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E' reato fotografare figli nudi in bagno? (Cass. 6302/22)

23 febbraio 2022, Cassazione penale

Il reato di produzione di materiale pornografico è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione;  la natura pedopornografica dello stesso non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente

 

Cassazione penale

sez. III,

19 ottobre 2021 - 23 febbraio 2022), n. 6302
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità di T.A.S. per il reato di cui all'art. 600-ter c.p., comma 1, nonché per il reato di cui all'art. 600-quater c.p., comma 2, e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 14.000,00 Euro di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.

Secondo i giudici di merito, T.A.S. aveva prodotto materiale pornografico fotografando la propria figlia minore, dell'età di […], seduta sul bidet senza mutandine, tra il (omissis), ed aveva inoltre detenuto una ingente quantità di materiale pedopornografico, costituito da oltre 8.000 files video o immagine.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe T.A.S., con atto a firma dell'avvocato SC, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di pornografia minorile.

Si deduce che la sentenza impugnata ha confermato acriticamente le conclusioni della decisione di primo grado.

Si segnala che, sotto il profilo oggettivo, l'immagine ritenuta costituire materiale pedopornografico non evoca di per sé alcun messaggio di tipo sessuale, e che, ciononostante, la Corte d'appello non ha esposto nessuna autonoma argomentazione, limitandosi a richiamare quanto rappresentato dal giudice di primo grado. Si osserva che stare seduti con il sedere scoperto e a maglietta sollevata sul bidet costituisce atteggiamento funzionale ad un'operazione di igiene intima. Si aggiunge che non sono indicati nemmeno elementi precisi da cui inferire che sia stato l'imputato a produrre la fotografia, tanto più se si considera che la stessa rientra tra le fotografie di famiglia. Si rappresenta ancora che la condivisione della fotografia con tale B. sarebbe priva di alcuna rilevanza penale in quanto l'imputato ha chiarito di non aver compreso significato e gravità della condotta di invio dell'immagine per avere agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Si evidenzia, poi, che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'imputato, cocainomane, e sottoposto a programma di riabilitazione concordato con il SERT, ha detto di avere agito sotto l'effetto della droga e di non aver compreso che l'interlocutore avrebbe usato la fotografia per masturbarsi. Si aggiunge che, ai fini in questione, occorre anche tener presente che si è trattato di un "unico ed isolato episodio".

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo al trattamento sanzionatorio.

Si deduce che la pena avrebbe dovuto essere fissata esclusivamente per il reato di cui all'art. 600-quater c.p., in quanto il reato di cui all'art. 600-ter c.p. è insussistente. Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato di cui all'art. 600-quater c.p., e che, in ogni caso, data l'entità della pena, superiore alla media edittale, non è sufficiente il ricorso alla formula generica "pena congrua", o "gravità del reato" o "capacità a delinquere", ma sarebbe stata necessaria un'analisi di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo che contestano, oltre che l'assenza di una autonoma motivazione, la natura di "materiale pornografico" della fotografia con riguardo alla quale è stato ravvisato il reato di cui all'art. 600-ter c.p., la riferibilità della produzione dell'immagine al ricorrente, e la sussistenza dell'elemento soggettivo, deducendo che la rappresentazione non attiene ad una immagine di natura sessuale, ma espone un atto di igiene relativo ai glutei, che gli elementi per attribuirne la produzione all'imputato non sono precisi e che il medesimo, comunque, quando ha agito, non comprendeva il significato delle sue azioni, perché era sotto l'effetto della cocaina.

2.1. Le censure sopra sintetizzate pongono il problema dell'estensione della nozione di "materiale pornografico".

Appare utile premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la produzione di materiale pornografico rilevante a norma dell'art. 600-ter c.p. è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione (così Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100-01), e la natura pedopornografica dello stesso non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente (cfr. Sez. 3, n. 29563 del 10/07/2020, L., Rv. 280099-01, e Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157-01).

Si può aggiungere che i glutei o natiche costituiscono organi del corpo umano che rappresentano un forte segnale sessuale in pressoché tutte le culture, sin dall'antichità. Di conseguenza, gli stessi possono essere inclusi nella categoria degli "organi sessuali" rappresentabili "per scopi sessuali", a norma dell'art. 600-ter c.p., u.c., e, quindi, l'immagine dei medesimi può rientrare nella "pornografia minorile", secondo la medesima disposizione.

2.2. La sentenza impugnata riporta analiticamente i profili rilevanti della vicenda perché ritiene: che la rappresentazione della figlia minore dell'imputato seduta sul bidet costituisca materiale pedopornografico; che detta immagine sia stata prodotta dall'odierno ricorrente; che non vi sono elementi per dubitare della coscienza e volontà del medesimo nel commettere il fatto.

Per quanto concerne la rappresentazione qualificata come materiale pedopornografico, la Corte d'appello evidenzia che la fotografia sequestrata nei supporti informatici del ricorrente, ritrae la minore, dell'età all'epoca di […], seduta seminuda su un bidet, con esposto in modo ben visibile il sedere e con la maglietta sollevata, girata verso colui che la riprende, e con il viso sorridente in direzione di detto soggetto. Aggiunge che la minore effigiata presentava una somiglianza marcata con il "tipo fisico" della maggioranza delle protagoniste delle migliaia di immagini presenti nell'archivio dell'odierno ricorrente e rappresentate in espliciti rapporti sessuali. Osserva, ancora, che il medesimo ricorrente aveva mandato la fotografia in questione a tale B. , che gli aveva richiesto la fotografia proprio della figlia, e che, poi, dopo averla vista, aveva manifestato il proprio apprezzamento ad esplicito sfondo sessuale.

In riferimento alla riferibilità della produzione della fotografia al ricorrente, la Corte d'appello segnala che: -) la minore, per l'atteggiamento assunto nella rappresentazione, aveva notevole confidenza con chi la stava ritraendo; -) la bambina aveva quattro anni quando i genitori si sono separati, sicché è impensabile che l'immagine, relativa alla stessa quando aveva ormai circa […], sia stata formata dalla mamma e poi inviata all'ex-coniuge, a maggior ragione per l'estraneità della fotografia a ricorrenze di qualunque tipo; -) l'uomo aveva la possibilità di ospitare la figlia a casa propria anche dopo la separazione; -) la fotografia è "stata realizzata in una certa prossimità rispetto al suo invio" al già indicato B. ; -) l'immagine presenta "caratteristiche somatiche e tratti singolarmente simili" a quelle relative alle altre bambine presenti nell'archivio dell'odierno ricorrente, e ritratte nello svolgimento di esplicite prestazioni sessuali.

Con riguardo alla coscienza e volontà del ricorrente al momento della commissione del fatto, la Corte d'appello evidenzia che la condotta va considerata anche nel contesto dei rapporti tra l'imputato e il più volte citato B. , con il quale vi erano, a detta del medesimo ricorrente, scambi di links relativi a materiale pedopornografico, e che del tutto indimostrata e generica è l'affermazione di quest'ultimo di aver agito mentre era "strafatto" di cocaina.

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.

Innanzitutto, deve escludersi qualunque carenza di motivazione, perché la Corte d'appello, per come appena sintetizzato, ha offerto una puntuale spiegazione in ordine a tutti gli elementi fattuali necessari per la configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter c.p..

Corretta, poi, è l'attribuzione della natura di materiale pedopornografico alla fotografia della figlia minore dell'odierno ricorrente sopra descritta. Invero, occorre muovere dalla premessa che anche i glutei sono qualificabili come "organi sessuali" rappresentabili "per scopi sessuali", così come evidenziato in precedenza al § 2.1. Si deve poi precisare che, nella specie, è incensurabile la valutazione della sentenza impugnata, la quale assegna alla precisata fotografia la finalità di realizzare uno scopo sessuale anche valorizzando sia la similitudine con immagini, presenti anch'esse nell'archivio dell'odierno ricorrente, di altre minori coinvolte in rapporti sessuali, sia la cessione della stessa per scopi sessuali ad altra persona con la quale l'imputato si era già in precedenza scambiato links rinvianti a rappresentazioni pedopornografiche.

Ancora, la riferibilità della produzione della fotografia all'imputato è basata su indizi gravi, precisi e concordanti, all'esito di un'analisi di tutto il materiale istruttorio disponibile. Nè vi sono elementi per escludere la coscienza e volontà dell'agente di commettere il reato, posto che le deduzioni difensive in proposito sono costituite da mere enunciazioni verbali.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo che criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato-satellite di detenzione di materiale pedopornografico e, comunque, la determinazione dell'entità della pena, deducendo l'assenza di reale motivazione.

Occorre premettere che l'odierno ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione, così determinata: pena base di quattro anni e tre mesi di reclusione e 20.000,00 Euro di multa per il reato di pornografia minorile, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; aumento per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nella misura di ulteriori due anni e sei mesi di reclusione, e 1.000,00 Euro di multa; riduzione per il rito alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 14.000,00 Euro di multa. Appare utile anche precisare che il reato di detenzione di materiale pedopornografico si riferisce alla disponibilità di oltre 8.000,00 files video ed immagine, e che proprio per questo quantitativo di materiale rinvenuto, nonché per la crudezza delle immagini in esso contenuto, la Corte d'appello ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche con riferimento a detta fattispecie delittuosa.

Va poi rilevato che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 c.p., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562-01, e Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375-01).

Ciò posto, le conclusioni della sentenza impugnata, anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sono immuni da vizi.

Invero, la pena per il reato base è praticamente prossima al minimo e con applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Per il reato satellite, le ragioni poste a base della individuazione dell'aumento di pena sono compiutamente esplicate. Inoltre, sono correttamente motivate le decisioni in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura dell'aumento, perché fondate su elementi oggettivi, quali l'ingente quantità del materiale rinvenuto e la crudezza delle immagini, specificamente relativi alla fattispecie delittuosa in rilievo, e sicuramente significativi sotto il profilo della gravità del fatto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché ancora alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.