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Ergastolo non osta alla consegna MAE se .. (Cass. 39195/21)

2 novembre 2021, Cassazione penale

Qualora il giudice italiano richiesto della consegna di un cittadino in ambito MAE apponga la condizione che la eventuale condanna venga scnata in Italia, diviene irrilevante verificare le modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo nel sistema dello stto di emissione: infatti, al rientro in italia all'interessato dovrà essere applciato un adattamento della pena con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con una pena detentiva temporanea e comunque l'applicazione della normativa italiana per la fase esecutiva.

 
 Corte di Cassazione
 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39195 Anno 2021
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 28/10/2021
 

 
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA, nato a San Benedetto del Tronto il ** / 1971 avverso la sentenza del 07/09/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna disponeva la consegna di MA all'autorità giudiziaria di Malta che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo al fine del suo perseguimento penale per reati in materia di stupefacenti (cospirazione per finalità di narcotraffico, importazione e detenzione di stupefacenti a fine di spaccio), commessi il 9 maggio 2011.

La Corte di appello, trattandosi di cittadino italiano, apponeva alla consegna la condizione del rinvio all'esito del procedimento penale per l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena da scontare.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 19 I. n. 69 del 2005.
I reati per i quali il ricorrente è stato consegnato sono puniti nello Stato di emissione con la pena dell'ergastolo e veniva quindi in applicazione la garanzia prevista dall'art. 19, lett. a) cit.

L'accertamento sul punto effettuato dalla Corte di appello si è limitato a constatare che nel m.a.e. era stata apposta la crocetta al requisito della rivedibilità della sanzione, mentre è stata disattesa la richiesta difensiva di accertare la normativa maltese al riguardo.

La Corte di appello non ha tenuto conto che l'ordinamento dello Stato di emissione prevede forme di attenuazione della pena (il parole e la remissione) ma non per i condannati all'ergastolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 19, lett. a) della legge n. 69 del 2005 prevede che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, emesso per un reato punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, sia subordinata da parte dell'autorità giudiziaria italiana alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguito. Tale condizione presuppone che l'esecuzione della pena avvenga nello Stato di emissione.

Nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha apposto la diversa condizione prevista dall'art. 19, lett. b) legge cit., stabilendo che la persona consegnata, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato di emissione.

Pertanto, era irrilevante verificare le modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo nel sistema maltese, in quanto nel caso in cui sia in concreto inflitta al ricorrente tale pena, la stessa verrà scontata in Italia. Il che comporterà in primo luogo il necessario adattamento della pena (art. 10, comma 5 d.lgs. n. 161 del 2010) con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con una pena detentiva temporanea (la pena dell'ergastolo non è prevista infatti nella cornice massima edittale dei reati in tema di stupefacenti) e comunque l'applicazione della normativa italiana per la fase esecutiva (art. 16 d.lgs. cit.).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerata la causa della inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.


La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, I.
n. 69 del 2005.
Così deciso il 28/10/2021