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Domanda estradizionale e misura cautelare (Cass. 20962/09)

19 maggio 2009, Cassazione penale

L'estradizione è consentita solo se alla domanda - che deve pervenire nel termine e nei modi previsti dalle convenzioni e/o dal codice di procedura penale - risulta allegato il provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo giudiziario della richiesta:  deve affermarsi che dalla Convenzione eurpea di estradizione e dalle norme codistiche nazionali si evince il principio generale per cui nella procedura estradizionale, quale che sia la situazione procedimentale che le ha dato in concreto origine, non è mai consentito il protrarsi della misura cautelare oltre i quaranta giorni in mancanza dei documenti indicati dall'art. 700 c.p.p. e art. 12, comma 2 Conv. europea, ed in particolare del titolo giurisdizionale straniero restrittivo.

Quando la domanda estradizionale sia pur stata presentata ancorchè incompleta, la sorte del provvedimento cautelare non ha alcuna incidenza ed influenza sulla sorte della procedura estradizionale.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sez. VI, Sent., (ud. 13/05/2009) 19-05-2009, n. 20962

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;

nei confronti di:

1) K.M., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 20/03/2009 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CITTERIO CARLO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale distrettuale ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Firenze in data 20 marzo 2009 ha revocato la misura dell'obbligo di dimora, già applicata nei confronti dell'estradanda K.M.T., sull'assunto del mancato pervenimento della domanda di estradizione nei 40 giorni dall'adozione della misura, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

Deduce il ricorrente che la domanda di estradizione, presentata dalle autorità dell'Ucraina in relazione al reato di appropriazione indebita continuata oggetto del mandato di cattura 12.6.2007, era in realtà già pervenuta il 13.1.2009 ed era stata allegata alla nota con cui il ministro italiano della Giustizia aveva richiesto l'applicazione di misura cautelare nei confronti della K. ai sensi dell'art. 714 c.p.p., nota inoltrata dalla stessa procura generale fiorentina alla Corte distrettuale, con la richiesta della misura e nella conseguente attesa dell'adempimento degli incombenti di cui all'art. 717 c.p.p., comma 1 e art. 703 c.p.p..

Conseguentemente la misura, emessa ai sensi dell'art. 714 c.p.p., comma 1, avrebbe potuto essere revocata solo nel caso di inosservanza del termine di cui alla stessa norma, comma 4; sarebbe pertanto erronea l'applicazione della diversa norma di cui all'art. 715 c.p.p., comma 6, di fatto operata dalla Corte distrettuale.

Motivi della decisione


2. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che:

- la K., nei cui confronti era pendente il mandato di cattura ucraino, era stata individuata e reperita dalla polizia giudiziaria italiana che tuttavia non aveva proceduto al suo arresto, per peculiari ragioni di merito;

a seguito della comunicazione al ministero della Giustizia sul reperimento della donna, il ministro aveva richiesto alla Corte l'applicazione della misura cautelare, trasmettendo copia della domanda estradizionale nel frattempo pervenuta;

- la domanda, tuttavia, non risulta - allo stato del fascicolo - essere stata accompagnata dagli atti giudiziari stranieri e dagli altri documenti necessari, indicati dall'art. 700 c.p.p.; tali atti non sono stati inviati e tuttora non risultano nel fascicolo.

3. La situazione procedimentale così ricostruita non è immediatamente riconducibile ad alcuna delle tre ipotesi espressamente disciplinate dal nostro codice di rito (ed analoga tripartizione di ipotesi è sostanzialmente ravvisabile nella disciplina della Convenzione europea di estradizione), il quale -per quanto riguarda lo stato cautelare dell'estradando - prevede:

a) l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria sulla base di un provvedimento restrittivo estero, con conseguente convalida ed adozione di misura cautelare soggetta a due termini, i dieci giorni per la richiesta ministeriale di conferma ed i quaranta giorni per il pervenimento della domanda estradizionale con i documenti previsti dall'art. 700 c.p.p. (art. 716 c.p.p.);

b) l'applicazione provvisoria della misura cautelare adottata dalla Corte d'appello, su domanda dello Stato estero e motivata richiesta del ministro della Giustizia quando la domanda di estradizione è solo preannunciata (art. 715 c.p.p.);

c) l'applicazione della misura su richiesta del ministro, quando la procedura si apre a seguito del pervenimento di rituale domanda estradizionale (art. 714 c.p.p.).

Nei primi due casi la permanenza di efficacia e legittimità della misura cautelare è subordinata al pervenimento di una rituale domanda estradizionale entro quaranta giorni dall'arresto, quando trovi applicazione la Convenzione europea di estradizione (art. 16, comma 4; Sez. 6, sent. 35895 del 12.7 - 3.9.2004 in proc. Orkisz).

In particolare, nei quaranta giorni debbono pervenire i documenti indicati dall'art. 700 c.p.p. e art. 16, comma 4 in relazione a 12.2 Conv. europea.

4. Nel caso oggetto di esame, invece, risulta pervenuta la formale domanda di estradizione prima della richiesta ministeriale di applicazione della misura e della conseguente ordinanza cautelare emessa dalla Corte distrettuale; ma non risultano mai pervenuti i documenti necessari, in particolare i provvedimenti giurisdizionali stranieri che fondano la richiesta.

Va osservato che non rileva qui la ragione del mancato pervenimento, ed in particolare se si tratti di omissione dello Stato straniero ovvero di inerzia della Corte distrettuale - come sostiene il ricorrente - ovvero, va pure precisato, di inerzia dello stesso ricorrente (che pur doveva aver presente il decorso del tempo successivo all'adozione della misura senza che risultasse adottato altro atto).

Rileva solo il fatto oggettivo che alla data del provvedimento impugnato mancavano quei documenti la cui presenza è considerata dalla Convenzione europea condizione di legittimità del protrarsi dell'efficacia di una misura cautelare oltre i quaranta giorni dalla sua esecuzione (e comunque dall'inizio della limitazione di libertà).

Se si considera poi che anche l'art. 700 c.p.p. prevede espressamente che l'estradizione è consentita solo se alla domanda risulta allegato il provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo giudiziario della richiesta, deve affermarsi che dalla norma convenzionale e dalle norme codistiche nazionali si evince il principio generale per cui nella procedura estradizionale, quale che sia la situazione procedimentale che le ha dato in concreto origine, non è mai consentito il protrarsi della misura cautelare oltre i quaranta giorni in mancanza dei documenti indicati dall'art. 700 c.p.p. e art. 12, comma 2 Conv. europea, ed in particolare del titolo giurisdizionale straniero restrittivo.

Per questo risulta legittima l'applicazione che la Corte fiorentina ha fatto dell'art. 715 c.p.p., comma 6 anche nel caso concreto.

Se è vero infatti che l'art. 715 c.p.p. disciplina il caso della richiesta di applicazione provvisoria della misura cautelare nell'attesa della preannunciata domanda di estradizione, tuttavia la ragione che giustifica la previsione del comma 6 - il mancato pervenimento nei successivi quaranta giorni di domanda di estradizione completa della documentazione imposta - per quanto prima argomentato impone la sua applicazione pure nel caso in cui la domanda sia stata presentata ma non siano pervenuti i documenti necessari, inviati autonomamente o richiesti ai sensi dell'art. 13 della Conv. europea, art. 703 c.p.p., comma 2 e art. 704 c.p.p., comma 2 (Sez. 6, sent. 40286 del 1 - 29.10.2008 in proc. Stingu e altro).

Ovviamente quando - come nella fattispecie - la domanda estradizionale sia pur stata presentata ancorchè incompleta, la sorte del provvedimento cautelare non ha alcuna incidenza ed influenza sulla sorte della procedura estradizionale (Sent. Stingu appena citata).

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009