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Estradizione e custodia cautelare (Cass. 27802/18)

5 giugno 2017, Cassazione penale

In caso di accoglimento della richiesta di estradizione in primo grado l'applicazione della misura cautelare se richiesta dal Ministero della giustizia è automatica.

Dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari che sono necessarie  quando la misura cautelare è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione.

Cassazione penale

Sez. VI, ud. 09/05/2017, sentenza 05/06/2017, n. 27802

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M.M., nato il 22/07/1983 a SANTO DOMINGO (REP. DOMINICANA);

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PAOLO CANEVELLI per il rigetto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 50073/2016 la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Confederazione elvetica affinchè in tale Stato R.M.M. (cittadina domenicana e italiana) sconti la pena confermata in via definitiva dal Tribunale Federale con sentenza n. 17/09/2013 per il delitto di traffico di stupefacenti commesso in (OMISSIS).

Inoltre ha applicato a R. la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Nel ricorso di R. si chiede annullarsi la misura cautelare: a) perchè la misura è stata applicata automaticamente ex art. 704 c.p.p., comma 3, e non invece secondo la norma pertinente alla fattispecie, cioè ex art. 714 c.p.p., comma 2, (che richiede il vaglio delle esigenze cautelari) perchè il Ministro della Giustizia aveva formulato la richiesta di misura cautelare prima della decisione sulla estradizione); b) per non avere valutato la condizione dell'estradanda in relazione all'art. 706 c.p.p., comma 1, quale madre di una bambina di 6 anni.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il fatto che la Corte di appello non abbia deciso subito ex art. 714 c.p.p., comma 2, non comporta che nell'accogliere la richiesta di estradizione debba applicare tale norma - che richiede il vaglio delle esigenze cautelari - e non, invece, l'art. 704 c.p.p., comma 2 - che prevede l'applicazione automatica della misura in caso di avvolgimento della richiesta di estradizione.

Infatti, è sotto questa seconda norma che risulta sussumibile la situazione successiva all'accoglimento della estradizione: il nucleo dei presupposti della anteriore richiesta di estradizione non è eliso dell'avvenuta dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l'estradizione.

Dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata ex art. 714 c.p.p., comma 2, quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 15161 del 18/03/2014, Rv. 260880; Sez. 6, n. 2657 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 257854).

L'art. 704 c.p.p., comma 3, stabilisce che, per dare esecuzione al proprio decreto di estradizione, il Ministro della Giustizia possa chiedere alla competente Corte di appello, che abbia adottato una decisione favorevole all'estradizione (dunque, anche prima della irrevocabilità della relativa sentenza), l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'estradando (possibile, oltre che nel caso in cui l'interessato sia rimasto in precedenza sempre libero, anche se una misura cautelare coercitiva, già applicata durante il procedimento di estradizione ex art. 714 c.p.p. abbia perso efficacia).

L'emissione di un provvedimento di applicazione di misure coercitive finalizzato a consentire l'esecuzione di un decreto ministeriale (da emettere o già emesso) di estradizione, non comporta un accertamento della presenza degli stessi presupposti richiesti per l'applicazione dell'analoga misura durante lo svolgimento davanti all'autorità giudiziaria del procedimento di delibazione sulla richiesta di consegna. Ne deriva che la Corte di appello, se decide l'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 16190 del 24/01/2008, Rv. 239671; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2007, Rv. 238128; Sez. 6, n. 467/05 del 14/12/2004, Rv. 231471).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non emerge dalla sentenza impugnata, nè è allegato al ricorso che la ricorrente abbia precedentemente rappresentato la condizione dedotta nel secondo motivo di ricorso. In ogni caso non sussiste violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s), perchè la norma riguarda il caso di madre con prole inferiore ai tre anni con lei convivente mentre nel caso in esame la figlia ha raggiunto i sei anni di età.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017