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Estradizione con rischio di trattamento inumano richiede informazioni specifiche (Cass. 49549/19)

4 dicembre 2019, Cassazione penale e Nicola Canestrini

Va annullata la sentenza favorevole all'estradizione che, senza svolgere mirati accertamenti e formulare specifiche richieste di informazioni allo Stato richiedente, si è limitata a considerare la documentazione generica o riferibile a taluni istituti soltanto, senza considerare l'eventualità che il ricorrente potesse essere ristretto proprio in taluno di quegli istituti penitenziari maggiormente interessati dalle criticità riscontrate e segnalate. 

Nel procedimento estradizionale, il giudice deve valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti rappresentato: non è obbligato a fornire una valutazione dell'intero sistema carcerario, ma solo verificare in quale carcere l'estradando verrà ristretto e le condizioni esistenti nell'attualità presso di esso, sotto il profilo dell'affollamento, della sicurezza e dell'assicurazione di garanzie sotto il profilo igienico-sanitario, anche mediante la richiesta di mirate informazioni.

In tema di estradizione per l'estero, non rileva che la esposizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata sia contenuta nei provvedimenti cautelari allegati e non già nella richiesta medesima, perché quel che è essenziale è che dagli atti risultino descritti i fatti in modo da consentire la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione.

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione.

 

Cassazione penale

sezione VI

sentenza n. 49549 anno 2019

Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 04/12/2019

 

sul ricorso presentato da
DI, nato il **/1977 in Moldavia

avverso l'ordinanza del 05/07/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Ettore Grenci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/7/2019 la Corte di appello di Bologna ha accertato l'esistenza delle condizioni per l'estradizione di DI, nato il **/1977 a **, verso la Repubblica della Moldavia, per l'esecuzione di condanna esecutiva alla pena di anni diciotto per il delitto di omicidio.

2. Ha proposto ricorso il D tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 700 cod. proc. pen., in quanto la Corte aveva omesso di considerare che nella sentenza inviata si dava conto della definitività ed esecutività, ma si aggiungeva che vi era possibilità di impugnazione entro 30 giorni, cosicché non era stata accertata l'irrevocabilità della condanna. Inoltre la Corte non aveva dato rilievo alla mancanza nell'incarto processuale della relazione di cui all'art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 705, comma 2, lett. c) e c- bis) cod. proc. pen.in quanto non era stata valutata la documentazione prodotta, da cui era possibile desumere il concreto rischio di sottoposizione del ricorrente a trattamenti inumani e degradanti, derivante dalle condizioni di detenzione presso le carceri della Repubblica di Moldavia, segnalate in molteplici sentenze della Corte di Strasburgo e in rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, nonché in rapporti di Amnesty International: la Corte aveva omesso di svolgere accertamenti formulando mirate richieste di informazioni allo Stato richiedente, non essendo rilevante che le criticità fossero venute in rilievo con riguardo ad alcuni istituti, quando proprio quello di Chisinau avrebbe potuto essere il luogo di restrizione del ricorrente dopo l'estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum che «in tema di estradizione per l'estero, non rileva che la esposizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata sia contenuta nei provvedimenti cautelari allegati e non già nella richiesta medesima, perché quel che è essenziale è che dagli atti risultino descritti i fatti in modo da consentire la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione» (Cass. Sez. 6, n. 25182 del 16/6/2010, Prusik, rv. 247778): nel caso di specie la Corte ha sottolineato come gli elementi necessari emergessero dalla sentenza di condanna acquisita agli atti, mentre a fronte di ciò il ricorrente si è limitato alla generica deduzione della mancanza della relazione, senza indicare specifiche carenze informative.

Quanto poi alla mancata attestazione dell'irrevocabilità della sentenza, va rimarcato che la Corte ha dato conto del fatto che la sentenza recava l'indicazione della sua definitività ed esecutività, ciò che deve reputarsi bastevole, in quanto «in tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione» (Cass. Sez. 6, n. 16928 del 2/4/2015, Grandoni, rv. 263580).

2. Il secondo motivo è fondato.

A fronte della documentazione prodotta dalla difesa, costituita dal riferimento a sentenze della Corte di Strasburgo (fra le altre sentenza n. 7101 del 2016, Malai contro Moldova; n. 32844 del 2017, Hadji contro Moldova, nonché sentenze Plotnicova contro Moldova e Pocasovschi contro Moldova), a rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (rapporto del giugno 2018), a segnalazioni di organismi di riconosciuta affidabilità, quali Amnesty International, la Corte ha omesso di fornire idonea risposta al centrale quesito riguardante la sussistenza di un concreto rischio di sottoposizione del ricorrente a trattamenti inumani e degradanti in conseguenza della condizione di detenuto in un istituto penitenziario della Repubblica di Moldavia, a fronte di quanto accertato nel corso degli anni: la Corte in particolare, senza svolgere mirati accertamenti e formulare specifiche richieste di informazioni allo Stato richiedente, si è limitata a considerare la documentazione generica o riferibile a taluni istituti soltanto, senza considerare l'eventualità che il ricorrente potesse essere ristretto proprio in taluno di quegli istituti penitenziari maggiormente interessati dalle criticità riscontrate e segnalate.

Va del resto rimarcato che numerose risultano le condanne della Repubblica di Moldavia, pronunciate dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 3 C.E.D.U., (fra l'altro Corte E.D.U. 23/10/2018, Cotet contro Moldavia, e altre riguardanti in particolare l'istituto di Chisinau).

Deve aggiungersi che in sede di legittimità è stata di recente ribadita l'attualità delle condizioni di concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, derivante dalla condizione di detenuto, soprattutto in alcuni istituti della Repubblica di Moldavia (sul punto Cass. Sez. 6, n. 22884 del 5/3/2019, Rosca, non massimata).

In tale quadro la Corte avrebbe dovuto valutare il rischio rappresentato e, pur senza formulare una valutazione dell'intero sistema carcerario, ma solo verificando in quale carcere il ricorrente sarebbe stato ristretto e le condizioni esistenti nell'attualità presso di esso, sotto il profilo dell'affollamento, della sicurezza e dell'assicurazione di garanzie sotto il profilo igienico-sanitario (si rinvia in generale a Corte di giustizia dell'Unione europea, 25 luglio 2018, causa C-220/18 ML c. Generalstaatsanwaltschaft), avrebbe dovuto approfondire il tema proposto, mediante la richiesta di mirate informazioni.

Attesa la mancanza di un'idonea risposta, che si traduce in un vizio della motivazione su un tema decisivo, correlato ad una cogente condizione ostativa, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 4/12/2019

Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricarelli Stefano Mogini