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Dove depositare impugnazione cautelare nell'estradizione? (Cass. 3172/22)

27 gennaio 2022, Cassazione penale

In materia estradizionale il ricorso in Cassazione in materia cautelare va presentato presso la cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata; se presentato ad un ufficio diverso da quello del giudice a quo, competente a riceverlo resta a carico del ricorrente il rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile per tardività.

 

Corte di Cassazione

 SENTENZA

Sez. 6 penale Num. 3172 Anno 2022
Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: RICCIO STEFANIA
udienza: 01/12/2021 - deposito 27 gennaio 2022


Sul ricorso proposto da
TAI, nato a  ** (Moldova) il  **/1985
avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/08/2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Milano disponeva il ripristino della misura cautelare carceraria nei confronti di AIT, sul presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato, in data 7 agosto 2021, della sentenza con cui la stessa Corte, il 15 luglio 2021, aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna dei predetto all'autorità
giudiziaria della Repubblica di Moldova, in esecuzione del mandato di cattura estradizionale emesso il 6 marzo 2012.

2. Ricorre l'estradando AIT, a mezzo del difensore avv.
ADA, il quale propone i motivi di seguito sunteggiati nei limiti
strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge 7 ottobre 1969, n.742 e della disciplina in tema di mandato di arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
La Corte territoriale avrebbe errato nel determinare la data di definitività della sentenza favorevole all'estradizione al 7 agosto 2021, senza considerare la sospensione feriale del termine per impugnare, decorrente dalla notifica alla parte della sentenza stessa, avvenuta il 22 luglio 2021.

Alcuna disposizione in materia di estradizione autorizza la deroga alla regola generale della sospensione feriale, né è consentita l'applicazione analogica in malam partem della disciplina regolativa del mandato di arresto europeo di cui alla legge n. 69 del 2005.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 718 e 704,
comma 3, cod. proc. pen. Il ripristino della misura cautelare sarebbe stato disposto in assenza di una esplicita richiesta del Ministro di Giustizia ovvero di un aggravamento della misura in precedenza applicata, conseguente alla trasgressione del vincolo
coercitivo, in violazione del principio della domanda cautelare.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. Dall'esame degli atti risulta che il ricorso è stato depositato dal
difensore presso il Tribunale di Monza il 2 settembre 2021, ufficio dal quale è stato inoltrato per competenza alla Corte di appello di Milano; ivi è pervenuto, tuttavia, solo in data 14 settembre 2011, come da attestazione dell'ufficio di cancelleria, dunque oltre il termine di dieci giorni per impugnare.

3. Occorre considerare, in proposito, che per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità, al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, in difetto di una disciplina ad hoc del termine per impugnare e delle modalità di proposizione, le disposizioni che l'art. 311, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., detta con riferimento al ricorso avverso le decisioni del tribunale del riesame o dell'appello cautelare.

Tali statuizioni vanno coordinate, per quel che riguarda la decorrenza del termine, con il disposto dell'art. 719 cod. proc. pen., il dies a quo coincidendo con la data di comunicazione (al procuratore generale) o di notificazione (all'interessato o al difensore) dell'avviso di deposito del provvedimento.

L'atto di critica, contenente l'enunciazione contestuale dei
motivi, va presentato nella cancelleria della Corte di appello competente, salva la facoltà del ricorrente di enunciare motivi nuovi davanti alla Corte di cassazione prima che abbia inizio la discussione (Sez. 1, n. 1038 del 18/04/1990, Gonon, Rv. 184097).

Al principio, più volte affermato anche in relazione alle misure cautelari in materia di mandato di arresto europeo - che all'art. 9 della n. 69 del 2005, espressamente opera rinvio recettizio all'art. 719 cod. proc. pen. (v., tra le altre, Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, Gurchiani, Rv. 258172) - va data continuità.


Deve altresì puntualizzarsi che, nella vicenda al vaglio, non essendovi prova della notificazione dell'ordinanza impugnata al difensore (mentre all'estradando veniva notificata nel giorno della sua emissione, in cui lo stesso era tradotto in carcere), occorre far riferimento, per la decorrenza del termine detto, alla data del 2 settembre 2021, posto che il deposito del ricorso offre
indiretta dimostrazione della conoscenza del provvedimento da parte del difensore stesso.


Detto termine è dunque spirato in data 11 settembre 2011, risultando per conseguenza tardivo il pervenimento del ricorso al giudice a quo, risalente al 14 settembre 2021.

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha sancito il principio in forza del quale "In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso
la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso
comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021,
Bottari, Rv. 280167).

Va dunque esclusa, anche per la parte, qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale rimedio impugnatorio costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dei gravami e sono pensate nell'ottica della semplificazione e speditezza che devono connotare i procedimenti in materia di
cautela.

Operando nella materia estradizionale il medesimo modulo
procedimentale, anche nel caso in scrutinio non può che aversi riguardo alla data del pervenimento del ricorso, presentato ad un ufficio diverso da quello del giudice a quo, competente a riceverlo, restando a carico del ricorrente il rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 6, n. 38169 del 05/10/2021, Krasniqi, Rv. 282117; Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, dep. 2020,
Korshunov, Rv. 278094; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).


4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.


5. Sono demandate alla cancelleria le comunicazioni ex art. 94, comma 1 - ter cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter disp. att. cod. proc. pen.


Così deciso il 01/12/2021
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