più precisamente, quelli contrassegnati dai capi 23 e 24 della imputazione è relativi al fallimento del Banco Ambrosiano), uniti dal vincolo della continuazione; sentenza confermata sul punto dalla Corte di cassazione che ne aveva disposto l’annullamento con rinvio solo relativamente alla motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Gli addebiti sollevati con l’incidente attengono alla violazione del principio di specialità dell’estradizione (il P. era stato arrestato negli Stati Uniti d’America il 4 marzo 1985) e si riferiscono alle vicende concernenti le società Andros e Realfin Finanzco, perché - ad avviso dell’istante - avrebbe fatto difetto l’estradizione suppletiva da parte dello Stato richiesto, essendo stata l’estradizione concessa esclusivamente in relazione ai fatti di cui al capo 28, vale a dire, quelli concernenti la società Prato Verde. Se è pur vero - si assume nell’istanza - che il P., una volta consegnato, aveva dichiarato di rinunciare al principio di specialità per le imputazioni di cui ai capi 23 e 24, tale rinuncia era da considerare invalida in quanto non consentita dalla convenzione estradizionale con gli Stati Uniti d’America; un’eccezione erroneamente disattesa dalla Corte di appello di Milano, nonostante sia l’impossibilità di instaurare il giudizio di cognizione per difetto di una condizione di procedibilità sia l’assenza di un "consenso informato" relativamente agli effetti della rinuncia; in ogni caso, il consenso - anche se, per ipotesi, ritenuto valido - non avrebbe potuto operare che per la fase in cui era stato richiesto, con la necessità di un’ulteriore rinuncia per la fase esecutiva.

2. Con memoria in data 1^ settembre 2005 il P. procedeva ad una vera e propria "estensione del petitum", col denunciare la violazione del principio di specialità (anche) in relazione alla sentenza della Corte di assise di appello di Roma, essendo tale decisione stata pronunciata (al pari - almeno così sembra di comprendere - della sentenza di primo grado) all’esito di un giudizio celebratosi in abstentia essendo stato l’imputato qualificato irreperibile e latitante "a seguito di verbali di vane ricerche smaccatamente "fraudolenti"; infatti, sarebbe risultata la conoscenza da parte dei magistrati procedenti della residenza all’estero del P.; per di più, con la sottrazione, da parte dell’allora Ministro della giustizia, "alla cognizione degli organi giudicanti, e quindi anche della difesa legale", dell'attivazione di una procedura estradizionale "proprio per il caso", con conseguente violazione del principio di specialità e ineseguibilità della decisione dell’Autorità giudiziaria romana.

Segnalava che di tale anomala situazione era venuto a conoscenza solo nel 2005 allorché venne disposta l’acquisizione della documentazione ministeriale non inserita nel fascicolo dalla Corte di assise di Roma.

Altre memorie, in data 15 dicembre 2005 e 9 gennaio 2006, il P. faceva pervenire al Tribunale di Milano.

2. Con provvedimento del 24 febbraio 2006 (depositato il successivo 28 febbraio), il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava entrambe le istanze.

In ordine alla prima istanza, il Tribunale disattendeva preliminarmente l’eccezione del Pubblico ministero che ne aveva contestato l’ammissibilità perché avente ad oggetto una questione già decisa in sede di cognizione, non riproponibile, quindi, davanti al giudice dell’esecuzione. Osservava, più in particolare, che, se è vero che il controllo del giudice dell’esecuzione è rigorosamente delimitato alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione con esclusione di ogni questione inerente presunte invalidità verificatesi nel corso del processo di cognizione, la riproposizione della questione non poteva riteneva preclusa; l’osservanza del principio di specialità in fase di cognizione è, infatti, valutata esclusivamente con riferimento ai suoi effetti sulla procedibilità dell’azione penale rispetto ad un giudicato non ancora formatosi, venendo, invece, in considerazione nella fase esecutiva proprio la questione incentrata sull’eseguibilità del giudicato, quale ulteriore manifestazione della giurisdizione su cui non poteva trascurarsi l’incidenza del detto principio: Riteneva, pertanto, improponibili in tale sede soltanto le questioni relative al rispetto del principio di specialità nella fase di cognizione. Pur rammentando come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la formazione di un giudicato in violazione del principio di specialità non comporta l’inesistenza del titolo, ma soltanto la sua ineseguibilità.

Nel merito, il Tribunale, nel dare atto dell’esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali sulla efficacia della rinuncia dell’estradato al principio di specialità, riteneva di aderire al più recente orientamento che considera sufficiente una manifestazione di volontà dell’estradato, purché espressa in modo formale e specifico. A sostegno di tale tesi, precisava che le tradizionali eccezioni al principio di specialità, inserite anche nel trattato bilaterale stipulato con gli Stati Uniti (permanenza nel territorio dello Stato richiedente dopo la sua definitiva liberazione; ritorno volontario nel territorio dello Stato richiedente) devono qualificarsi "manifestazioni tacite" della volontà dell’estradato di essere soggetto alla giurisdizione dello Stato richiedente anche per quei fatti coperti dal principio di specialità Inoltre, appariva dirimente la circostanza che, nel caso di specie, gli Stati Uniti, informati della rinuncia del P., non avessero avanzato alcuna osservazione o protesta.

In ordine alle modalità con cui era stata formulata la rinuncia al principio di specialità, il Tribunale rilevava che questa era stata manifestata da parte del P. in modo espresso essendo stata, per giunta, verbalizzata per iscritto, dopo la comunicazione delle informazioni in ordine alle conseguenze delle sue scelte. Riteneva inoltre che la rinuncia, una volta espressa, era da ritenere non più revocabile, dovendo da essa scaturire precise conseguenze sia nel processo penale sia nei rapporti con lo Stato richiesto. Nel caso di specie, la revoca - intervenuta a cinque anni di distanza dalla manifestazione della rinuncia - era, fra l’altro, fondata solo su ragioni di diritto e non su specifici fatti che esprimessero interessi meritevoli di tutela.

Il Tribunale rigettava anche l’ultimo argomento posto a sostegno della istanza, quello incentrato sull’efficacia della rinunzia alla sola fase di cognizione, in quanto l’unico precedente indicato dall’istante in senso contrario, in effetti - ad una più attenta lettura della motivazione - non avrebbe affermato tale assunto, essendosi limitata la Corte di cassazione a scrutinare un caso in cui l’imputato non aveva espressamente rinunciato alla clausola di specialità per essere stata la rinuncia manifestata attraverso fatti concludenti.

Il Tribunale rigettava anche la seconda istanza, nella quale il P. aveva dedotto l’ineseguibilità della sentenza della Corte di assise di appello di Roma, sul rilievo che la sentenza stessa era stata adottata in pendenza di una procedura estradizionale attiva poi interrotta e, a suo dire, occultata alla Corte giudicante romana. L’istante aveva dedotto che il processo era stato illegittimamente celebrato in contumacia, mentre era detenuto negli Stati Uniti a seguito della richiesta estradizionale per i fatti, di Milano. In ordine a tale assunto, il Tribunale, nel limitare la sua decisione alle sole questioni riguardanti la esistenza e la validità del titolo esecutivo, rilevava che la condanna in questione risultava eseguibile, perché in data 7 luglio 1992 il Governo degli Stati Uniti aveva accolto la richiesta di estensione dell’estradizione per i fatti per i quali era stato condannato dalla Corte romana.

3. Con ricorso depositato il 15 marzo 2006, il P. ha dedotto preliminarmente che il Tribunale aveva del tutto omesso l’esame delle specifiche questioni sottoposte a verifica; tra le quali la denuncia di "gravissime" irregolarità procedurali perpetrate nel procedimento romano; l’istanza di restituzione nel termine, alla luce della novella introdotta dal decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60; l'eccezione di legittimità costituzionale dell’art. XVI del Trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti del 1983. Relativamente alla esecuzione della sentenza della Corte di assise di appello di Roma, il P. ha dedotto che l’intero processo è stato celebrato in aperta violazione del principio di specialità, e quindi in "carenza assoluta di giurisdizione", non potendosi attribuire efficacia sanante al tardivo consenso espresso dagli Stati Uniti nel 1992.

In ordine alla sentenza di condanna della Corte di appello di Milano, il ricorrente chiedeva alla Corte Suprema di stabilire la "necessità di uno specifico consenso" degli Stati Uniti per la sua esecuzione.

Con memoria del 26 maggio 2006, il P. ha presentato motivi nuovi in ordine alla istanza ex art. 175 c.p.p., sostenendo che il processo conclusosi con la sentenza della Corte di assise di appello di Roma era stato celebrato in aperta violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, essendo stato giudicato in contumacia, dopo essere stato dichiarato latitante con "la costruzione di verbali di vane ricerche infedeli", mentre risultava legittimamente impedito perché ristretto in carcere negli Stati Uniti a seguito di richiesta estradizionale dell’Italia per altro titolo, oltre ad essere formalmente iscritto nel registro dell’Aire sin dal 13 gennaio 1983, perché emigrato a New York. Proprio per non aver avuto la possibilità di difendersi, ha chiesto, in base al novellato art. 175 c.p.p., la riapertura dei termini per impugnare la suddetta sentenza, insistendo comunque nel dedurre l’ineseguibilità della sentenza essendo stato violato nel processo di cognizione il principio di specialità Ha evidenziato a tal fine di aver avuto la possibilità di eccepire la suddetta violazione solo a partire dal 2005, a seguito dell’acquisizione della documentazione estradizionale presso il Dipartimento di Stato americano, in base alla legge F.o.i.a. (Freedom of Information Act - Legge sulla libertà di informazione)

Il 30 gennaio 2007 il ricorrente ha presentato una memoria nella quale ha reiterato le richieste avanzate nel ricorso principale, così riassumendole: dichiarare la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma ineseguibile per violazione del principio di specialità, a nulla valendo il consenso manifestato dagli Stati Uniti, perché espresso su "atti giuridicamente inesistenti", in quanto emessi in "carenza assoluta di giurisdizione", e con modalità che violano la garanzia giurisdizionale; dichiarare imperfetto il titolo esecutivo relativo ai due capi di imputazione della sentenza della Corte di appello di Milano, perché sprovvisti del consenso estradizionale degli Stati Uniti; disporre per questi ultimi che l’autorità giudiziaria milanese svolga una formale richiesta estradizionale agli Stati Uniti, dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 710, comma 1, c.p.p.

4. Con atto del 6 aprile 2006, il difensore del P., avv. Renato Borzone ha dedotto la violazione dell’art. 606, lettere b) ed e) c.p.p., la prima per inosservanza dell’art. 696 c.p.p. in relazione agli artt. XVI e XVII del Trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti del 1983.

Rileva, in particolare, che l’art. XVI del Trattato, nel prevedere il principio di specialità, non farebbe menzione alcuna al consenso dell’estradato, che secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina non costruirebbe una valida eccezione alla sua operatività.

Secondo il difensore, il Trattato, a differenza di altri accordi estradizionali, non richiederebbe neppure l’invio - a corredo dell’istanza per l’estensione dell’estradizione accordata - delle dichiarazioni della persona estradata, dimostrando così di non voler conferire alla volontà di quest'ultima alcuna rilevanza. Il ricorrente ha ricordato ancora che le Sezioni unite di questa Corte, nell’affrontare la tematica degli effetti del consenso dell’estradando sulla decisione della sua consegna, avevano affermato che tale consenso per la legge italiana "non assume valore definitivo e cogente, nella relativa procedura, nel senso che ad esso non consegue, di per sé, illico et immediate, la richiesta estradizione; esso funge, invece, da circostanza semplificativa della procedura estradizionale, acceleratoria della stessa, consentendo...di superare la fase giurisdizionale davanti alla corte di appello; ma il provvedimento decisorio è solo quello che compete allo Stato richiesto, in capo all’autorità politico-amministrativa che ne è titolare" e, con riferimento anche al Trattato italo-statunitense, che "l’accordo dell’autorità competente dello Stato richiesto è indipendente dal consenso della persona poiché l’autorità in questione resta comunque libera di valutare l’opportunità dell’estradizione sia alla luce del contenuto della domanda che degli eventuali procedimenti in corso nei confronti". Priva di fondamento inoltre, secondo il ricorrente, doveva ritenersi l’equiparazione operata dal Tribunale della rinunzia della persona estradata ai casi di "purgazione" della specialità: le ipotesi di purgazione, infatti, presupporrebbero lo status libero della persona estradata, mentre nel caso in esame questa era ancora in vinculis al momento della rinunzia. Censurabile doveva ritenersi anche l’affermazione del Tribunale in ordine alla rilevanza del tacito consenso degli Stati Uniti, una volta informati della rinunzia alla specialità da parte dell’estradato, posto che il Trattato prevede che lo Stato richiesto debba prestare il consenso "espresso".

Secondo il ricorrente, in ogni caso la rinunzia del P. risulterebbe priva di efficacia anche considerato quanto stabilisce l’art. XVII del citato Trattato bilaterale. Tale norma, infatti, disciplinando la procedura di estradizione consensuale, espliciterebbe che il consenso deve essere formulato dall’estradando per iscritto "irrevocabilmente" e "dopo essere stato edotto .del suo diritto ad un procedimento formale e della protezione concessa dal Trattato". Da ciò conseguirebbe, secondo il ricorrente, da un lato, la revocabilità del consenso, dall’altro lato, la necessità che l’estradato venga informato delle conseguenze derivanti dalla sua manifestazione della volontà.

Con memoria del 13 aprile 2006, il difensore ha ulteriormente illustrato, replicando sostanzialmente i suddetti argomenti, la questione della ineseguibilità delle sentenze in questione. In ordine al consenso prestato dal P., ha aggiunto che questo doveva considerarsi limitato alla sola fase processuale di cognizione, stante la differenza tra estradizione processuale ed estradizione esecutiva, che implica che sia necessario un "autonomo e distinto consenso" in relazione all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

5. Nella sua requisitoria del 1^ marzo 2007, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente alle censure volte a contestare la eseguibilità della condanna inflitta dalla corte milanese per i reati contestati ai capi 23 e 24 della rubrica per la violazione del principio di specialità.

Ha osservato che dovevano invece ritenersi precluse le doglianze formulate per denunciare l’irritualità del consenso espresso dal P. e quindi il difetto di giurisdizione, perché ampiamente dibattute e "irretrattabilmente risolte nel giudizio di cognizione", pertanto non più proponibili in sede esecutiva, in ogni caso, ha rilevato che il consenso era stato liberamente e espressamente manifestato dal P. al giudice procedente e che di tale consenso gli Stati Uniti erano stati tempestivamente informati così da poter essere posti in condizione di decidere. Tale consenso, che doveva ritenersi non più revocabile, costituiva valida rinuncia ad avvalersi della clausola di specialità e rendeva pertanto non più necessario l’avvio della procedura estradizionale suppletiva, stante la mancanza di obiezioni o proteste da parte degli Stati Uniti.

Peraltro, ha rilevato il Procuratore Generale, il consenso prestato da P. alla celebrazione del processo anche per fatti non compresi nel provvedimento di estradizione era da considerare limitato alla sola fase del processo di cognizione, non spiegando alcun "automatico effetto" nella autonoma e distinta fase dell’esecuzione, nella quale doveva ritenersi pienamente operante la clausola della specialità. Pertanto, doveva essere accertato se il consenso prestato dal ricorrente avesse specificatamente riguardato anche l’assoggettamento alla pena.

Con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte romana, infondata, a suo avviso, era da qualificare la censura relativa alle presunte irregolarità del procedimento, trattandosi di questioni non coinvolgenti l’esistenza e l’eseguibilità del titolo, ma la sua legittimità formale, non sollevabili in sede di incidente di esecuzione. Non meritevole di accoglimento doveva ritenersi parimenti la doglianza relativa alla violazione del principio di specialità, dovendosi ritenere valido il consenso prestato ex post, sia pure con notevole ritardo, dagli Stati Uniti.

Veniva, infine, affermata l’inammissibilità della doglianza relativa alla mancata pronuncia sull’istanza ex art. 175 c.p.p., poiché il procedimento romano era prevenuto al suo stadio conclusivo, dopo aver percorso tutte le fasi di giurisdizione fino all’esaurimento dei mezzi di gravame (esperiti nella specie dal difensore dell’imputato).

6. La Prima Sezione Penale di questa Corte, assegnataria del ricorso, con ordinanza del 2 maggio 2007, lo ha rimesso alle Sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della rilevanza della rinuncia manifestata dall’imputato all’operatività del principio di specialità nel caso in cui il trattato di estradizione non preveda detta rinuncia tra le cause per la sua derogabilità.

Nell’ordinanza si è osservato che, mentre il prevalente orientamento riconoscerebbe validità alla rinuncia dell’interessato - salve le distinzioni sulla necessità che questa risulti manifestata in forma espressa - altro indirizzo, inaugurato dalla sentenza Farina del 2001, proprio con riferimento al Trattato bilaterale con gli Stati Uniti del 1983, avrebbe sostenuto l’insufficienza della suddetta rinuncia ad esonerare lo Stato richiedente dai divieti posti dal principio di specialità.

Ulteriore questione rilevante nel caso in esame e oggetto di contrastanti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità sarebbe, secondo la Corte, quella dell’ambito di efficacia della rinuncia alla specialità effettuata nel giudizio di cognizione, secondo alcune sentenze non operante nella fase esecutiva, per la quale occorrerebbe un’ulteriore manifestazione di volontà dell'estradato.

Con decreto dell’8 giugno 2007 il Presidente Aggiunto ha fissato l’udienza del 27 settembre 2007 per la trattazione del ricorso, richiedendo al Ministero della giustizia copia del decreto di concessione dell’estradizione nonché delle richieste avanzate nei confronti del P. dalle Autorità italiane di estensione dell’estradizione e delle eventuali autorizzazioni rilasciate dal Governo degli Stati Uniti ai sensi dell’art. XI. 1, lettera c, del Trattato bilaterale.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato il 12 settembre 2007 un’integrazione delle requisitorie già rassegnate.

7. Sulla base degli atti trasmessi dal Ministero della Giustizia e ritualmente depositati (donde il rinvio all’odierna udienza in camera di consiglio per la trattazione del ricorso) e, più in particolare, da una nota verbale del Dipartimento di Stato del 18 giugno 1986 (allegata alla nota del Ministero degli esteri del 18 giugno 1986) risulta: che in data 11 settembre 1985 il Giudice della Corte distrettuale di New York ha dichiarato l’estradabilità del P. perché venisse giudicato dal Tribunale di Milano per due charges of aggravated fraud relative al mandato di cattura n. 167/82 del 25 febbraio 1985; che la Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta del P. diretta al riesame di tali determinazioni; che, dopo aver proposto ricorso avverso tale provvedimento, il P., aveva rinunciato all’impugnazione, affermando di "voler tornare in Italia sulla base del provvedimento giudiziario del settembre 1985"; che, nel concedere l’estradizione, il Dipartimento di Stato ricordava alle autorità italiane la necessità di attivare la procedura prevista dall’art. XI, par. 1, lettera c), del Trattato bilaterale di estradizione per ottenere il consenso degli Stati Uniti prima di procedere contro l’estradando per ogni altro reato diverso da quelli oggetto di estradizione.

Risultava inoltre: che l’11 settembre 1986 il Ministero della Giustizia aveva richiesto al Ministero degli Esteri di informare le autorità statunitensi che il P. aveva espressamente rinunciato alla clausola di specialità per le altre ipotesi di bancarotta contestategli; che con nota del 17 settembre 1986 il Ministero degli esteri comunicava di aver informato l’ambasciata italiana a Washington; che non era stata trasmessa la nota del 19 settembre 1986 cui si fa riferimento negli atti processuali, con la quale le autorità italiane avrebbero comunicato al Governo degli Stati Uniti la rinuncia da parte dell’estradato al principio di specialità con riferimento alle nuove contestazioni.

inoltre, secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Giustizia americano il data 26 settembre 2007, ai loro atti risulterebbe una loro annotazione circa la rinuncia da parte degli Stati uniti alla clausola di specialità per i capi supplementari contestati al P.; lo stesso dipartimento ha, conseguentemente, riferito che, sulla base delle premesse, è loro opinione che il "procedimento milanese nei confronti del P. riguardante i capi di imputazione supplementari per bancarotta fraudolenta aggravata non sia stato vietato dalla Rule of Speciality".

8. L’8 novembre 2007, il Procuratore Generale presso questa Corte, ha depositato una nuova requisitoria con la quale, alla stregua della documentazione successivamente acquisita, ha chiesto che le Sezioni unite rigettino il ricorso.

Diritto

1. Come si è esposto in narrativa, la Sezione rimettente ha,anzi tutto, evidenziato la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione avente a oggetto l’efficacia della rinuncia manifestata dall’estradando (o dal già estradato) alla regola della specialità nel caso in cui il trattato di estradizione non preveda espressamente l’operatività di un atto abdicativo dell’interessato tra le cause di derogabilità al detto principio. Nell’ordinanza si osserva che, mentre l’orientamento prevalente riconosce validità alla rinuncia dell’interessato - salve le distinzioni sulle modalità con le quali questa deve essere manifestata - altro indirizzo, proprio con riferimento al Trattato bilaterale con gli Stati Uniti del 1983, avrebbe sostenuto l’inidoneità di tale rinuncia ad esonerare, da sola, lo Stato richiedente dai divieti posti dal principio di specialità; tante da rendere necessaria, in ogni caso, l’ordinaria procedura prevista dal Trattato per l’estensione dell’estradizione ai reati non compresi nella domanda originaria.

Il tutto, ovviamente, sul presupposto, che non pare messo in discussione da ciascuna delle linee interpretative individuate dalla Prima Sezione, che nel sistema complessivo delineato dal Trattato qui applicabile è da escludere la possibilità di ricavare un assetto entro il quale la rinuncia alla regola della specialità sia connaturata allo stesso modello dell’estensione dell’estradizione quale conformato dalla normativa convenzionale.

L’ulteriore questione sollevata, sempre attinente al sistema derogatorio della regola della specialità nel regime convenzionale, oggetto - così si afferma - di contrastanti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, concerne l’ambito di efficacia della rinuncia alla specialità effettuata nel giudizio di cognizione.

A talune decisioni che qualificherebbero il consenso come destinato, in ogni caso, a proiettare i suoi effetti oltre il processo di cognizione, si contrapporrebbero alcune sentenze che rivendicano alla rinuncia un’efficacia ridotta alla sola fase della cognizione, richiedendo, perché essa si traduca in consenso all’esecuzione della pena, un’ulteriore manifestazione di volontà dell’estradato (diretta a consentire l’esecuzione della sentenza).

Le due questioni sono, dunque, prospettate in rapporto di successione logica, nel senso che, ove si negasse la validità in assoluto del regime derogatorio così come disegnato, verrebbe meno la tematica - su cui a lungo ci si sofferma nei ricorsi - riguardante i limiti di fase entro i quali la solo problematicamente postulata rinuncia è in grado di operare.

Un’ulteriore questione è stata poi sottoposta al vaglio delle Sezioni unite; quella, cioè, derivante, secondo gli argomenti addotti dal ricorrente, dall’essersi celebrato il giudizio in absentia nonostante dovesse risultare la detenzione del P. negli Stati Uniti d’America in conseguenza del procedimento estradizionale scaturito dall’iniziativa dell’Autorità giudiziaria milanese e che, pur dando vita a tematiche che attengono fondamentalmente al tema della legittimità di un simile giudizio ed alle ricadute in sede esecutiva della decisione che lo ha concluso, viene sempre a ricollegarsi, secondo quanto esposto nel ricorso sottoscritto dal P., alla violazione del principio di specialità (questa volta, però, non sotto il profilo della rinuncia), perché il Governo italiano aveva comunque dato inizio alla procedura estradizionale per il procedimento milanese (e, per giunta, non per tutti i reati in questo addebitati), mentre non aveva richiesto l’estensione dell’estradizione anche per i fatti oggetto del procedimento romano.

2. Diviene allora necessariamente preliminare allo specifico esame delle questioni sottoposte al vaglio di queste Sezioni unite una breve verifica - come si vedrà, davvero non obsoleta - in ordine agli approdi giurisprudenziali in tema di principio di specialità, venendo comunque chiamata in causa, ora direttamente ora indirettamente, la violazione di tale principio.

Se, infatti, la questione attinente alla vicenda milanese riguarda più specificamente l’efficacia ed i limiti del consenso dell’estradando all’estradizione suppletiva (vale a dire, della rinuncia al principio di specialità una volta azionata la procedura estradizionale), quella concernente la vicenda romana non è del tutto estranea, almeno nell’ottica del ricorrente, al regime della estradizione suppletiva, pur venendo in considerazione - donde l’incrociarsi e talora il sovrapporsi dei principi invocati - non la rinuncia al principio di specialità, ma la violazione di tale principio in conseguenza di un procedimento celebrato illegittimamente (se non illecitamente, come sembra alludere il P.) in absentia.

Dunque, nonostante le questioni appaiano avvinte dal concomitante richiamo alla regola della specialità, nelle censure concernenti il procedimento romano la regola della specialità rimane chiamata in causa solo indirettamente, venendo per prima in discussione l’azionabilità in sede esecutiva di una pretesa già fatta valere e presa in esame sia nei giudizi di merito sia nel giudizio di cassazione. Un modello non direttamente invocato con riferimento al procedimento milanese (quello su cui si incentra il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione rimettente), restando peraltro demandato al vaglio di questa Corte quanto meno la verifica della efficacia della rinuncia al principio di specialità nel regime dell’estradizione suppletiva disegnato dal trattato estradizionale stipulato tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia; con conseguenti riverberi sull’azionabilità anche di tale pretesa davanti al giudice dell’esecuzione.

È chiaro che, malgrado l’apparente non convergenza delle questioni, resta comunque preliminare l’accertamento del ruolo che il principio di specialità assume nello specifico rapporto estradizionale, ferma restando l’incidenza di moduli processuali da ricollegare strettamente ed in via esclusiva al diritto processuale dello Stato richiedente perché è proprio seguendo tali momenti normativi che è possibile verificare la stessa ammissibilità di un’istanza con cui viene contestata (questo, almeno, per il processo milanese) non soltanto la validità della sentenza ma anche la sua eseguibilità.

Una verifica che non può certamente scollegarsi da un pur sommario esame degli approdi di matrice dogmatica circa i modelli ricavabili dalle singole convenzioni perché è anche da essi che è individuabile un punto di rilevanza ermeneutica al fine di determinare l’ambito ed il contenuto del principio di specialità vigente nella convezione qui chiamata in causa.

3. In tema di estradizione, uno dei principi immanenti in ciascun ordinamento in quanto derivante da norme internazionali consuetudinarie è quello espresso dalla clausola di specialità che si traduce - in via generale - nel principio secondo cui lo Stato che ha avuto in consegna una persona accusata di un determinato reato non può, senza il consenso dello Stato estradante, procedere per fatti diversi da quello o da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa. Il che, oltre ad assumere valore interpretativo per tutte le convenzioni internazionali, è, secondo l’ormai communis opinio, da considerare implicitamente sancito anche in difetto di una clausola ad hoc. Il principio mira chiaramente a prevenire richieste fraudolente ed è insito nell’istituto dell’estradizione come strumento di cooperazione internazionale perché sarebbe contrario alla stessa funzione dell’estradizione consentire che la consegna per un determinato fatto possa essere utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad altro fatto in ordine al quale l’estradizione non è stata richiesta (o, a fortiori, non è stata concessa).

La clausola di specialità emerge allorché si afferma il principio di non estradabilità per reati politici. Esso è, dunque, istituto assai recente databile agli inizi dell’800 come strumento di derivazione illuministica volto ad impedire la consegna di persone accusate di reati politici; affermatosi tale principio è quindi sorta la necessità di disporre di strumenti efficaci per scongiurare che il divieto possa essere eluso.

Ma, quel che più rileva ai fini della soluzione del quesito sottoposto ora al vaglio di queste Sezioni unite, è che, fermo restando il suo contenuto minimo di origine consuetudinaria, il principio di specialità può assumere connotazioni diverse.

Come è stato autorevolmente precisato, la regola può estrinsecarsi dalla specialità "crassa", che non consente allo stato richiedente, non solo di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda, ma anche di mutare nel corso della procedura la qualificazione giuridica di tali fatti: la formula convenzionale è, in tali casi, di questo tipo: "1" imputato o condannato consegnato non potrà essere carcerato o sottoposto a giudizio dello Stato a cui fu consegnato per reato o altra imputazione diversa da quella per la quale avvenne l’estradizione"; alla specialità "forte", la quale, fermo restando il divieto di procedere e punire per fatti diversi da quelli per i quali fu concessa l’estradizione, consente che la qualificazione giuridica di questi ultimi possa venir mutata nel corso della procedura, purché tale qualificazione corrisponda ad un titolo di reato per il quale il trattato consenta l’estradizione: la formula convenzionale potrebbe essere di questo tipo: "quando la qualificazione data al fatto sarà modificata nel corso della procedura, l’individuo estradato non sarà perseguito o giudicato che quando la misura o gli elementi costitutivi dell’infrazione nuovamente qualificata consentano l’estradizione"; alla specialità "attenuata" - quella, come si vedrà fra poco, più vicina alle prescrizioni della Convenzione italo-americana - un regime dal quale consegue che, a determinate condizioni, la persona estradata possa essere anche processata e punita per fatti diversi e anteriori a quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, purché si tratti di fatti connessi con il fatto per il quale è stata concessa l’estradizione.

4. Sulla portata della clausola di specialità nell’estradizione cd. attiva, la giurisprudenza di questa Corte ha incontrato, non poche incertezze ed oscillazioni. La divergenze interpretative hanno inciso essenzialmente sul contenuto dei limiti alla giurisdizione ovvero sul significato da attribuire alla terminologia "perseguita, ..giudicata" frequentemente in uso nella normativa pattizia, pur essendosi sempre individuato, quale contenuto minimo per la stessa identificazione del principio, l’ostacolo per lo Stato richiedente ad eseguire misure cautelari o pene detentive in assenza dell’attivazione del subprocedimento volto a conseguire l’estradizione suppletiva.

Con prevalente riferimento alla Convenzione europea di estradizione, si erano infatti alternate nella giurisprudenza concezioni ora restrittive (Sez. un., 19 maggio 1984, Carboni, secondo cui la clausola ha intéso precludere, allo Stato a favore del quale sia stata disposta l’estradizione, l’esercizio della giurisdizione, con riferimento alle tre fasi del processo allora esistenti), ora più permissive (Sez. un. 28 febbraio 1989, Nigro, secondo cui non tutti i poteri relativi all’esercizio della giurisdizione sarebbero preclusi, ma soltanto quella attività giurisdizionale che postuli la "disponibilità" della persona dell’imputato).

Abbastanza di recente una decisione di queste Sezioni unite - risolvendo un contrasto giurisprudenziale quasi ventennale – ha avuto occasione di precisare che le varianti convenzionali al principio di origine consuetudinaria, implicano che il trattato internazionale debba adeguarsi alla legislazione interna dello Stato richiedente seguendo canoni processuali che condizionino la valenza delle singole prescrizioni del diritto processuale di ciascuna parte; cosicché la regola di specialità non può mai disporsi come formula antinomica rispetto al principio di obbligatorietà dell’azione penale, suggestivamente prefigurando una sorta, di immunità per il soggetto estradato per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è intervenuta l’estradizione (v. Sez. un., 28 febbraio 2001, Ferrarese).

Proprio in base a tali considerazioni, il principio di specialità è stato inserito dalla più recente giurisprudenza tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui l’ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi, pure se il variegato articolarsi delle Convenzioni tende ad accentuare il carattere pattizio della regola, la cui natura consuetudinaria e, quindi, la sua collocazione tra le norme richiamate dall’art. 10 della Costituzione, rappresenta - anche se soltanto nella portata precettiva più esigua, che non ne snaturi, cioè, il significato consuetudinario - un dato difficilmente contestabile; non mancandosi di rammentare come la pressoché costante giurisprudenza della Corte costituzionale sia nel senso che l’adeguamento automatico dell’ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario e non pure alle norme di carattere pattizio (cfr., ex plurimis, le sentenze costituzionali n. 163 del 1987, n. 278 del 1992, n. 75 del 1993); con la conseguenza che la regola della specialità, se pure trova fondamento nel diritto consuetudinario, resta concretamente disciplinata da una fonte convenzionale resa esecutiva con legge ordinaria.

Ma, ciò che più rileva, stando ai più recenti approdi giurisprudenziali, è che, alla stregua della legislazione vigente, la clausola di specialità non può essere configurata altrimenti che come introduttiva di una condizione di procedibilità. Un istituto che, mentre consente di superare - trattandosi di situazione diversa dal (sia pure temporaneo) difetto di giurisdizione - le antinomie ricollegabili al regime dell’interruzione della prescrizione, posto che certamente, in pendenza di una condizione di procedibilità, la prescrizione decorre egualmente (cfr. al riguardo gli artt. 158 e 159 c.p., in una logica attenta alla natura di stretta: interpretazione anche delle cause di sospensione della prescrizione), appare coordinarsi con il regime, previsto dal nuovo codice di procedura penale, circa gli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire (art. 346 c.p.p.). Si allude, cioè, agli atti di indagine preliminare necessari per assicurare le fonti di, prova e all’incidente probatorio, attivabile quando vi è pericolo nel ritardo; in un quadro in cui l’art. 345, comma 2, c.p.p., che richiama la "mancanza di condizioni di procedibilità diverse da quelle indicate nel comma 1" (vale a dire, diverse dalla querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere), fra cui deve comprendersi anche la concessione della estradizione suppletiva (oltre i casi di estinzione della estradizione: cioè la permanenza dell’estradato nel territorio dello Stato oltre i 45 giorni dal suo rilascio definitivo ovvero il suo ritorno dopo l’allontanamento dal territorio dello Stato) costituisce un dato normativo: non suscettibile di alcuna ambiguità ermeneutica. In tal caso, non essendo stabilita dalla legge la sospensione della prescrizione, restano superate anche le argomentazioni pure circa l’esercizio di poteri interruttivi, purché compatibili con la fase antecedente all’inizio dell’azione penale.

Tutto ciò, si è detto, vale a restituire centralità all’istituto dell’estradizione suppletiva cui tutti gli atti che è possibile compiere dovrebbero risultare preordinati (cfr., sempre in questi termini, Sez. un., 28 febbraio 2001, Ferrarese).

La regola della specialità costituisce, dunque, uno degli strumenti in mancanza dei quali lo stesso istituto dell’estradizione finisce per dissolvere, oltre che la sua funzione di garanzia, anche e soprattutto, "il rispetto della sovranità degli Stati contraenti"; come si è detto, tale principio si impone storicamente come "regola parallela" al divieto di estradizione per reati politici, quale limite ai poteri di giurisdizione dello Stato richiedente, tanto da precludergli di esorbitare dai confini della richiesta utilizzando la consegna come strumento diretto a perseguire l'estradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso dello Stato di rifugio (Sez. un., 28 febbraio 2001, Ferrarese).

5. Appare evidente che dalla ricostruzione della regola della specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità, anziché come situazione (anche se eventualmente solo provvisoria) di carenza di giurisdizione, discendono decisive conseguenze sul regime degli atti processuali.

Ed infatti, il difetto di una condizione di procedibilità, se comporta la nullità o inutilizzabilità degli atti, non impedisce che la pronuncia di merito acquisisca autorità di cosa giudicata. Essa, infatti, non determina l’inesistenza della sentenza, ma esclusivamente una patologia annoverabile nella categoria dei vitia in procedendo, così da consentire la produzione dell’effetto "sanante" derivante dal giudicato (Sez. 2^, 11 febbraio 1980, Artico)

Non a caso la giurisprudenza ha esteso la disciplina della revisione, come rimedio straordinario, alle ipotesi di condanna passata in giudicato non ostante la mancanza di una condizione di procedibilità (Sez. 1^, 5 maggio 1986, Borelli)

L’inesistenza, categoria derivante da ricostruzioni di ordine dogmatico e giurisprudenziale, racchiude invece quelle imperfezioni così radicali di forma o di sostanza, per difetto dei presupposti o di contenuto tipico, per cui l’atto è intrinsecamente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico "nel e fuori" del processo (cfr., ex plurimis, Sez. un., 24 novembre 1999, Di Dona).

Tale elaborazione rende così esponenziale l’esigenza di evitare che gravissimi vizi possano essere sanati dalla formazione del giudicato, tanto che l’atto inesistente, processualmente irrilevante perché mai giuridicamente riconoscibile in quanto tale, non è suscettivo di divenire definitivo.

6. Ricostruita, dunque, la clausola della specialità come condizione di procedibilità, è pacifico che l’error in procedendo costituito dall’essersi giudicato un imputato in violazione della regola ora ricordata - per risultare il fatto diverso da quello per cui era stata richiesta e concessa l'estradizione costituisce un vizio della sentenza che ne comporta la nullità, ma non la giuridica inesistenza.

Si è infatti precisato che la violazione del principio di specialità verificatasi nel corso del giudizio di cognizione non rende la sentenza divenuta definitiva "giuridicamente inesistente", in quanto l'azione penale è già stata esercitata e definita con sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 1^, 23 gennaio 2002, Di Giovine).

Da tale assunto, alcune sentenze hanno tratto la conclusione che: la causa di improcedibilità dell’azione penale, una volta formatosi il giudicato, non possa essere fatta valere in sede esecutiva (Sez. I, 7 giugno 2006, Criaco). E ciò perché in sede di esecuzione è preclusa la deduzione di questioni concernenti la fase di cognizione - proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria - dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l’esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l’esecuzione. Pertanto, il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla "regolarità formale e sostanziale del titolo" su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. E proprio sulla base di tale premessa, si è esclusa la deducibilità in sede di incidente di esecuzione della questione concernente la violazione della clausola di specialità, già affrontata e risolta (Sez. I, 10 maggio 2006, Bianco) o non eccepita nel corso del giudizio di cognizione (Sez. I, 23 gennaio 2004, Carlino). Cosicché il giudice dell’esecuzione non può annullare la sentenza di condanna per violazione del principio di specialità della estradizione (Sez. V, 27 novembre 1991, Cesari).

7. Poste tali premesse (che vengono a profilarsi, peraltro, come vere e proprie conclusioni provvisorie), non diviene davvero inutile modulare le progressioni interpretative di queste Sezioni unite agli effettivi termini del contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione rimettente incentrato, per un verso, sulla operatività nel regime convenzionale dettato dal Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 13 ottobre 1983, ed entrato in vigore per l’Italia il 24 settembre 1984, in forza della legge 26 maggio 1984, n. 225 (sostitutivo del Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973, ed entrato in vigore in forza della legge 9 ottobre 1974, n. 632) e, per un altro verso, sulla possibilità di far valere le eventuali violazioni della specialità incentrate sulla rinuncia all’estradizione suppletiva in sede di esecuzione della sentenza, proprio in relazione ai limiti che sarebbero connaturati a detta rinuncia.

Sotto il primo profilo, l’ordinanza di rimessione segnala come, accanto ad un prevalente orientamento interpretativo che riconosce validità alla rinuncia dell’interessato alla estradizione suppletiva, pure a prescindere del regime estradizionale di volta in volta operante, proprio con riferimento al Trattato estradizionale stipulato tra lo Stato italiano e gli Stati uniti d’America, si sia affermato un diverso indirizzo ermeneutico stando al quale il consenso dell’estradato non vale ad esonerare lo Stato richiedente dal limite posto al principio di specialità, in mancanza di una norma che ad esso attribuisca tale effetto (Sez. VI, 11 luglio 1991, Farina; nonché, ma con riferimento a diversi regimi "convenzionali, Sez. I, 15 febbraio 1992, Pagano; Sez. I, 20 maggio 2004, Battaglia).

Pure sotto il secondo aspetto i tracciati interpretativi non sarebbero coincidenti. Ad un indirizzo che afferma l’efficacia della rinuncia anche alla fase esecutiva (Sez. V, 7 febbraio 1986, Barbarossa) si contrapporrebbe la linea di tendenza secondo la quale il principio di specialità opererebbe comunque nella fase dell’esecuzione della pena, anche ove l’interessato abbia accettato di sottoporsi al giudizio di cognizione per reati anteriori alla concessione dell’estradizione e non compresi nella medesima (Sez. I, 27 gennaio 1999, Vaccariello; Sez. I, 12 aprile 2005, Fornaciari). Un dato qui davvero esponenziale in punto di rilevanza, in quanto non risulterebbe che nel caso di specie il P. abbia formulato espressa rinuncia alla regola della specialità per la fase esecutiva.

8. Per il momento prescindendo dalla normativa convenzionale qui operante, occorre determinare il ruolo riconosciuto alla rinuncia al principio di specialità (tanto nella estradizione "processuale" tanto nella estradizione "esecutiva"), così da pervenire, in primo luogo, a verificare se nel quadro della convenzione estradizionale stipulata fra l’Italia e gli Stati uniti di America sia riconosciuto un effetto vincolante anche alla rinuncia all’estradizione suppletiva.

È da premettere come, sin da epoca risalente, parte della giurisprudenza avesse ravvisato nelle ipotesi di "purgazione" dell’estradizione tradizionalmente previste dalla normativa pattizia (mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente dopo un termine ragionevole ovvero rientro volontario) la manifestazione di volontà dell’estradato di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del Paese richiedente, in quanto tale permanenza sarebbe stata equivalente alla "rinuncia alle garanzie stabilite dal principio di specialità" (Sez. II, 29 ottobre 1980, Comini; Sez. II, 5 maggio 1983, De Witt; Sez. VI, 27 giugno 1988, Araniti).

L’accostamento del consenso dell’estradato alle situazioni corrispondenti alla purgazione dell’estradizione suppletiva appare come una giustapposizione non rigorosa sul piano tecnico-giuridico perché, mentre nel primo caso si è in presenza di un vero e proprio negozio processuale, nel secondo caso ci si trova di fronte ad un comportamento legale tipico dal quale la legge fa discendere determinati effetti giuridici, tutti intrinseci all’istituto della estradizione suppletiva il cui regime viene conseguentemente derogato, indipendentemente dall’accertamento della effettiva volontà del soggetto estradato. Un profilo che sarà necessario richiamare - sia pure obiter - a proposito della tematica concernente le modalità di manifestazione della rinuncia al principio di specialità.

È chiaro peraltro che non si può trascurare l’adeguamento al diritto processuale penale interno del principio di specialità inteso, anche qui, nella sua proiezione convenzionale; perché è evidente come la convergenza tra negozio processuale e comportamento cui la legge fa assumere valore legale tipico, varia a seconda che il principio di specialità venga inteso o come impedimento all’esercizio dell’azione penale, o come condizione di procedibilità, ovvero come ostacolo a disporre della persona dell’estradato, ostacolo da non poter essere inteso come preclusivo della possibilità di chiamare in giudizio l’imputato ed emettere condanna utilizzando la procedura del giudizio contumaciale; ovvero, ancora, come condizione di procedibilità, assoggettata al regime sopra ricordato.

È, infatti, agevole rilevare che, a tal fine, non poca influenza ha avuto, in proposito, la stessa concezione del principio di specialità, per lungo tempo seguita dalle Sezioni unite soprattutto nel periodo corrente tra la metà degli anni ottanta ed il nuovo secolo, inteso come "mero ostacolo" a disporre della persona fisica dell’estradato, perché una volta ammessa senza restrizioni la celebrazione del giudizio contumaciale, non trovava razionale giustificazione l’esclusione del giudizio in "contraddittorio", con la presentazione spontanea dell’estradato nel processo per fatti non compresi nel provvedimento di estradizione ovvero con la prestazione del suo consenso ad essere giudicato.

Ma tali rilievi appartengono alla storia dell’istituto dell’estradizione suppletiva. Divengono, poi, del tutto irrilevanti in questa sede le ulteriori problematiche sollevate circa le modalità del consenso all’estradizione suppletiva. Pure se non appare inopportuno rammentare che una recente decisione di questa Corte ha avuto occasione di affermare (anche se con riferimento alla Convenzione europea di estradizione) che il trattato internazionale, incidendo sulle sovranità degli Stati coinvolti, "ne tutela direttamente gli interessi, tendendo a regolare principalmente i rapporti reciproci sotto tale angolazione, mentre la posizione dei destinatari della normativa di riferimento è oggetto di una tutela indiretta, nel senso della previsione, da un lato, di procedure alle quali i medesimi possono partecipare e, dall'altro lato, di una forma di estinzione dell’estradizione, allorché vi sia accettazione della medesima o si verifichi quella condizione (permanenza volontaria nel territorio dello stato, del soggetto libero, per quarantacinque giorni) che le è equiparata". Tali ipotesi, ad avviso della Corte, "rigidamente previste" dalla Convenzione europea, postulano pertanto un consenso espresso, formale (per quanto irretrattabile) o una condotta tipica predesignata, alla accettazione dell’esercizio dell’azione penale.

9. Ritengono comunque queste Sezioni unite che l’addebitata assenza di una previsione nel trattato estradizionale tra l’Italia e gli Stati Uniti della rinuncia dell’interessato all’estradizione suppletiva sia decisamente da disattendere.

Va preliminarmente considerato che l’art. XVII della Convenzione, nel prevedere l’"estradizione semplificata", vale a dire, l’"estradizione consensuale", richiede "il consenso espresso irrevocabilmente e per iscritto" alla consegna, tanto da riferirsi, di sicuro, ad un consenso non condizionato.

Appare poi evidente, collegando l’art. XVI all’art. XVII, che è sempre ammissibile la rinuncia all’estradizione suppletiva (sia se espressa nel territorio dello Stato di rifugio sia se espressa davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente). Quel che sembra significativo rimarcare è che - e ciò costituisce una metodologia di sovente seguita - se si opera un raffronto tra il Trattato bilaterale e la Convenzione europea di estradizione, si riscontra in quello stipulato con gli Stati Uniti d’America un sistema semplificato rispetto a quanto previsto dall’art. 15 della Convenzione europea, entro una cornice in cui lo stesso trattato italo-americano contempla - come ipotesi di purgazione dell’estradizione suppletiva (secondo un principio di origine consuetudinaria) - la permanenza nel territorio dello Stato richiedente dopo il rilascio oltre i 45 giorni, ovvero il ritorno nello stesso Stato.

L’estradizione suppletiva è disciplinata, nella Convenzione italo-americana, dall’art. XVI. 1, lettera c), sia pure in negativo; in base a tale norma "Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata o punita dalla Parte richiedente" salvo che "per un reato per il quale l’autorità esecutiva degli USA o le competenti autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio o punita". Un modello, quindi, estremamente più agile rispetto a quello risultante dalla convenzione europea; mentre nel primo ci si riferisce al consenso con possibilità di richiedere i documenti di cui all’art. X, nell’art. 15 della Convenzione europea la procedura è molto più formalizzata. Solo successivamente, con la convenzione di Dublino è stata prevista espressamente (per i fatti anteriori alla consegna e antecedenti all’estradizione) la rinuncia al principio di specialità.

Dunque, non può certo dirsi che la rinuncia al principio di specialità non sia esplicitamente regolamentata nel trattato italo-americano perché l’art. XVI, 1, lettera c) va coordinato e adattato al regime della estradizione consensuale di cui all’art. XVII, con la precisazione che, essendo il trattato Italia-USA estremamente meno formale, la procedura non è disciplinata secondo il modello dell’art. 14, n. 2, della Convenzione europea, che prevede per l’estradizione suppletiva la (necessaria) presentazione di una domanda corredata dai documenti previsti dall’art. 12 per l’ordinaria estradizione.

Nel Trattato italo-americano, invece, così si dispone: "Ai fini dell’applicazione del presente sottoparagrafo, la parte richiesta "può domandare la presentazione dei documenti previsti dall’art. X".

La meno rigorosa formalizzazione del regime dell’estradizione suppletiva fa ritenere sufficiente una comunicazione del consenso dell’estradato, prevista oltre che dall’art. XVII, dall’art. XVI. 3, lettera a).

L’univocità dei dati normativi adesso rammentati e la loro comparazione assumono valenza così significante da esonerare queste Sezioni unite da ogni indagine circa gli interessi effettivamente coinvolti dalla rinuncia al regime della estradizione suppletiva; pur se appare plausibile la conclusione che la stessa natura di actus legittimus che contrassegna in generale l’atto abdicativo e la stessa interpretazione secondo buona fede delle convenzioni internazionali imporrebbero di ritenere esponenziale l’interesse dell’estradando rispetto all’interesse dello Stato di rifugio.

D’altro canto, non va trascurato che la giurisprudenza degli Stati Unti d’America, quella che qui più rileva considerata la tipologia estradizionale ora al vaglio delle Sezioni unite, ha di frequente interpretato (anche se con riferimento a convenzioni internazionali stipulate con Stati diversi dall’Italia) il consenso all’estradizione suppletiva in senso assolutamente antiformalistico, talora collegandolo ad atteggiamenti omissivi, così da scongiurare ogni enfatizzazione del predominante interesse dello Stato di rifugio ad intervenire sulla procedura pure contro il consenso del rinunciante.

10. Per scendere ora al caso di specie, va rilevato che, in base alle regole di diritto consuetudinario di volta in volta recepite nei trattati, la rinuncia si profila sempre come irrevocabile salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia. Nell’ambito della vicenda ora al vaglio della Corte appare decisiva la circostanza che il P. ha revocato il consenso solo nel corso del giudizio di primo grado, vale a dire, nel 1991. Cosicché, a parte la considerazione che la revoca è stata argomentata in base a rilievi di ordine giuridico, nessun mutamento della situazione di fatto essendo intervenuta, lo stesso accesso all’incidente di esecuzione viene a profilarsi come incompatibile con il sistema ad estradizione convenzionale, secondo le clausole di adattamento prima richiamate.

A ciò va aggiunto (e l’argomento appare, in proposito, significativamente conclusivo) che il Governo degli Stati Uniti ha espresso il consenso alla estradizione suppletiva. Infatti, l’autorità americana, dopo la comunicazione della rinuncia, non ha sollevato obiezioni (richiesta di documenti, ecc.; che sono invece condizioni di ammissibilità per la domanda di estradizione suppletiva nel sistema della convenzione europea), così da far da tempo ritenere il suo consenso alla procedura; la comunicazione agli Stati Uniti della rinuncia al principio di specialità è del 19 ottobre 1986 e, secondo la giurisprudenza statunitense, ciò equivale ad una estradizione suppletiva. In tal modo facendo emergere, sia pure problematicamente, come si è già accennato nelle comparazioni proposte con la Convenzione europea di estradizione, che la Convenzione bilaterale si sia attestata al profilo "attenuato" della specialità, pure considerando la chiara connessione esistente tra i reati oggetto del consenso ed i reati oggetto della domanda di estradizione.

Infatti, il 26 settembre 2007, il Ministero della Giustizia ha fatto pervenire una nota riferita al procedimento milanese in cui, dopo essersi messa in dubbio la necessità dell’estradizione suppletiva, trattandosi dello stesso reato per il quale era stato concessa l’estradizione (forse dando rilievo alla formula "reato", utilizzata dall’art. XVI, 1, lettera c), del Trattato, in grado di ricomprendere fenomeni analoghi alla continuazione), ha precisato che risultava un’annotazione del marzo 1993, con la quale si dava atto che era stata accettata la richiesta dell’atto di rinuncia.

11. Resta da esaminare il secondo, più rilevante, profilo della questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite e che si sostanzia nello scrutinare se, una volta ammessa la validità della rinuncia all’estradizione suppletiva, un simile atto abdicativo possa valere per la sola fase della cognizione, occorrendo perché la detta rinuncia possa valere anche per la fase dell’esecuzione un’ulteriore esplicita manifestazione di volontà dell’interessato.

Una parte della giurisprudenza (peraltro, con riferimento al regime del trattato italo-francese che prevedeva la rilevanza del consenso ai fini dell’inoperatività della regle de specialité) si è attestata sulla linea interpretativa in base alla quale l’accettazione della giurisdizione italiana da parte dell’estradato rende "definitivamente" inoperante il principio di specialità, anche contro il suo successivo dissenso (Sez. V, 7 febbraio 1986, Barbarossa); così perentoriamente affermando che come l’estradizione processuale, intervenuta nella fase cognitiva rende eseguibile la successiva sentenza di condanna, senza necessità di una nuova manifestazione di consenso da parte dello Stato di rifugio, il consenso volontario ed espresso da parte dell’estradato, alla celebrazione del giudizio per un fatto diverso e anteriore all’estradizione rimuove definitivamente, rispetto a tale fatto, il limite derivante dal principio di specialità; tanto che la sentenza di condanna è eseguibile indipendentemente da una nuova manifestazione di consenso dell’interessato ed anche contro il successivo dissenso. Una linea interpretativa conforme, almeno quanto al decisum, è riscontrabile in altre decisioni (cfr. Sez. I, 6 maggio 2004, Chiochia; Sez. I, 20 novembre 2003, Humolli; Sez. VI, 17 febbraio 2003, Rebboah; Sez. I, 1 luglio 2005, Terrana). Ancor più perentoriamente un’ulteriore decisione ha sancito il principio che se volontariamente si accetta la sottomissione alla sovranità italiana, rinunciando al principio di specialità, non avrebbe senso scindere tale accettazione in fasi diverse e farla valere solo per il futuro e non per gli atti precedentemente compiuti dall’autorità giudiziaria italiana; un principio dal quale è agevolmente ricavabile la regola della non frazionabilità del consenso tra la fase della cognizione e la fase esecutiva (Sez. VI, 19 febbraio 1988, Just).

Non paiono scalfire il monolitico orientamento giurisprudenziale che qualifica la rinuncia all’estensione dell’estradizione come atto avente efficacia per tutte le fasi del processo quelle decisioni che sembrano circoscrivere il consenso alla sola fase della cognizione e che sono ricordate sia nel ricorso sia nell’ordinanza di rimessione.

È vero che una sentenza di questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale "è illegittima l’esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente all’estradizione dell’imputato dall’estero diversi da quelli per i quali essa è stata concessa, ove non ricorrano le eccezionali ipotesi di cui all'art. 721 c.p.p., a nulla rilevando che in relazione a quei reati l’estradato, successivamente alla consegna alle autorità italiane, abbia prestato il consenso alla celebrazione dei relativi giudizi di cognizione" (Sez. I, 27 gennaio 1999, Vaccariello). Sennonché la decisione ora ricordata va iscritta tra quelle che non conferiscono al consenso dell’estradato alcuna efficacia derogatoria rispetto alla regola della specialità, qualora la deroga non sia espressamente prevista dalla normativa pattizia. L’affermazione contenuta in tale statuizione riflette allora l’orientamento giurisprudenziale precedente alla sentenza Ferrarese, secondo cui il principio di specialità è posto a presidio della libertà personale che non può subire restrizioni per un fatto diverso da quello in relazione al quale l’estradizione è stata ottenuta. Si è così affermato che, se la normativa nazionale e pattizia (nella specie, la Convenzione europea) non impedisce, quando l’estradato vi abbia consentito, l’esercizio nei di lui confronti dell’azione penale per reati diversi da quelli in ordine ai quali l'estradizione è stata concessa, non per questo essa può "automaticamente" consentire l’esecuzione delle eventuali condanne conseguenti a tali procedimenti, "a meno che non ricorra una delle due ipotesi tassativamente" previste dalla normativa sopra richiamata, tra le quali non figura quella del consenso alla esecuzione manifestato dall’estradato al momento del giudizio di cognizione. In caso contrario, ha aggiunto la Corte, "si andrebbe ad aggiungere arbitrariamente una ipotesi di limitatività della libertà personale dell’estradato rispetto a quelle pattiziamente concordate".

Come si vede, dunque, il contrasto giurisprudenziale prospettato dalla Sezione rimettente è soltanto apparente emergendo un effettivo diverso avviso dalle enunciate posizioni di contrasto, la tesi richiamata giustificandosi anche alla luce di una diversa ricostruzione della regola della specialità nel diritto interno.

Del resto mentre, per un verso, non potrebbe non sembrare davvero esorbitante circoscrivere il consenso alla sola fase di cognizione rispetto ad una procedura che, in quanto destinata alla consegna, diverrebbe la risultante di una vera antinomia rispetto all’istituto dell’estradizione, il parallelismo comunemente ravvisato - pur nelle diverse modalità di espressione del consenso rispetto alle ipotesi di "purgazione della specialità" in senso tecnico non può condurre a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte Suprema.

Senza contare che un’interpretazione sistematica del regime estradizionale in tutti i suoi profili (ivi compreso, ovviamente, l’istituto dell’estradizione suppletiva) conduce a ritenere tale modello come indissolubilmente legato alla consegna; cosicché con l’ammettere una rinuncia all’estradizione circoscritta alla sola fase della cognizione si finirebbe per introdurre un’ulteriore più rilevante antinomia rispetto al fine ultimo della procedura estradizionale nella quale (a parte le fictiones talora riscontrabili anche alla luce di esigenze proprie esclusivamente dello Stato di consegna: si pensi al compimento di attività dirette al solo fine di provocare l’interruzione del termine di prescrizione del reato) in caso di estradizione processuale la persona estradata (come di frequente emerge dalla lettura dei trattati in materia) potrà essere "detenuta, giudicata o punita" dalla Parte richiedente senza che, per ogni singola fase, sia necessario un ulteriore consenso dello Stato di rifugio. Con il che risulta evidente che così come l’estradizione (pure suppletiva) resta funzionale (anche e soprattutto) all’esecuzione della pena, la rinuncia ad essa non può che rivestirsi della medesima funzione, come del resto è comprovato dall’univoco parallelismo scaturente dalle ipotesi di purgazione della specialità derivanti dal comportamento avente valore legale tipico dell’estradato.

10. Il Collegio è esonerato dall’esame dell’ulteriore questione consequenziale al secondo quesito sollevato dall’ordinanza della Prima Sezione, circa l’efficacia "sanante" degli atti processo da assegnare al consenso da parte dello Stato richiesto alla estensione della specialità.

Ciò non solo per le considerazioni sopra sviluppate a proposito dell’intento manifestato dallo Stato di rifugio, ma anche perché - ed il rilievo diviene davvero decisivo - non sarebbe comunque consentito, proprio in base alla giurisprudenza già richiamata, dedurre in sede esecutiva la pretesa carenza di una condizione di procedibilità.

È dunque vero che, sul punto, è riscontrabile un effettivo contrasto giurisprudenziale avendo talune decisioni ritenuto sanata la irritualità dell’esercizio dell’azione penale, posto che l’estradizione suppletiva costituisce una condizione di procedibilità e che la sua unica conseguenza è quella di consentire il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella di merito, non già di legittimare un’attività processuale che non poteva neppure essere iniziata (Sez. I, 6 maggio 2004, Chiochia; Sez. I, 7 luglio 2005, Argenti); altre, invece hanno affermato che quando l’azione penale è già stata esercitata per i reati non compresi nel provvedimento di estradizione, non è invocabile la mancanza della condizione di procedibilità dell’estradizione in tutte le fasi successive, per cui il processo può essere celebrato e può proseguire, mentre non potrà essere eseguita la sentenza definitiva fino a quando non si sia ottenuta la condizione che ne consentirà l’esecuzione e cioè l’estradizione suppletiva (Sez. I, 28 febbraio 2006, Capolongo). Ma, come si è detto, la problematica resta comunque superata dall’essere stata pronunciata sentenze passata in cosa giudicata per non incidere comunque la prospettata (ma peraltro smentita dai rilievi prima svolti) assenza della estradizione suppletiva sull’esistenza della decisione ma soltanto sulla sua validità, non impedendo, dunque, con la formazione del giudicato, l’esecutività della sentenza.

Non possono, infatti, dedursi in sede esecutiva questioni concernenti la fase di cognizione - proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria - dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l’esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l’esecuzione penale. Pertanto, il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla "regolarità formale e sostanziale del titolo" su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. Proprio sulla base di tale premessa - come si è detto - è stata esclusa la deducibilità in sede di incidente di esecuzione della questione concernente la violazione della clausola di specialità, già affrontata e risolta (Sez. I, 10 maggio 2006, Bianco) o non eccepita nel corso del giudizio di cognizione (Sez. I, 23 gennaio 2004, Carlino). Con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può annullare la sentenza di condanna per violazione del principio di specialità della estradizione (Sez. V, 27 novembre 1991, Cesari).

11. È giunto ora il momento di prendere in esame le censure sollevate con riferimento alla eseguibilità della sentenza della Corte di appello di Roma.

Con tali censure la dedotta violazione del principio di specialità viene solo indirettamente chiamata in causa in quanto l’effettivo petitum sembra più specificamente accentrarsi sull’annullamento della decisione pronunciata dal giudice di appello per essere tale decisione (al pari della sentenza di primo grado) stata adottata in esito a processo celebratosi in contumacia nonostante risultasse dagli atti che il ricorrente si trovava in stato di detenzione negli Stati uniti, essendo in corso la procedura estradizionale in forza della condanna pronunciata dalla magistratura milanese.

Anche le dette censure sono prive di fondamento.

Come si è accennato in narrativa, il processo di cognizione romano si è concluso con la sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione 10 marzo 1987, n. 5752, nella quale sono stati, in effetti, presi in esame gli stessi problemi poi risollevati sia in sede di incidente di esecuzione sia avverso il provvedimento del Tribunale che ha rigettato tale incidente.

In detta sentenza si precisa, per un verso, che la detenzione all’estero del P. non costituiva un impedimento legittimo, stante la sua pregressa latitanza e che non poteva rilevare il principio di specialità quando per l’altro fatto diverso anteriore era in corso altra procedura di estradizione.

Pure a prescindere dall’ammissibilità di un’impugnativa nella quale le uniche censure si riferiscono ad addebiti già ampiamente scrutinati in sede di legittimità, non appare inopportuno ricordare che mentre, da un lato, il procedimento romano è stato definito ancora nel vigore dell’abrogato codice di rito, così impedendo di chiamare in causa il regime della contumacia (e della restituzione nel termine) introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, dall’altro lato, le medesime questioni qui riproposte risultano risolte dalla Corte di cassazione, in un regime processuale che solo successivamente ed in base ad il nuovo quadro normativo delineato dal codice del 1988, ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di affermare il principio in base al quale la detenzione dell’imputato all’estero a fini estradizionali costituisce in ogni caso legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia anche quando l’imputato non ha prestato il consenso all’estradizione (Sez. un. 26 marzo 2003, Caridi). La costante giurisprudenza di questa Corte è, d’altro canto, nel senso che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 17 del 2005, convertito dalla legge n. 60 del 2005 trovano applicazione solo con riferimento a situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non sono state ancora definite (cfr., ex plurimis, Sez. I, 10 maggio 2006, Colonna).

Né va poi trascurato che una precedente istanza di restituzione nel termine per impugnare era stata disattesa della Corte di assise di appello di Roma e che il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza 9 aprile 2003, per omessa presentazione dei motivi e che, sia pure nel 1992, l’Autorità degli Stati Uniti aveva concesso l’estradizione, da intendersi, per giunta, come esecutiva.

Sotto altro complementare profilo, configurando la richiesta di restituzione nel termine come funzionale ad introdurre la violazione del principio di specialità, la censura risulterebbe comunque inammissibile, in quanto volta a far valere - come si è ricordato prendendo in esame il motivo che ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite - un vizio della sentenza, peraltro insussistente considerata l’intervenuta estradizione suppletiva da parte del Governo degli Stati Uniti, che è ormai divenuta esecutiva.

12. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.