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Elezione di domicilio presso difensore di ufficio garantisce conoscenza del procedimento se .. (Cass. 12882/19)

25 marzo 2019, Cassazione penale

In tema di processo "in assenza", è valida la notificazione all’imputato presso il difensore d’ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento, superabile solo nel caso in cui risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Il processo in assenza dell’imputato, laddove la notifica sia validamente eseguita, è ammesso, per espressa volontà del legislatore in una serie di casi analiticamente descritti: si tratta, invero, di un elenco di ipotesi tutte connotate dal ricorrere di circostanze tali (come, per l’appunto, la formalizzazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero l’arresto, ovvero la sottoposizione a misura cautelare, ovvero la nomina di un difensore di fiducia, ovvero ancora la ricezione della notificazione dell’avviso di udienza a mani proprie da parte dell’imputato) da indurre lo stesso legislatore a presumere che l’imputato abbia avuto con certezza conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza. Tale conclusione interpretativa è avvalorata dal fatto che la lista delle predette situazioni processuali si esaurisce con un’ipotesi di chiusura, che ne esplicita il connotato comune (e cioè la presunzione di certezza della predetta conoscenza) e che comprende qualsiasi altra situazione processuale, non espressamente descritta, ma capace di portare il giudice alla stessa conclusione con riferimento al caso concreto.

Il sindacato sulla correttezza della presunzione, riferita alla specifica fattispecie processuale sottoposta al vaglio del giudice del merito, è stato circoscritto, dallo stesso legislatore, a casi del tutto particolari quando il giudice abbia la certezza o anche soltanto il dubbio che l’assenza dell’imputato, pure formalmente citato in modo regolare e versante in una delle situazioni sopra descritte, sia dovuta a assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Peraltro, laddove ad investire il giudice sia non la certezza ma soltanto il dubbio, la stessa norma prevede, nel comma 2, ultima parte, che tale dubbio sia liberamente valutato dal giudice medesimo, senza poter formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione - dubbio che potrebbe sussistere ove l’elezione di domicilio sia stata effettuata nella fase delle indagini, ma che, nel caso di specie, è stato superato in considerazione della disponibilità, da parte del difensore nominato e domiciliatario, di tutte le informazioni relative all’imputato.

Da ciò discende che soltanto la ipotesi, descritta nell’art. 420 ter c.p.p., comma 1 - in cui "risulta" che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, la decisione del giudice di procedere in assenza dell’imputato, pur in presenza di notifica regolare della citazione e degli altri presupposti di cui all’art. 420 bis c.p.p., è passibile di denuncia per violazione di legge.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 5 – 25 marzo 2019, n. 12882
Presidente Di Salvo – Relatore Picardi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza che ha condannato C.M.H. alla pena sospesa di 6 mesi di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2 sexsies (aver guidato in ora notturna un veicolo altrui, in data (omissis) , in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,65 g/l e 1,70 g/l).

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato deducendo la violazione di norme processuali e più precisamente la nullità della sentenza di primo grado stante la mancata sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p., in quanto il giudice non avrebbe potuto desumere la conoscenza del procedimento, da parte dell’imputato, in considerazione della mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata nell’immediatezza dell’accertamento del reato, e non avrebbe, quindi, potuto dichiarare l’assenza dell’imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. In primo luogo il ricorso si presenta a-specifico, in quanto non si confronta affatto con le argomentazioni del giudice di appello che, da un lato, richiama un orientamento diverso e più recente della giurisprudenza di legittimità, rispetto a quello invocato dal ricorrente, e, dall’altro, fonda la situazione processuale di certezza di conoscenza del processo, da parte dell’imputato, sugli obblighi informativi che gravano sul difensore di ufficio domiciliatario, presso cui la notifica del decreto di citazione è stata regolarmente effettuata. Relativamente a tale ultimo aspetto, la Corte di appello ha precisato che "in atti l’indagato è stato compiutamente identificato, con l’indicazione dell’indirizzo di residenza; consegue che il difensore d’ufficio, nell’adempimento del dovere professionale, non aveva alcuna difficoltà (né il contrario è stato dedotto e provato) a reperire l’assistito e a dargli comunicazione degli atti notificati al predetto presso il suo studio".

Nonostante tale completa motivazione, il ricorrente si è limitato a menzionare Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017 ud. - dep. 27/02/2017, Rv. 269221 - 01 (secondo cui, in tema di processo celebrato in assenza dell’imputato, la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria), senza tenere conto che, nel caso di specie, la conoscenza dell’esistenza del processo da parte dell’imputato è stata desunta, in base alla clausola di chiusura di cui all’art. 420 bis c.p.p., comma 2, dall’obbligo informativo gravante sul difensore domiciliatario, benché d’ufficio e non di fiducia, e sulla facilità, non smentita dallo stesso difensore, del suo adempimento.

2. A ciò si aggiunga che risulta condivisibile l’orientamento più recente della Suprema Corte, secondo cui, in tema di processo "in assenza", è valida la notificazione all’imputato presso il difensore d’ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall’art. 420 bis c.p.p., superabile solo nel caso in cui risulta, ai sensi del successivo art. 420 ter c.p.p., comma 1, che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (Sez. 5, n. 40848 del 13/07/2017 ud. - dep. 07/09/2017, Rv. 271015 - 01).

Invero, come si è precisato, il processo in assenza dell’imputato, laddove la notifica sia validamente eseguita, è ammesso, per espressa volontà del legislatore, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p., come sostituito dalla L. n. 67 del 2014, art. 9, comma 2, in una serie di casi analiticamente descritti e, in particolare, quando, come nel caso di specie, risulti che l’imputato assente, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio. Si tratta, invero, di un elenco di ipotesi tutte connotate dal ricorrere di circostanze tali (come, per l’appunto, la formalizzazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero l’arresto, ovvero la sottoposizione a misura cautelare, ovvero la nomina di un difensore di fiducia, ovvero ancora la ricezione della notificazione dell’avviso di udienza a mani proprie da parte dell’imputato) da indurre lo stesso legislatore a presumere che l’imputato abbia avuto con certezza conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza: conclusione interpretativa avvalorata dal fatto che la lista delle predette situazioni processuali si esaurisce con un’ipotesi di chiusura, che ne esplicita il connotato comune (e cioè la presunzione di certezza della predetta conoscenza) e che comprende qualsiasi altra situazione processuale, non espressamente descritta, ma capace di portare il giudice alla stessa conclusione con riferimento al caso concreto.

Il sindacato sulla correttezza della presunzione, riferita alla specifica fattispecie processuale sottoposta al vaglio del giudice del merito, è stato circoscritto, dallo stesso legislatore, a casi del tutto particolari quando, come testualmente previsto dall’art. 420 ter c.p.p., il giudice abbia la certezza o anche soltanto il dubbio che l’assenza dell’imputato, pure formalmente citato in modo regolare e versante in una delle situazioni sopra descritte, sia dovuta a assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Peraltro, laddove ad investire il giudice sia non la certezza ma soltanto il dubbio, la stessa norma prevede, nel comma 2, ultima parte, che tale dubbio sia liberamente valutato dal giudice medesimo, senza poter formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione - dubbio che potrebbe sussistere ove l’elezione di domicilio sia stata effettuata nella fase delle indagini, ma che, nel caso di specie, è stato superato in considerazione della disponibilità, da parte del difensore nominato e domiciliatario, di tutte le informazioni relative all’imputato.

Da ciò discende che soltanto la ipotesi, descritta nell’art. 420 ter c.p.p., comma 1 - in cui "risulta" che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, la decisione del giudice di procedere in assenza dell’imputato, pur in presenza di notifica regolare della citazione e degli altri presupposti di cui all’art. 420 bis c.p.p., è passibile di denuncia per violazione di legge.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.