Nessuna necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto, poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto, così affermando che la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario.
Corte di Cassazione
sez. V, ud. 13 settembre 2024 (dep. 19 novembre 2024), n. 42452
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di C.R., avv. FR, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta di rescissione della sentenza, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia e lesioni aggravate ai danni delle costituite parti civili.
2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che:
- la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia era stata effettuata «solo in proprio» e non anche «come domiciliatario» dell'imputato;
- la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato era stata fatta a mani della moglie, presso l'indirizzo di via (OMISSIS), diverso da quello di via (OMISSIS), indicato nell'atto di domiciliazione presso il difensore di fiducia;
- l'imputato, a causa di incolpevole ignoranza della notifica avvenuta a mani della moglie e presso il diverso indirizzo, non aveva ritirato l'avviso depositato presso l'Ufficio postale.
Di qui, l'illegittimità dell'ordinanza in verifica con la quale la corte territoriale ha ritenuto corretta la celebrazione del procedimento in absentia dinanzi al Tribunale di Salerno sul presupposto che la nomina di un difensore di fiducia e la domiciliazione dell'imputato presso lo stesso siano idonei a garantire l'istaurazione di un valido rapporto processuale tra i due, nonostante il disinteresse alla celebrazione del processo mostrato dal legale nominato e sostituito, in quanto assente, da un difensore di ufficio.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso non è fondato.
2. Risulta dagli atti che:
- il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al solo difensore di fiducia;
- la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, avvenuta a mani della moglie, era stata effettuata all'indirizzo di via (OMISSIS), anziché in via (OMISSIS), luogo indicato dal ricorrente di nell'atto domiciliazione presso il difensore di fiducia.
3. Evidenziata l'irrilevanza del tentativo di notifica all'imputato a «mani proprie» e, conseguentemente, dell'asserito errore di indirizzo presso il quale la notifica era avvenuta, la corte ha argomentato in maniera logica e corretta la decisione assunta.
4. La questione da risolvere è se, in caso di comunicazione a mezzo p.e.c. di avvisi destinati sia al difensore che all'imputato presso di lui domiciliato, sia necessario che la cancelleria disponga un doppio invio del medesimo avviso, al medesimo indirizzo, distinguendo quello destinato al difensore ex se, da quello destinato al difensore quale domiciliatario dell'imputato.
4.1 Sul presupposto che la posta elettronica certificata metta nella disponibilità del destinatario la copia informatica dell'atto notificato - che il destinatario stesso, in ogni momento, può visionare, stampare o inviare a terzi, senza alcun aggravio di attività o spese -, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di escludere la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto, poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto, così affermando che «la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario» (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313; Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916; Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138).
4.2 Nel caso di specie, non risulta prodotta alcuna documentazione - quale il biglietto di cancelleria - comprovante la destinazione della notifica al difensore di fiducia «in proprio» e non anche quale «domiciliatario» dell'imputato.
5. Ciò posto, i giudici della corte d'appello - facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dello stesso, sicché è legittima la sua celebrazione del procedimento in absentia, salva la possibilità per il ricorrente di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale» (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460) - hanno evidenziato che proprio l'avvenuta domiciliazione dell'imputato presso il difensore di fiducia sia rappresentativa della circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento a suo carico.
5.1 Quanto alla possibilità per il ricorrente di allegare circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, vi sia stata un'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, espressamente i giudici di merito hanno sottolineato la mancanza di indicazioni dalle quali desumere la natura meramente formale, e non reale, del rapporto professionale con il legale nominato.
Al contrario, si legge nella motivazione del provvedimento in verifica, l'avvenuta nomina del difensore di fiducia - al di là di eventuali ripercussioni di natura disciplinare derivanti dall'atteggiamento assunto dallo stesso - dà contezza del fatto che anche il ricorrente si fosse completamente disinteressato di assumere informazioni e di stabilire contatti con il professionista fiduciariamente designato.
5.2 Di qui, la considerazione che la celebrazione del procedimento in absentia fu la legittima conseguenza di una colpevole ignoranza del ricorrente della celebrazione del processo a suo carico.
6. Dai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. In caso di diffusione del presente provvedimento, la cancelleria provvederà, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, a omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.