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Durata della custodia cautelare in procedimenti penali nazionali ed estradizionali in Italia

24 marzo 2025, Nicola Canestrini

La custodia cautelare è uno degli ambiti in cui si intrecciano in modo più delicato le garanzie procedurali e il principio di proporzionalità — soprattutto nel confronto tra procedimenti penali nazionali e procedimenti di estradizione.

1. Custodia cautelare nel procedimento penale nazionale italiano


La custodia cautelare (comprendente anche gli arresti domiciliari) è disciplinata dagli articoli 272 e seguenti del Codice di procedura penale. Può essere applicata solo per delitti puniti con pena minima di almeno 5 anni, qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza e
esigenze cautelari, ovvero:pericolo di fuga, rischio di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento probatorio.

È richiesta dalla Procura e disposta da un giudice, con possibilità di impugnazione entro 10 giorni e successivo ricorso in Cassazione.

 La difesa può richiedere la revoca o modifica della misura in qualsiasi momento, ogniqualvolta emergano nuovi elementi di fatto o di diritto. Tuttavia, ogni rigetto rafforza l’impianto accusatorio: la giurisprudenza parla di “res iudicata cautelare”.

A. Durata massima per fasi procedimentali – Art. 303 c.p.p.


L’art. 303 c.p.p. distingue tre fasi:

Pena massima prevista Fase delle indagini Primo grado Appello/Cassazione
≤ 6 anni 3 mesi 3 mesi 3 mesi
>6 ≤ 20 anni 6 mesi 6 mesi 6 mesi
>20 anni / ergastolo 1 anno 1 anno 1 anno

Questi limiti sono prorogabili, ma restano entro la soglia assoluta di durata massima.

B. Durata massima complessiva – Art. 303 co. 4 c.p.p.

Durata massima complessiva della custodia cautelare:

2 anni: se il reato è punito fino a 6 anni
4 anni: se punito tra 6 e 20 anni
6 anni: se punito con oltre 20 anni o l’ergastolo
Superati tali limiti, la persona deve essere immediatamente rimessa in libertà, salvo nuova misura fondata su motivi diversi.

C. Proroghe e sospensioni – Artt. 305 e 297 co. 3 c.p.p.
La Procura può chiedere proroghe durante le indagini (Art. 305 c.p.p.), ma sotto controllo giurisdizionale e senza superare i limiti assoluti.

Non si computano:

i giorni di udienza o camera di consiglio,
ritardi imputabili all’imputato,
incapacità psico-fisica temporanea dell’indagato.

D. Estensioni eccezionali – Art. 304 co. 6 c.p.p.

In casi complessi, può essere autorizzato il superamento dei limiti di fase, ma mai oltre i limiti massimi assoluti di cui all’art. 303 co. 4 c.p.p.

E. Scadenza dei termini: effetti

Alla scadenza dei termini, la misura deve essere revocata; può essere sostituita solo da misure non coercitive (es. obbligo di firma), non da arresti domiciliari; può essere emessa nuova misura solo per fatti o basi giuridiche diverse.
 

2. Custodia cautelare nei procedimenti di cooperazione giudiziaria penale passivi

Le norme sulla custodia cautelare estradizionale si trovano:

- nella legge 69/2005 per i Mandati di Arresto Europei (MAE);
- negli articoli 704–719 c.p.p. per l’estradizione internazionale tradizionale.

A. Finalità della misura cautelare estradizionale

La custodia non riguarda il merito dell’accusa estera, ma serve esclusivamente a evitare la fuga dell’estradando, per garantire la consegna.

B.1 Custodia cautelare nel MAE

Il D.Lgs. 10/2021 ha introdotto nella legge 69/2005 una disciplina stringente, con due verifiche giudiziarie obbligatorie:

Prima revisione – 90 giorni (o 40 in caso di consenso)
Art. 22-bis co. 3 L. 69/2005: dopo 90 giorni (o 40 se c’è consenso all’estradizione), la Corte d’Appello deve valutare:se la detenzione è ancora necessaria per evitare la fuga;
se è proporzionata alla pena.
Se non lo è, la misura va revocata o sostituita (domiciliari, obbligo di firma, divieto di espatrio).

Seconda revisione – ulteriori 90 giorni
Art. 22-bis co. 4 L. 69/2005: se dopo altri 90 giorni non c’è decisione definitiva, la misura deve essere revocata, salvo rischio concreto di fuga.

 Per i minori, si applica l’Art. 20 D.P.R. 448/1988.

B.2 Custodia cautelare nell’estradizione internazionale passiva

La custodia nei procedimenti di estradizione tradizionale è regolata principalmente dagli artt. 704 e 714 c.p.p.

Art. 704 c.p.p. – Applicabilità limitata delle misure cautelari ordinarie. 
Rinvia in via compatibile agli artt. 272 e seguenti: si applicano le garanzie ordinarie, salvo incompatibilità, in particolare sui tempi.

Art. 714 c.p.p. – Durata massima della custodia estradizionale
La custodia non può superare:

- 1 anno senza sentenza favorevole della Corte d’Appello;
- 1 anno e 6 mesi se pende ricorso in Cassazione;
- proroghe possibili solo per massimo 3 mesi complessivi;
- 3 mesi dopo decisione favorevole del Ministero, se non si è proceduto alla consegna.
Questi termini sono tassativi. Oltrepassati, la misura deve essere revocata.

 
3. Giurisprudenza – Cass. SS.UU. n. 41540/2006


Le Sezioni Unite con la sentenza 41540/2006 hanno chiarito che:

- la custodia cautelare estradizionale è legittima solo se strumentale alla consegna;
- non si applicano gli artt. 303 e 308 c.p.p. ai procedimenti estradizionali;
- la durata massima è regolata autonomamente dall’art. 714 c.p.p.;
- l’obiettivo è limitare al massimo la privazione della libertà;
- anche nella fase esecutiva (post decisione), non si può “sforare” con i limiti previsti per i processi penali ordinari.

Tuttavia, la Corte apre alla possibile applicazione analogica dell’art. 303 co. 4 c.p.p. come limite assoluto complessivo, in quanto espressione del principio di proporzionalità, purché compatibile.

4. Durata della custodia cautelare nei procedimenti estradizionali attivi

Nel 2004, una importnate sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero deve essere computato ai fini dei termini di fase e di durata massima.

Nel 2017, il legislatore ha modificato il codice di procedura penale italiano, che ora sub art. 722 c.p.p. prevede espressamente che: «La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.»