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Divorzio e quota del TFR del coniuge (Cass. 7239/18)

23 marzo 2018, Cassazione civile

Se il diritto al trattamento di fine rapporto nasce prima della domanda di divorzio, al coniuge non spetta alcuna quota.

L’assegno divorzile, ove spettante, sorge in astratto contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi: ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R..


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI - 1 - ORDINANZA 22 marzo 2018, n.7239

Pres. Di Virgilio – est. Valitutti

Fatto e diritto

Rilevato che:

F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 142 del 2016, depositata il 16 febbraio 2016, con la quale è stata accolta la domanda, avanzata dal controricorrente, allora appellante signor D.Q.D. , di rigetto della domanda di pagamento della quota di TFR dalla odierna ricorrente proposta ex art. 12 bis L. 898/1970; il signor D.Q.D. ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 12 bis della legge 898 del 1970 (art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.) - la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso il diritto a percepire la quota di TFR richiesta, dovendosi individuare, quale elemento temporale di riferimento a tal fine, quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non quello in cui sorge il relativo diritto;

con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5) - la ricorrente si duole della circostanza che la Corte salentina abbia omesso di dar conto, con adeguata e corretta motivazione, delle ragioni ostative alla valutazione dell’istanza di rinnovo, formulata nei precedenti gradi di giudizio, di acquisizione delle informative rivolte al datore di lavoro dell’appellante, nonché all’Istituto nazionale di previdenza sociale, volte alla cognizione della data di erogazione del TFR e del relativo quantum;

Ritenuto che:

l’espressione, contenuta nell’art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo 'viene a maturare dopo la sentenza' implichi che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato; infatti, poiché la 'ratio' della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129);

siffatta interpretazione sia, per vero, coerente con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4, decimo comma, legge n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda (Cass., 17/12/2003, n. 19309);

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato la norma, l’articolo 12 bis, oggetto di censura, avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto del D.Q. al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento di codesta Corte sopra richiamato, il diritto per l’odierna ricorrente a riceverne una quota, quale ex coniuge, essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto dl TFR in capo al marito;

In conseguenza di quanto suesposto, risulta del tutto corretta la decisione del giudice di appello di negare qualsivoglia rilevanza, ai fini della definizione della controversia, all’istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di notizie sulla data di erogazione del TFR e del relativo ammontare;

Ritenuto che:

peraltro, l’omesso esame di istanze istruttorie non valga ad integrare il vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.