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Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)

16 gennaio 2019, Cassazione penale

Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.

Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni sanzionatorie) e dell'an della sanzione (ovvero della definizione legale dei criteri attraverso cui vincolare il potere discrezionale del giudice nella scelta relativa all'eventuale superamento della sanzione, o meglio della sottoponibilità a pena), ma anche del quantum della stessa per sottrarre all'eventuale arbitrio del giudice la determinazione della entità della sofferenza, cioè della compressione della libertà individuale connessa all'inflizione di una condanna. 

In tema di estradizione, le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce del principio di proporzionalità e ragionevolezza della risposta sanzionatoria alla gravità dell'offesa e delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena.

In tema di estradizione per l'estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2014 nell'art. 143 c.p.p., è onere dell'estradando che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 05/12/2018) 16-01-2019, n. 2037

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

H.C., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG Dr. TAMPIERI LUCA che conclude per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. CF, difensore di fiducia di H.C., che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 luglio 2018 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale avanzata dal Governo della Repubblica Popolare cinese nei confronti della cittadina cinese H.C. in relazione ad un provvedimento di cattura emesso il 18 maggio 2015 dall'Amministrazione di sicurezza pubblica del distretto di Keqiao del Comune di Shaoxing per concorso nei reati di sequestro di persona e frode previsti dagli artt. 238 e 266 codice penale cinese, in quanto ritenuti corrispondenti alle ipotesi di reato di cui agli artt. 630 e 640 c.p.; ha inoltre subordinato l'estradizione al rispetto della condizione prevista dall'art. 699 c.p.p..

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo otto motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge ex art. 700 c.p.p. e vizi della motivazione con riferimento all'assenza, nella documentazione inviata dallo Stato richiedente, sia della sentenza di condanna pronunciata a carico dei coimputati, sia del provvedimento restrittivo della libertà personale, risultando trasmesso, in allegato alla relazione, solo un documento in cui si attesta che vi è un mandato di arresto per l'estradanda.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano analoghe censure con riferimento alla L. n. 161 del 2015, art. 2, attesa la insufficienza degli elementi indicati nella relazione trasmessa dalle Autorità richiedenti al fine di ricostruire l'andamento dei fatti attribuiti all'estradanda ed il suo effettivo coinvolgimento nelle vicende ivi descritte, dalle quali sembra emergere un'ipotesi di contratto aleatorio più che una condotta truffaldina.

2.3. Con il terzo motivo si prospettano analoghi vizi in ordine all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), per la irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la sua contrarietà ai principi di legalità e proporzionalità delle pene, tenuto conto che per il reato di frode (art. 266 codice penale cinese), corrispondente alla nostra fattispecie di truffa, è prevista una pena che parte da un minimo di anni dieci di reclusione ed arriva sino all'ergastolo.

2.4. Con il quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la presenza di una causa ostativa riguardo alle modalità di applicazione degli istituti della liberazione anticipata o della commutazione della pena a vita.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei correi - della quale si parla nella relazione - ha irrogato pene elevatissime, violative del principio di proporzionalità, non potendosi ritenere congrua nel nostro ordinamento una pena di anni venti per un reato di truffa.

2.6. Con il sesto motivo si deducono violazioni di legge riguardo alla L. n. 161 del 2005, art. 4, lett. b), art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, in ragione del pericolo per la vita e l'integrità psico-fisica cui l'estradanda andrebbe incontro, ove sottoposta ad un regime carcerario del quale numerose associazioni riconosciute a livello internazionale hanno reso noti i rischi di privazione dei diritti più elementari della persona.

2.7. Con il settimo motivo si censurano numerose violazioni di legge (ex artt. 2, 3 e 6 CEDU; artt. 4, 19, 51 e 52 della Carta di Nizza; art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato; artt. 3, 24 e 27 Cost.; artt. 698 e 705 c.p.p.; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19) in ordine alla denegata applicazione del principio del non respingimento per avere l'estradanda presentato, sia pure in tempi recenti, una richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

2.8. Con l'ottavo motivo, infine, si deduce l'omessa traduzione degli atti del fascicolo processuale (in particolare, della relazione redatta dal Ministero della Sicurezza pubblica della Repubblica Popolare cinese) e della impugnata sentenza della Corte d'appello.

3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 22 novembre 2018 i difensori dell'estradanda insistono sull'accoglimento dei motivi di ricorso, ed in particolare sull'assenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dagli organi inquirenti cinesi, anche in ragione della carente documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione.

Lamentano, inoltre, il rischio di persecuzione per motivi politici, a causa di un contrasto insorto con un uomo politico e d'affari cinese particolarmente influente, e la sussistenza di un concreto pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti per le condizioni carcerarie cui la ricorrente sarebbe sottoposta.

Si evidenzia, ancora, la violazione del divieto di respingimento, non avendo la Corte partenopea considerato le implicazioni della richiesta di asilo presentata dalla ricorrente (titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità in Spagna) alla Questura di Napoli, la quale, a sua volta, ha inviato una richiesta di presa in carico della protezione alla Spagna, ottenendone in data 9 agosto 2018 una risposta positiva circa il riconoscimento della propria competenza, cui ha fatto seguito un ordine di trasferimento in Spagna, dalla ricorrente, tuttavia, impugnato dinanzi al Tribunale di Roma.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e deve pertanto accogliersi entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Fondati devono ritenersi il primo e, per ragioni di stretta conseguenzialità logica, il secondo motivo di doglianza, ove si consideri che l'art. 7, par. 2, del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 e ratificato con la L. 24 settembre 2015, n. 161, stabilisce, nella lett. (a), che, oltre quanto previsto nel punto 1 della medesima disposizione, "la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato richiedente".

Di tale necessario elemento documentale di corredo della domanda di estradizione, tuttavia, non v'è traccia in atti, ove è rinvenibile, fra gli allegati alla relativa richiesta, solo un atto, privo di motivazione, dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica del distretto Keqiao del Comune di Shaoxing del 18 maggio 2015, che dà conto nella sua intestazione dell'esistenza di un mandato di arresto emesso, con il consenso della Procura Popolare del medesimo distretto, nei confronti dell'estradanda, in quanto ritenuta "sospettabile" dei reati di frode e detenzione illecita.

Tale atto, peraltro, ne richiama uno contestualmente adottato da una diversa Autorità - la lettera di decisione sul consenso dell'arresto da parte della Procura popolare del su menzionato distretto - recante la medesima data di emissione sopra indicata ed allegato anch'esso alla domanda di estradizione, senza che alcuna motivazione emerga, tuttavia, in ordine alle ragioni del coinvolgimento dell'estradanda nella commissione delle fattispecie di reato che ne costituiscono l'oggetto.

Nella motivazione della richiesta di estradizione si fa altresì riferimento, a seguito della esposizione dei fatti penalmente rilevanti contestati alla ricorrente, ad una decisione di condanna pronunziata il 2 settembre 2015 dal Tribunale Popolare a livello medio di Shaoxing nei confronti di numerose altre persone concorrenti nella realizzazione dei medesimi fatti di reato.

Pur non essendone obbligatoria la trasmissione ai sensi dell'art. 7, par. 1, del Trattato bilaterale, l'acquisizione di tale pronuncia di condanna - citata a sostegno della richiesta e vertente sui medesimi fatti oggetto del petitum estradizionale - ben potrebbe offrire ulteriori, significativi, elementi di conoscenza riguardo al contenuto e alla rilevanza delle fonti di prova emerse a carico dell'odierna ricorrente in ordine ai reati di truffa e sequestro di persona (ex artt. 640 e 630 c.p.) che la sentenza impugnata ha ritenuto corrispondenti a quelli di frode e detenzione illegale previsti dagli artt. 266 e 238 codice penale cinese.

Atto, questo, evidentemente rilevante ai fini della decisione anche in ordine alla contestata sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, la cui piena conoscenza potrebbe, se del caso, ottenersi per effetto di una richiesta di informazioni aggiuntive trasmessa allo Stato richiedente ai sensi dell'art. 8, par. 1, del Trattato.

Le su richiamate carenze documentali oggettivamente si riflettono sulla completezza e sulla congruità del vaglio delibativo effettuato dalla Corte di merito in ordine alla consistenza della base indiziaria delineata a carico dell'estradanda.

Deve a tale riguardo ribadirsi, alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, che in tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460).

Ora, nella motivazione dell'impugnata decisione si descrive il resoconto delle attività d'indagine svolte nello Stato richiedente affermando, esclusivamente alla stregua di quanto esposto nella correlativa domanda:

a) che l'estradanda avrebbe, in concorso con altre persone, privato della libertà personale una cittadina cinese ( Z.X.) trattenendola presso un albergo al fine di costringerla a rimborsare i crediti vantati nei suoi confronti;

b) che la H. ed i suoi complici, inoltre, sarebbero riusciti, tramite la persona da essi stessi sequestrata, ad indurre un terzo ( T.J.) a concedere alla Z. dei prestiti per un rilevante importo di denaro che in seguito sarebbe stato regolarmente rimborsato;

c) che mediante artifizi e raggiri, consistiti nel prospettare l'esigenza di disporre di un capitale a breve termine per il rimborso di un prestito bancario e nel garantire un elevato tasso di interesse, la Z. avrebbe infatti ottenuto dal terzo un prestito assai oneroso (pari a 25 milioni di cny), versato dallo stesso T. e dalla moglie su due conti personali indicati dalla Z., previamente dedotto l'importo previsto a titolo d'interesse;

d) che la Z. avrebbe quindi effettuato dei bonifici di rilevante importo su conti intestati alla H. e ad altra persona, per poi essere rilasciata il 27 marzo 2014;

e) che l'estradanda avrebbe a sua volta effettuato un bonifico su un conto intestato ad altra persona ( X.W.), al fine di ricompensarla per l'assistenza prestata nell'opera di sorveglianza della Z. durante la sua permanenza in albergo.

Dalla sentenza impugnata e dalla documentazione inviata dallo Stato richiedente, tuttavia, non risulta compiutamente delineata, allo stato, una ragionevole base indiziaria idonea a verificare, secondo l'impostazione ricostruttiva dei fatti riferibile alla prospettiva dello Stato richiedente, il ruolo concretamente assunto dall'estradanda nella sequenza delle diverse fasi temporali entro cui l'intera vicenda storico-fattuale si sarebbe dispiegata, i rapporti intercorsi con i diversi soggetti che a vario titolo risultano esservi coinvolti e le modalità della sua partecipazione a titolo concorsuale nella realizzazione dei distinti fatti oggetto della richiesta.

Si fa riferimento, in tal senso, alle risultanze offerte da un complesso di elementi di prova di fonte orale e documentale (dichiarazioni rese dalla persona offesa, testimonianze, risultati dell'analisi di una "copiosa" documentazione bancaria ed esiti delle indagini svolte dagli organi di Polizia giudiziaria), che lo Stato richiedente, tuttavia, non risulta aver trasmesso ed il cui contenuto non è aliunde rinvenibile, avuto riguardo alla su rilevata assenza, in atti, di un motivato provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti della persona richiesta.

Ai fini del controllo richiesto nella fase giurisdizionale della procedura, l'esposizione dei fatti di reato contenuta nella richiesta di estradizione (art. 7, par. 1, lett c), del Trattato bilaterale italo-cinese) assume un significato concretamente valutabile, sia pure entro i limiti oggettivamente riconnessi al tipo di delibazione al riguardo richiesta alla Corte d'appello, solo alla luce degli elementi costitutivi della base indiziaria individuati nel provvedimento interno (a seconda dei casi, il mandato di arresto o la sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 7, par. 2, lett. a) e b) del Trattato) che lo Stato richiedente ha assunto, "a monte", per sostenere le ragioni indicate a fondamento della successiva formulazione del petitum estradizionale.

3. Parimenti fondati devono altresì ritenersi il terzo ed il quinto motivo di doglianza, dalla ricorrente dedotti in ordine alla prospettata incidenza sul sistema interno degli effetti riconducibili alla eccepita difformità del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di frode contestato nell'ordinamento dello Stato richiedente.

Siffatti profili di censura, invero, devono essere esaminati alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv. 272911; Sez. 6, n. 7183 del 02/02/2011, Gjita, Rv. 249225; Sez. 6, n. 38137 del 24/09/2008, Vasile, Rv. 241263; Sez. 6, n. 4263 del 02/12/2008, dep. 2009, Sascau, Rv. 242146), secondo cui, nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.

Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni sanzionatorie) e dell'an della sanzione (ovvero della definizione legale dei criteri attraverso cui vincolare il potere discrezionale del giudice nella scelta relativa all'eventuale superamento della sanzione, o meglio della sottoponibilità a pena), ma anche del quantum della stessa per sottrarre all'eventuale arbitrio del giudice la determinazione della entità della sofferenza, cioè della compressione della libertà individuale connessa all'inflizione di una condanna.

Mediante la determinazione legislativa del minimo e del massimo di pena, infatti, il compito che nel nostro ordinamento viene assegnato al giudice è quello di "proporzionare" la sanzione concreta non già al proprio giudizio di disvalore sul fatto previsto dalla legge come reato, ma alla scala di graduazione individuata dal minimo e dal massimo edittali, tenendo conto della volontà del legislatore di comminare il minimo a quelli, tra i casi riconducibili alla medesima fattispecie astratta, che siano connotati da minor gravità e presentino minori indici di capacità a delinquere, e di comminare, d'altra parte, il massimo edittale ai casi che, in base agli elementi di cui all'art. 133 c.p., rivestono maggior gravità ed in cui siano ravvisabili indici di maggiore pericolosità personale (Corte cost., sent. n. 299 del 15 giugno 1992).

Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce del principio di proporzionalità e ragionevolezza della risposta sanzionatoria alla gravità dell'offesa e delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena (Sez. 6, n. 6769 del 19/02/2016, NG Yan Cheng, non mass.).

Entro tale prospettiva ermeneutica emerge con evidenza: a) che i limiti della cornice edittale delineata per uno dei reati oggetto della domanda di estradizione (ossia, quello di "frode del tesoro pubblico o privato" previsto dall'art. 266 codice penale cinese) sono superiori (in quanto variabili entro una fascia ricompresa fra il limite minimo di tre e quello massimo di dieci anni di reclusione, oltre alla irrogazione di una non meglio precisata multa cumulativa), nelle ipotesi considerate "gravi", ovvero in quelle aventi ad oggetto una non meglio definita somma di denaro "gigante", rispetto ai limiti previsti per la fattispecie di reato interna che la sentenza impugnata ha ritenuto omologa a quella di frode (ossia l'ipotesi di truffa di cui all'art. 640 c.p., commi 1 e 2, che a sua volta individua una fascia edittale rispettivamente ricompresa fra il limite di sei mesi e quello di tre anni, per l'ipotesi semplice, e fra quello di uno e cinque anni per le ipotesi ivi espressamente aggravate); b) che gli stessi, in particolare, si presentano del tutto indeterminati sul piano della concreta individuazione del trattamento sanzionatorio (nella previsione della pena della reclusione "di oltre dieci anni o a vita", accompagnata peraltro dall'irrogazione di una, anche in tal caso imprecisata, multa cumulativa), là dove stabiliscono il limite massimo di pena detentiva potenzialmente irrogabile alla ricorrente, se estradata e ritenuta colpevole all'esito del giudizio, nelle ipotesi considerate "particolarmente gravi", ovvero in quelle aventi ad oggetto una - non meglio definita - somma di denaro "particolarmente gigante".

Per un verso, dunque, la formulazione letterale della su richiamata norma del codice penale cinese, così come trascritta nell'atto d'impulso della procedura estradizionale, non sembra stabilire con precisione - allo stato e in assenza di informazioni maggiormente dettagliate al riguardo - le condizioni in base alle quali individuare in concreto l'importo "gigante", ovvero "particolarmente gigante", dell'oggetto della condotta truffaldina cui sia possibile parametrare la corrispondente entità della pena detentiva e pecuniaria; per altro verso, la stessa norma sembra rivelare un margine tendenzialmente eccessivo, e dunque logicamente sproporzionato, di oscillazione sanzionatoria (da dieci anni di reclusione sino alla irrogazione della detenzione perpetua, oltre ad una non meglio determinata pena pecuniaria che vi si accompagna) nei casi ritenuti di particolare gravità, a fronte delle più precise e ridotte fasce sanzionatorie stabilite dalle corrispondenti ipotesi di reato previste nell'ordinamento interno.

4. Infondati devono ritenersi, di contro, il quarto ed il settimo motivo di doglianza, atteso che la sentenza impugnata, diversamente da quanto assertivamente affermato nel ricorso, ha esaminato e congruamente disatteso le medesime obiezioni qui reiterate, spiegando, con argomentazioni linearmente esposte ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili: a) che la disposizione di cui all'art. 78 codice penale cinese consente al detenuto eventualmente condannato ad una pena perpetua di beneficiare, in relazione alla condotta tenuta durate la detenzione, della liberazione anticipata dopo aver scontato un periodo pari a tredici anni di pena; b) che la medesima disposizione consente ulteriori possibilità di commutazione in relazione alla irrogazione della pena della reclusione; c) che alla ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità in Spagna e liberamente allontanatasi dal proprio Paese di origine per recarsi dapprima in quello Stato, quindi in territorio italiano, non può riconoscersi lo status di persona rifugiata, in assenza di comprovati atti persecutori lesivi dei suoi diritti fondamentali in forza delle disposizioni normative in narrativa richiamate (v., supra, il par. 2.7).

Occorre tuttavia rilevare, sotto tale ultimo profilo: 1) che la ricorrente risulta aver presentato, di recente, una richiesta di protezione internazionale alle Autorità italiane, cui ha fatto seguito la proposizione di un ricorso ex art. 737 c.p.c. ss. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 dinanzi al Tribunale civile di Roma per l'accertamento del suo diritto alla presa in carico della domanda di protezione internazionale da parte dell'Italia e per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della precedente decisione amministrativa assunta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in data 14 agosto 2018, relativamente al suo trasferimento in Spagna quale Stato competente ad esaminarla; 2) che le eventuali implicazioni sottese agli sviluppi di tale iniziativa, pur non produttive, allo stato, di dirette conseguenze sull'iter della procedura estradizionale, sono tuttora in corso di valutazione da parte dei competenti organi interni.

5. Aspecificamente formulato, e come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, deve altresì ritenersi l'ottavo motivo di ricorso, là dove fa riferimento a non meglio precisate conseguenze della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'estradanda, avuto riguardo al fatto che nello stesso atto di impugnazione si riconosce che le è stata garantita la presenza costante di un interprete nel corso della procedura estradizionale e che, per altro verso, della menzionata relazione redatta dal Ministero della Sicurezza pubblica della Repubblica Popolare cinese vi è in atti una traduzione in lingua italiana, unitamente ai relativi allegati.

Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l'ulteriore profilo di doglianza attinente alla mancata traduzione in lingua cinese della sentenza di accoglimento del richiesta di estradizione, ove si consideri: a) che nessuna richiesta al riguardo è stata proposta dall'interessata; b) che alcuna incidenza negativa sul piano dell'esercizio del diritto di difesa ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è stata sotto tale profilo prospettata; c) che in tema di estradizione per l'estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2014 nell'art. 143 c.p.p., è onere dell'estradando che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse (Sez. 6, n. 20634 del 12/02/2015, Ketikyan, Rv. 263393).

6. Solo genericamente dedotto nella memoria difensiva del 22 novembre 2018 (v., in narrativa, il par. 3) risulta, poi, il lamentato rischio di persecuzione per motivi politici: tale profilo di doglianza, non sostenuto da adeguati elementi di supporto e indeducibile in questa Sede poichè non preventivamente articolato quale specifico motivo di ricorso, è stato, peraltro, compiutamente preso in esame e congruamente disatteso dalla Corte d'appello nei correlativi passaggi motivazionali (pagg. 5-6) che l'impugnata decisione vi ha appositamente dedicato, escludendone, sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, qualsiasi incidenza ostativa ai fini dell'estradizione.

7. Sulla base delle su esposte considerazioni - e logicamente assorbita dovendosi ritenere, allo stato, la trattazione del sesto motivo di ricorso (per quel che attiene all'ulteriore profilo di doglianza concernente il prospettato pericolo di trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni carcerarie cui l'estradanda sarebbe sottoposta nelle strutture degli Istituti di detenzione dello Stato richiedente) - la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, affinchè, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare i vizi rilevati e le su indicate, correlative, lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019