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Estradizione e tutela dei diritti fondamentali

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). 

Avvertenza:
Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva
pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

Il primato del diritto può comportare il rischio che l?applicazione acritica del diritto, che cioè non tenga conto delle circostanze a cui le sue norme devono essere applicate nel singolo caso e delle finalità a cui esse dovrebbero tendere, possa facilmente portare a commettere ingiustizie o addirittura costituire strumento per perpetrare l'ingiustizia (summum ius, summa iniuria).

Nel campo estradizionale, è noto come nel regime cd. convenzionale sia necessario verificare se la convenzione applicabile consenta allo stato richiesto di valutare i cd. gravi indizi di colpevolezza.

La più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza della Suprema Corte si è costantemente espressa nel senso che "ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi"(Sez. VI, Sentenza n. 45253 del 22/11/2005 Cc. - dep. 13/12/2005, Rv. 232633; da ultimo, sez. VI, 10 ottobre 2008, n. 40283 dep.28 ottobre 2008).

La mancanza di una positiva disposizione in tal senso nella Convenzione europea di estradizione 4 (cioè sulla necessità di eseguire di volta in volta una valutazione in concreto sui gravi indizi) significherebbe, nell?orientamento citato, che gli Stati aderenti hanno già operato una scelta sul riconoscimento di affidabilità dei documenti trasmessi per comprovare, secondo lo Stato richiedente, la sussistenza dei gravi indizi.

Ciò significa, in altri termini, che allo stato richiesto è inibito un controllo di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo compiere solamente un controllo di verifica formale dei requisiti imposti dallo strumento pattizio, senza poter sindacare la (in)esistenza di gravi contraddizioni probatorie che pure potrebbero emergere dagli atti inoltrati per via diplomatica o diretta.

Peraltro, secondo autorevoli commentatori, anche nell?interpretazione dominante il principio della necessità di una verifica ?formale? della richiesta di estradizione non ha portata assoluta,

?apparendo doveroso un apprezzamento del fondamento probatorio della richiesta qualora sia allegata una prova d?alibi o emergano altri elementi atti a perturbare la coerenza del quadro probatorio desumibile dagli atti trasmessi?

con eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell?art. 13 della Convenzione (cfr. Jean Paul Perini, ?Il vaglio dei presupposti probatori nell'ambito della Convenzione europea di estradizione?, a commento della decisione Sez. VI, 3 marzo 2000, Odigie Obeide, in Cass. Pen., 2001, p. 1271,).

Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente statuito che ?anche in presenza di una domanda di estradizione basata sulla Convenzione europea di estradizione, ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda, dovendo accertare che in essa risultino evocate (?) le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza della ipotesi accusatoria? (sez. VI, 21 maggio 2008, n. 30896 (dep.23 luglio 2008), che richiama Cass. sez. 6^, 3 ottobre 2007, Pallasà Perez).

La positiva verifica formale peraltro non determina comunque la concessione della estradizione, dato che ?in ogni caso? la Corte di Appello deve verificare la assenza di condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2 lett. a) e c).

Così, non può essere comunque concessa l?estradizione

- se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

- quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (705/2 lett. c che rimanda all?art. 698 c.p.p).

 

1. SULLA MANCANZA DI VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE: IN PARTICOLARE, LA SUSSISTENZA DI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO PER RAGIONI POLITICHE

Come noto, l?art. 12 della Conv. Estr. richiede una serie di documenti necessari sostegno della domanda, e così:

a. l?originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;

b. un esposto dei fatti, per i quali l?estradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile;

c. una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell?individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza.

L?esposizione dei fatti nel procedimento de quo era contenuta nella ?richiesta di estradizione? (affol. 85), che ricalcava il ?certificato delle prove sussistenti nella causa penale? (affol. 99).

In sintesi, la estradanda era accusata per aver sottratto sul posto di lavoro USD 30.000 (trentamila) in contanti ad una tirocinante (che lavorava li da appena un mese) che con tale somma, lasciata incustodita nella borsetta durante la pausa pranzo, avrebbe voluto acquistare una autovettura; il furto troverebbe conferma, oltre che nelle parole della persona offesa, nelle dichiarazioni di tre testi, che avrebbero visto mazzette da migliaia di dollari cadere da un fascicolo della estradanda, non dandovi in un primo momento peso dato che essa si occupava di gestire quale ?cassiera superiore? i pagamenti dei grossisti per conto della ditta per la quale lavorava, la ? (?) ?.

La posizione prevalente della giurisprudenza impediva alla difesa di entrare approfonditamente nella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sostenevano le accuse.

Si rilevava invece l?assoluta e palese inverosimiglianza (per non dire falsità) delle accuse, laddove veniva tentato di far credere allo stato richiesto che

1. una tirocinante ucraina avesse a disposizione una somma così rilevante

2. detta somma in contanti venisse custodita ?in casa? (da dove ella prelevava il denaro secondo le prove trasmesse)

3. l?acquisto di una autovettura non avvenisse con metodo di pagamento più sicuri

4. una somma così rilevante venisse portata sul posto di lavoro

5. e venisse lasciata incustodita durante la pausa pranzo nella borsetta (nonostante la persona offesa si fosse premurata di asportare il portafogli) ed infine che

6. nonostante asseritamente la estradanda si occupasse di gestire denaro contante in ?valuta nazionale?, nessuno dei tre testi casualmente (!) presenti sul corridoio si sia allarmato vedendo cadere 3 mazzette di dollari.

Si tratta di affermazioni del tutto sfornite di logica.

La difesa tentava di fornire una ben diversa realtà dei fatti, nell?ottica di spiegare sia il tentativo di costruire le accuse suddette, che anche per dare base giuridica alla richiesta di negare la estradizione per motivi discriminatori.

Occorre infatti ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema, la disposizione dell'art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale causa ostativa alla estradizione, la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali,, amplia e ricalca la norma di cui all'art. 3, secondo comma, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero; l'atto persecutorio e discriminatorio - si è aggiunto - è pertanto, quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo status del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 15 novembre 2002, n. 39709 (dep.23 novembre 2002), che richiama ?ex plurimis? Sez. VI, 17 aprile 1996, F.).

La Conv. Estr. aggiunge poi che per negare l?estradizione basta che la condizione del soggetto estradando individuo arrischi di essere aggravata per l?uno o l?altro di questi motivi (art. 3/2 Conv. Estr.).

La estradanda effettivamente lavorava come contabile dal 2000 al 2008 per la ?(?)?, una società collegata alla società (?): precisamente, le sue mansioni consistevano nel ricevere cospicue somme di denaro in valuta straniera (soprattutto USD) in contanti (fino ad un milione di USD/giorno) che venivano consegnate a ditte che pagavano mediante banche di appoggio la merce della società (?) ricevendo in cambio i contanti (e ciò al fine di eludere una certa normativa nazionale).

Si trattava dunque senza dubbio alcuno di una posizione di altissima responsabilità (anche gli atti di accusa riferiscono di mansioni di ?contabile superiore?).

La società per la quale lavorava la estradanda era governata dalla signora (?), imprenditrice che ? come il marito (?) che è a capo di un gruppo commerciale dal fatturato complessivo 2009 stimato in quasi 1,5 miliardi di dollari USA ? gode di robuste conoscenza nel mondo della politica e a sua volta pluricandidata nelle scorse tornate elettorali: la datrice di lavoro peraltro usava richiedere ai suoi dipendenti non solo il loro appoggio elettorale, ma anche attività di proselitismo politico che doveva essere provato mediante l?esibizione di una raccolta di firme a sostegno della medesima.

Proprio il rifiuto della estradanda di fare del proselitismo politico in favore della datrice di lavoro ha comportato la perdita di fiducia nella medesima: dato che però ella sovraintendeva ad operazioni finanziarie di notevole delicatezza, la datrice di lavoro si è dovuta ingegnare per poter evitare che i segreti finanziari venissero resi pubblici.

Le minacce e le ripercussioni sul posto di lavoro erano all?ordine del giorno: tant?è che fu la signora estradanda a (tentare di) dimettersi ben prima dei fatti di cui si tratta, non senza aver prima denunciato alla polizia le minacce alle quali veniva sottoposta dalla datrice di lavoro, che la minacciava anche di farla arrestare con l?accusa di essere coinvolta in reati contro il patrimonio o riguardanti sostanze stupefacenti. Solo l?espatrio nel mese di dicembre 2008 ha consentito alla estradanda di sottrarsi a dette minacce.

Se quanto testè esposto potrebbe sembrare una trama di una spy story di bassa qualità, venivano allegati alla memoria scritta alcuni documenti per confermarne la veridicità.

Si trattava, in particolare:

1. delle dimissioni autografe con timbro della società ?(...)? di due settimane precedenti ai fatti (si noti che la estradanda si dimetteva dal ruolo di ?impiegata dell?ufficio delle finanze?);

2. della prova della presentazione di una denuncia alle forze di polizia in data precedente ai fatti per i quali veniva accusata con attestazione della Direzione degli Interni: si noti come è certificato dalla polizia ucraina che ?l?estradanda si aveva in effetti rivolto alla Direzione degli Interni del rione (...) della città di (...) presentandoun'istanza scritta in riferimento alla dichiarazione delle minacce di far giustizia sommaria nei confronti della estradanda pronunciata da parte della datrice di lavoro (dipendente della società (...)? ;

3. di un certificato che dava atto della assenza nel sangue di sostanze stupefacenti: ciò fu fatto dalla Estradanda per paura di essere accusata dalla datrice di lavoro di essere una tossicodipendente;

4. di una stampa di alcune pagine web in lingua italiana che danno atto dell?inserimento della datrice di lavoro nel contesto commerciale e politico di prima linea in Ucraina (moglie del ?self made man? (...), 42enne che in 7 anni ?partendo da un negozio? è a capo di un gruppo da più un miliardo e mezzo di dollari, donna talmente influente da essere ritratta sottobraccio con il Presidente ucraino dell?epoca;

5. stampa del regolare visto valevole per l?espatrio dal 1 dicembre al 24 dicembre 2008 (che smentiva la tesi della fuga che l?autorità richiedente sottolineava nella richiesta di estradizione);

6. e 7. d 2 (due) relazioni del legale ucraino dell?estradanda, che narrava sotto forma di parere pro veritate quanto di sua conoscenza, e dava atto che la estradanda era stata trattenuta e rilasciata lo stesso giorno dei fatti da parte delle autorità ucraine.

Non la gravità indiziaria degli elementi presenti nel fascicolo trasmesso ai sensi della Conv. Estr. andrà dunque valutata: tali elementi invece sono, unitamente agli elementi qui allegati, prova della discriminazione per ragioni politiche subita dalla estradanda in patria e ragione per la negazione dell?estradizione o richiedere, almeno maggiori specificazioni sugli elementi suddetti.

 

2. RISCHIO DI TRATTAMENTO INUMANO O DEGRADANTE: CORRUZIONE, TORTURA, RISCHIO CONCRETO

In via gradata, si rileva come lo stato richiedente non possa garantire ai detenuti l?effettività dei diritti fondamentali.

Ciò vale sia per il diritto a ricevere un processo equo (cioè rispettoso dei diritti fondamentali) che per il concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Per quanto riguarda il diritto ad un processo rispettoso dei diritti fondamentali, si evidenzia come secondo l?allegato report della ?Unione ucraina Helsinki per i diritti dell?uomo?, associazione non profit riconosciuta dal Ministero della Giustizia ucraina dal 2004, indirizzato al sottoscritto difensore scrive che

?Il problema molto grande è che la corruzione nei tribunali negli ultimi dieci anni è diventata sistematica.?

Del resto, USAID, la principale agenzia statunitense in tema di assistenza allo sviluppo (economico e democratico) creata nel 1961 con il Foreign Assistance Act, ha rilasciato nel 2006 un ?Final Report? dedicato proprio alla piaga della corruzione in ucraina, che coinvolge anche e specialmente il sistema giudiziario (cfr. allegato; ad analoghe conclusioni giunge l?Atlantic Council of the United States in un Policy aper del 2007). Di più:, veniva dalla difesa evidenziato il serio pericolo di trattamenti inumani o degradanti in caso di concessione di estradizione.

Ciò è documentato non solo dal documentato report della ?Unione ucraina Helsinki per i diritti dell?uomo? che con brutale chiarezza scrive

in Ucraina rimane in azione la pratica delle torture e della violazione dei diritti dei detenuti. Il Comitato Europeo sulla prevenzione delle torture nelle proprie denunce segnalava che i detenuti nei carceri ucraini vanno sottoposti ad alto livello di rischio di violenza fisica come durante l?arresto cosi in carcere, specialmente durante gli interrogatori. Inchieste su queste violazioni non si fanno ed i colpevoli non vengono chiamati a rispondere.

L?affermazione è supportata dalle decine di casi di ricorsi decisi dalla Corte europea dei diritti dell?uomo contro lo stato richiedente in cui viene conclamata la violazione dell?art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (divieto di tortura), dai preoccupanti rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), ma anche dal rapporto di Amnesty International che nel Rapporto Annuale 2009 riferisce che ?sono continuate torture e altri maltrattamenti in detenzione di polizia e i responsabili di violazioni dei diritti umani hanno goduto dell'impunità?, specificando che ?nel corso dell'anno, il Gruppo per i diritti umani di Kharkiv ha registrato 197 denunce di tortura e maltrattamenti; di queste, 136 riguardavano casi di maltrattamento da parte della polizia e 49 da parte di personale carcerario?.

Si tratta di (più di) una denuncia di maltrattamento ogni due giorni.

Questa difesa è a conoscenza di quella interpretazione che pare accontentarsi di un rispetto solamente formale della normativa a tutela della dignità ed integrità della persona: così, è affermazione ricorrente che il divieto estradizionale per violazione di uno dei diritti fondamentali della persona operi unicamente nella ipotesi in cui la particolare allarmante situazione "sia riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente", a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (cfr. Cass. sez. VI, 24 maggio 2006, n. 21985, ma anche Sez. VI, n. 3702/99, Frederik, RV 212256).

A prescindere dal rilievo che una denuncia ogni due giorni per maltrattamenti nel sistema penitenziario e poliziesco pare proprio concretare quella ?scelta di fatto? a cui allude la S.C., tenuto conto dei beni fondamentali in gioco, trattandosi di DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, si richiama quella giurisprudenza che ritiene che in tema di estradizione per l'estero, osta ad una pronuncia favorevole della corte d'appello non solo la certezza ma anche il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento avente (...) un obiettivo carattere inumano e degradante (con riferimento alle condizioni di salute: Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35892, S., Cass. pen. 2006, 1 155).

 

3. (...) SEGUE: IL LAVORO FORZATO

Peraltro, anche la pena applicabile potrebbe essere motivo di ostacolo per la richiesta estradizione: infatti, il codice penale ucraino prevede, al capitolo X dedicato alle pene, la possibilità di lavori forzati (?correctional labor?16). Il comma 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, prevede che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio".La previsione del codice penale ucraino si porrebbe in netto contrasto con la norma convenzionale europea e tanto basterebbe per ritenere insussistenti le condizioni per l'estradizione ai sensi dell'art. 698 c.p.p., comma 2, laddove si stabilisce che non può essere concessa l'estradizione quando vi è ragione di ritenere che il condannato verrà sottoposto a pene "che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona".

E i lavori forzati appartengono appunto a questa categoria (cfr. per la negazione dell?estradizione in caso analogo per la Bielorussia, Cassazione penale, sez. VI, 19 giugno 2006, n. 23555, dep.06 luglio 2006).

 

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