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Documentazione presso privati ed indagini difensive (Cass. 42588/05)

24 novembre 2005, Cassazione penale

La legge egola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al  pubblico, ed e' del tutto escluso che esso consenta l'acquisizione documentale; quest'ultima, infatti, e' espressamente disciplinata - ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione - dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutuato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorita' giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p..

Nell'ipotesi di rifiuto del privato di esibire documenti da lui detenuti, il difensore deve richiedere il sequestro ex articolo 368 c.p.p. o la formulazione di istanze ex articolo 367 c.p.p., disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso articolo 391 quater, comma 3, in caso di rifiuto di esibizione da parte della pubblica amministrazione.

 

Corte di Cassazione

Sezione II Penale

Sentenza 12 ottobre 2005 (dep. 24 novembre 2005), n. 42588 (n.1463/2005)


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesco - Presidente
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 
  SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M. avverso il decreto del Tribunale di Firenze, in data 15 novembre 2004.
Sentita  la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
osserva:

 MOTIVI DELLA DECISIONE


Con decreto del 25 ottobre 2005, il Tribunale di Firenze autorizzo', tra l'altro, il difensore di G.M. ad accedere nei locali
della Cassa di Risparmio di Firenze al fine di prendere visione di alcuni documenti. Contro tale provvedimento propose  alcune censure l'istituto bancario suddetto e - a seguito di queste - il Tribunale convoco' le parti in camera di consiglio, ex articolo 127 c.p.p.. Tenutasi l'udienza, con provvedimento del 15 novembre 2004, il Tribunale revoco' il menzionato decreto del 25 ottobre, nella parte in cui autorizzava il difensore a prendere visione dei documenti.

Avverso tale provvedimento di revoca ricorre per cassazione il difensore dello G. deducendo:
a) violazione dell'articolo 127 c.p.p..
Il ricorrente si duole anzitutto che il Tribunale abbia pronunciato il provvedimento impugnato a seguito di udienza camerale, sebbene il decreto da rettificare fosse stata emesso de plano. Contesta poi la facolta' di revoca del decreto.

La prima censura e' manifestamente infondata perche' l'adozione di un provvedimento a seguito di una udienza camerale, anche quando questa non e' imposta dalla legge, costituisce un rafforzamento della tutela delle istanze  difensive del quale la parte non ha un legittimo interesse a dolersi, e non determina, per il principio di tassativita' di cui all'articolo 177 c.p.p., una nullita' eccepibile con l'impugnazione.

Ma anche la seconda censura e' affetta dallo stesso vizio: infatti - come ha rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte - al Tribunale competono poteri di intervento ordinatorio nelle indagini difensive, che implicano la  necessita' di modifiche e aggiustamenti, sempre possibili nel corso dell'esecuzione delle indagini medesime; e cio' in quanto la L. 7 dicembre 2000, n. 397, nel disciplinare la nuova delicata materia, ha riconosciuto alla parte poteri anche invasivi della sfera privata, ma ha garantito il bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti della effettivita' della difesa e della salvaguardia dei diritti fondamentali, richiedendo la mediazione dell'autorita' giudiziaria nella concessione delle autorizzazioni.

b) Violazione dell'articolo 391 septies c.p.p..
Il ricorrente contesta nel merito la legittimita' del provvedimento adottato dal Tribunale, sostenendo che la legge riconosce alla parte la possibilita' di richiedere l'accesso e il rilascio anche di documentazione conservata presso i privati e non solo presso le pubbliche amministrazioni, dovendosi interpretare l'articolo 391 septies c.p.p. nel senso che al potere ispettivo consegue in ogni caso quello di esaminare eventuale documentazione e di ottenerne il rilascio di copia.

La doglianza e' infondata.

E infatti, l'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al  pubblico, ed e' del tutto escluso che esso consenta l'acquisizione documentale; quest'ultima, infatti, e' espressamente disciplinata - ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione - dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutuato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorita' giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p..

Ma che il menzionato articolo 391 septies c.p.p. si limiti ad estendere al difensore i poteri di ispezione, e non quelli di
perquisizione lo si ricava con assoluta certezza non solo dalla lettera della legge, ma anche dalle seguenti considerazioni:
1) La norma in esame deve essere letta insieme a quella del precedente articolo 391 sexies c.p.p., che regola l'accesso ai luoghi; e quest'ultima disposizione di legge consente al difensore, al sostituto e agli ausiliari indicati nell'articolo 391 bis c.p.p. soltanto di procedere alla descrizione dei luoghi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale.
E' percio' escluso che le suddette disposizioni possano essere utilizzate per ricercare documenti e per richiederne copia, attivita' questa riservata alle perquisizioni e ai sequestri.
2) L'accesso alla documentazione da altri detenuta e' regolato espressamente dall'articolo 391 quater c.p.p., che si riferisce - come si e' cennato - solo ai documenti in possesso della pubblica amministrazione. Quest'ultima, d'altro canto, a prescindere dalla norma del codice di procedura penale in esame, ha l'obbligo di consentire l'accesso dei privati ai documenti in suo possesso, purche' i richiedenti provino di avere un interesse personale e concreto a prenderne  visione e a estrarne copia. Mentre nessun obbligo del genere e' stato stabilito dalla legge a carico dei singoli soggetti privati, detentori di documentazione che potrebbe interessare terzi.

Conseguentemente, il legislatore ha distinto le due ipotesi, consentendo che il difensore - al fine di superare alcuni difficolta' esistenti nella normativa sull'accesso - possa immediatamente richiedere alla pubblica amministrazione i  documenti che questa possiede; e negando invece che siffatta facolta' spetti al difensore nei confronti di un soggetto privato, rispetto ai documenti da quest'ultimo posseduti.

3) Adottando la soluzione giuridica prospettata dal ricorrente, si finirebbe con il sovvertire i principi che presiedono al sequestro penale: infatti, la stessa autorita' giudiziaria incontra alcuni limiti nell'esecuzione di un provvedimento di coercizione reale (pertinenza della cosa da sequestrare con il reato o con la prova di esso, necessita' di allegare agli atti in ogni caso il documento sequestrato, possibilita' per il terzo di impugnare il provvedimento di sequestro); mentre nessuno di questi limiti sarebbe concretamente operativo nei confronti del difensore, se l'articolo 391 septies c.p.p. gli  attribuisse un potere di perquisizione tanto esteso da consentirgli la ricerca e l'estrazione di copia dei documenti posseduti dai privati.

Dunque e' corretta la tesi giuridica sostenuta  nel provvedimento impugnato, in ordine alla quale - pur in assenza di precedenti giurisprudenziali - ha avuto modo di pronunciarsi la dottrina.

Peraltro, tutti i commentatori della norma in esame hanno rilevato - alcuni criticandolo e altri condividendolo - il mancato riferimento alla facolta' di accesso alla documentazione detenuta dai privati; e hanno giustamente affermato  che l'unico rimedio esperibile, nell'ipotesi di rifiuto del privato di esibire  documenti, sia il ricorso alla richiesta di sequestro di ex articolo 368 c.p.p. o la formulazione di istanze ex articolo 367 c.p.p., disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso articolo 391 quater, comma 3, in caso di rifiuto di esibizione da parte della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 
  P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005