Sussiste il vizio di mancanza di motivazione anche in caso di doppia conforme quando le argomentazioni addotte dal giudice di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità sono prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività: l'omessa analisi di un elemento potenzialmente decisivo rende, infatti, la motivazione meramente apparente.
L'attendibilità della persona offesa non può essere affermata accantonando "questioni" di non scarsa significanza probatoria, e non confrontandosi - se non in modo apparente- con le specifiche censure difensive, superate con il ricorso a formule di stile o con valutazioni stereotipate, disancorate dal contesto specifico.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA
n. 16898/25 dd 28 marzo (deposito 6 maggio 2025)
sul ricorso proposto da
XXX. nato a **/1981
avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza emessa il 18 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento con cui XXX veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni di ZZZ e di maltrattamenti di animali.
2. Ha proposto ricorso XXX, per il tramite del difensore di fiducia Avv. Nicola Canestrini, con cui ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione agli artt. 572 cod. pen., 125, comma 3, e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello fondato la dichiarazione di responsabilità sulla base delle stesse argomentazioni spese dal giudice di prime cure senza adeguatamente rapportarsi e confrontarsi con le specifiche argomentazioni dell'atto di appello.
In particolare, ha segnalato il ricorrente che: a) in relazione all'episodio, occorso nel mese di gennaio del 2021, i vicini di casa avevano udito la coppia litigare, ma nessuno di loro aveva notato segni di percosse sul volto della ZZZ, nonostante la giovane avesse denunciato di essere stata attinta da un violento e vigoroso schiaffo al volto; b) la relazione a firma della dott.ssa *** relativa al percorso psicologico, che la ZZZ aveva intrapreso, non menzionava difficoltà nel rapporto sentimentale tra la predetta e l'imputato, quanto piuttosto problematiche emotive della donna riconducibili al difficile legame affettivo con la di lei madre; c) la copiosa messagistica inter partes, scambiata nel periodo in contestazione, smentiva in diversi punti il narrato della ZZZ, essendo emerso - contrariamente a quanto ritenuto - che l'imputato avesse incoraggiato la compagna ad intraprendere il percorso terapeutico con la dott.ssa *** per risolvere le problematiche familiari; che le ecchimosi sul corpo della giovane donna erano state causate da rapporti sessuali "violenti" dalla stessa richiesti e graditi; che la ZZZ avesse spesso manifestato affetto e amore nei confronti del XXX , riferendo di stare bene e di essere serena, al punto tale da volere concepire un figlio anche attraverso metodi peculiari, come i richiesti ed ottenuti rapporti sessuali con la partecipazione di un terzo uomo, essendo il XXX sterile; che il XXX non avesse mai maltrattato il cane, dal momento che era rimasta ignota la genesi e causa della denunciata lesione alla zampa, per la quale fu necessario l'intervento del veterinario, mentre del riferito pugno all'occhio non vi era prova alcuna oltre le dichiarazioni della ZZZ, già smentite quanto alle ulteriori denunciate violenze. Ed ancora, per il ricorrente, i Giudici avrebbero dovuto adeguatamente valutare l'interesse economico manifestato dalla ZZZ, che non aveva esitato a minacciare, unitamente alla madre, il XXX di rappresaglie se non avesse continuato a pagare i canoni di locazione.
I Giudici di appello, secondo il ricorrente, non avrebbero reso adeguata e congrua motivazione in relazione ad elementi di significanza probatoria che avrebbero spiegato incidenza, là dove valutati, sul giudizio di credibilità e attendibilità della persona offesa.
-violazione di legge, in relazione agli artt. 544 ter cod. pen., 125, comma 3, e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte ritenuto configurabile il reato nonostante l'assenza di prova in ordine all'elemento oggettivo del reato. Le uniche lesioni all'animale - provate dall'esito della visita del veterinario - non furono causate da condotte violente del XXX e tanto sarebbe emerso dall'inequivoco tenore dei messaggi whatsapp non esaminati in sede di merito.
Il XXX -come pure riferito dai testi escussi- aveva sì percosso il cane, ma a scopo educativo e comunque giammai gli aveva arrecato lesioni o inflitto sofferenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. Sia il primo che il secondo motivo di ricorso richiedono che sia affrontato, in via preliminare, il thema della valutazione dell'attendibilità/credibilità della persona offesa, costituita parte civile nel presente procedimento, ZZZ, argomento dedotto sotto il profilo della carenza ed apparenza motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2.1. La Corte di appello ha confermato il dictum di responsabilità di XXX sulla base essenzialmente del narrato della persona offesa, all'epoca dei fatti, compagna convivente more uxorio del predetto.
I Giudici del gravame - nel richiamare la conforme sentenza di primo grado - hanno ritenuto che il racconto fornito dalla donna fosse preciso e dettagliato, privo di elementi significativi di contrasto, e fornito di riscontri esterni, rappresentati dalle conformi dichiarazioni dei vicini di casa, dalla relazione della psicologa dott.ssa ** e dalle fotografie riferibili alle lesioni denunciate.
2.2. La valutazione di attendibilità della persona offesa, tuttavia, non regge il peso delle specifiche censure prospettate con il ricorso, che - nel replicare le specifiche doglianze poste già con l'appello - pone in evidenzia una serie di "elementi" che esulano da una non consentita lettura alternativa del dato probatorio e che, per la capacità di "incidere" sulla esatta ricostruzione degli accadimenti e sulla tenuta logica del racconto, avrebbero richiesto maggiore ponderazione ed attenzione.
Ed infatti, la Corte di appello - riproponendo le valutazioni alla base del giudizio di primo grado - ha concluso per l'attendibilità di ZZZ- accantonando "questioni" di non scarsa significanza probatoria, bypassando molte delle segnalate "criticità" e non confrontandosi - se non in modo apparente- con le specifiche censure difensive, superate ora con il ricorso a formule di stile ora a valutazioni stereotipate, disancorate dal contesto specifico.
Ci si riferisce in particolare al testo della copiosa messaggistica che XXX e ZZZ si scambiavano proprio nel periodo in cui si sarebbero consumati i denunciati episodi di violenza e di vessazione; messaggistica "liquidata" dai Giudici di appello come un'informazione non in grado ex se di destrutturare il solido quadro probatorio, trattandosi piuttosto di «un'attrazione sentimentale e fisica» che «certo non può [poteva] escludere uno stato di sofferenza del soggetto passivo» (cfr pag. 20 della sentenza ).
Evidente è in parte qua il vulnus motivazionale che inficia la sentenza di appello che - nonostante la sollecitazione del difensore - non fornisce una convincente e congrua spiegazione del comportamento assunto dalla ZZZ, che - sotto diversi aspetti- appare porsi in rotta collisione con la figura di una donna vessata.
La Corte di appello avrebbe dovuto - nella formulazione del giudizio di credibilità del teste /persona offesa - tenere conto anche degli elementi valorizzati dal difensore. A titolo meramente esemplificativo, ci si riferisce alle richieste della ZZZ - puntualmente esaudite dal XXX- di intrattenere rapporti sessuali "violenti" e/o con il coinvolgimento anche di altri uomini, e ciò anche al fine di concepire un figlio, considerata la sterilità del XXX; alle manifestazioni di sentimenti di affetto e amore che la donna esternava anche mediante invio di foto e messaggi provocatori o dal tenore scherzoso; al fatto che le ecchimosi riprese dalle fotografie fossero state anche causate dalla tipologia dei rapporti intimi.
Allo stesso modo in relazione ai denunciati maltrattamenti al cane, i Giudici del merito avrebbero dovuto approfondire il thema probandum sulla scorta di una lettura sinergica della prova documentale a discarico, in modo da tracciare un netto e convincente discrimine tra "lievi percosse" eventualmente inflitte "per motivi educativi", come riferito dal XXX stesso, e violenze ben più gravi, come le denunciate lesioni.
Anche in tal caso occorreva essere maggiormente incisivi nella lettura e disamina della messaggistica in atti, laddove proprio in relazione alla lesione alla zampa e all'unica richiesta di intervento del veterinario venivano dalla stessa ZZZ fornite informazioni - completamente trascurate dai Giudici del merito - in grado - se ritenute di sicura valenza probatoria - di fotografare una situazione sottostante sensibilmente differente da quella denunciata e, comunque, potenzialmente in grado di destrutturare le dichiarazioni accusatorie.
Allo stesso modo, la vicenda relativa al percorso terapeutico e all'intervento della dott.ssa ** è stata ricostruita in sentenza in modo approssimativo, dal momento che - al cospetto di specifici e mirati rilievi critici- i Giudici di appello avrebbero dovuto rendere intellegibile il motivo di tale supporto, non essendo stato chiarito se esso dovesse essere individuato esclusivamente in problematiche familiari o anche nella relazione sentimentale con il XXX.
3. Sussiste, quindi, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., essendo le argomentazioni addotte dal giudice di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). L'omessa analisi di un elemento potenzialmente decisivo rende, infatti, la motivazione meramente apparente (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
3.1. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, dovendosi a tal riguardo precisare che l'ambito di intervento del giudice ad quem riguarderà il tema centrale delle prove indicate dal difensore, anche eventualmente esercitando poteri istruttori, con piena libertà di giudizio con il solo limite di non incorrere nelle omissioni sopra segnalate. Risolto il tema della concreta affidabilità o meno delle prove in contrasto, il giudice di rinvio valuterà quindi se la piattaforma probatoria sia in grado di dimostrare la responsabilità di XXX al di là di ogni ragionevole dubbio.
P.Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.
Così deciso il 28/03/2025