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Dissenso sempre presunto agli atti sessuali (Cass. 49597/18)

22 novembre 2016, Cassazione penale

Il reato di violenza sessuale non richiede l'imposizione violenta – e nemmeno meramente dissensuale – di atti sessuali, bensì unicamente la mancanza del consenso della vittima agli stessi.

In assenza di indici chiari ed univoci di consenso, si deve presumere il dissenso del destinatario degli atti sessuali.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 09/03/2016) 22-11-2016, n. 49597

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1663/13 della Corte di appello di Ancona del 9 maggio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. E.L., del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. LM, del foro di Pesaro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 9 maggio 2013 ha riformato, con esclusivo riferimento alla concessione delle attenuanti generiche e conseguente rideterminazione della pena, la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la penale responsabilità di S.A. in relazione al reato di cui all'art. 609-bis c.p. , ritenuto ricorrere nella fattispecie la ipotesi del fatto di minore gravità, per avere egli usato violenza nei confronti di D.A., consistita nell'afferrarla, abbracciarla e, avendo sollevato la maglietta ed il reggiseno di costei, nel toccarla e baciarla sul seno e sulla bocca.

Ha proposto ricorso per cassazione il S., affidandolo a 3 articolati motivi.

Col primo di essi è censurata la violazione di legge sia con riferimento alla interpretazione della norma incriminatrice, che con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che, infine, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 47 c.p. , comma 1.

Ha osservato, infatti, il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valorizzato, sotto il profilo della indagine in ordine alla completezza della fattispecie, il requisito della consapevole coartazione della volontà della persona offesa, requisito che ha come suo corollario la precisa percepibilità da parte dell'agente della contrarietà della predetta persona offesa alla disposizione del bene libertà sessuale.

Nel medesimo ambito argomentativo il ricorrente ha denunziato la sentenza della Corte marchigiana per non avere questa esaminato compiutamente la sussistenza del requisito del dolo in capo al prevenuto, in particolare dovendosi quest'ultimo escludere ogni qual volta l'agente si sia erroneamente rappresentato una circostanza essenziale ai fini della integrazione del reato ovvero abbia avuto un dubbio sulla sua sussistenza o meno; nel caso di specie siffatta erronea rappresentazione, idonea ad escludere il dolo del reato de quo, avrebbe riguardato il requisito del dissenso della persona offesa.

Lo stesso difetto della sentenza viene, altresì, segnalato dal ricorrente sotto l'aspetto della violazione di legge, in particolare come violazione dell'art. 47 c.p. , comma 1.

La sentenza impugnata è ancora censurata sotto il profilo della assenza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza del dissenso della persona offesa alla disposizione della propria libertà sessuale ed al momento in cui tale dissenso sarebbe stato manifestato dalla medesima persona offesa.

In particolare il ricorrente ha rilevato, in primo luogo, la mancanza della motivazione in ordine alla valenza probatoria, ai fini della dimostrazione della contrarietà della volontà della persona offesa alla esplicazione della condotta criminosa posta in essere dal prevenuto, della esistenza di un piccola ematoma sulla lingua della detta persona offesa; in secondo luogo il ricorrente contesta ancora, sotto il profilo della logicità della motivazione, la equiparazione semantica in cui sarebbe irragionevolmente incorso il giudice del merito nell'attribuire ai comportamenti tenuti dalla parte offesa la valenza rappresentativa della contrarietà di costei ad avere contatti sessuali con il prevenuto, laddove gli stessi appaiono, in determinati casi, effettivamente caratterizzati dalla sicura inequivocità rappresentativa - tanto che di fronte ad essi il ricorrente ha cessato le proprie condotte - mentre in altri casi, illogicamente ritenuti di equivalente significato dai giudici del merito, essi non avevano la medesima univoca efficacia comunicativa, lasciando, pertanto, il prevenuto nella inconsapevolezza in ordine al loro reale significato.

Motivi della decisione
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva infatti questa Corte che il ricorrente nel proprio ricorso, frequentemente caratterizzato di ampie digressioni in ipotesi volte a chiarire in termini generali gli aspetti ritenuti rilevanti della struttura e degli elementi costitutivi del reato contestato nella specie al prevenuto, parte dal concetto, in linea di massima condivisibile, secondo il quale, a differenza di quanto concerneva la impalcatura del reato di violenza carnale quale era stato concepito ed espressamente formulato nell'abrogato art. 519 c.p. della originaria compilazione codicistica, nel quale sotto il profilo materiale la nozione di violenza necessaria per la integrazione del reato doveva essere intesa nel senso prevalentemente materiale consistente nell'uso della forza volta a vincere la resistenza della parte offesa al raggiungimento della congiunzione carnale, secondo l'impianto normativo scaturito, invece, dalla riforma del 1996, il fulcro attorno a cui ruotano i fattori idonei a realizzare la fattispecie penalmente rilevante di violenza sessuale è costituito dalla violazione della sfera di libera autodeterminazione che l'ordinamento assicura all'individuo nell'ambito della propria intimità sessuale.

Da tale condivisibile ricostruzione il ricorrente - onde consentire, a suo dire, la corretta coniugazione del principio di tutela della libertà sessuale del singolo individuo con quello, di pari dignità, definito dal ricorrente, di colpevolezza, per tale dovendosi intendere la regola secondo la quale è consentito all'ordinamento di apprestare a carico del soggetto agente gli strumenti repressivi e punitivi proprio del diritto penale solo nell'ipotesi in cui il comportamento di questo sia suscettibile, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, di un giudizio di riprovevolezza - fa tuttavia conseguire, onde evitare i possibili inaccettabili rigorismi in cui, secondo la sua opinione, incorrerebbe una complessiva valutazione del fatto-reato prevalentemente orientata sulla valutazione del profilo oggettivo di questo a discapito della valutazione del suo versante soggettivo, il corollario secondo il quale, affinchè la condotta di intromissione dell'agente nella sfera di intimità sessuale della persona offesa acquisti rilevanza penale, sarebbe necessaria non tanto la mancanza di consenso da parte della persona offesa quanto la esistenza di un dissenso, inequivocamente manifestato dalla medesima persona offesa e come tale percepito dall'agente, a tale intromissione.

La predetta conclusione, la quale troverebbe un suo ulteriore fondamento nella esigenza di evitare "interventi censori dei pubblici poteri sui modi di esercizio del diritto fondamentale alla libertà sessuale" (ove parrebbe individuarsi come soggetto portatore di tale diritto di libertà, da tutelare da detti interventi nella sua franca esplicazione, non la persona offesa dal reato ma l'ipotetico soggetto imputato della violazione delle norme di cui all'art. 609-bis c.p. e ss.), è tuttavia in evidente contrasto sia con la lettera che con lo spirito della normativa in tema di violenza sessuale.

Al riguardo, infatti, rileva il Collegio come non sia ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito della entrata in vigore della L. n. 66 del 1996 , con la quale è stata apportata la radicale riforma dei reati connessi alla violenza sessuale ricordata anche dal ricorrente, un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, onde ritenere perfezionati gli elementi costitutivi del reato stesso, un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale; si deve, piuttosto, ritenere che tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare la esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso.

D'altra parte nella giurisprudenza di questa Corte è assai frequente la ricostruzione in termini di violenza sessuale della condotta posta in essere dall'agente attraverso il compimenti di atti subdoli e repentini, realizzati senza il preventivo accertamento del consenso della persona destinataria di essi o, comunque, prevenendone la espressione del dissenso (cfr. Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 10 novembre 2014, n. 46170; idem Sezione 3^ penale 19 febbraio 2004, n. 6945).

Con il che è chiaramente espressa da questa Corte, nell'esercizio della sua funzione di garanzia della corretta ed uniforme interpretazione della legge, la esigenza che nei reati sessuali, preventivamente o almeno contestualmente alla condotta dell'agente, non sussista, trattandosi di elemento negativo della fattispecie la cui esistenza si pone come impeditiva ai fini della completa integrazione del reato, il consenso del soggetto titolare dell'interesse, da questi validamente espresso, alla disposizione del bene interesse a questo facente capo, non essendo, invece necessaria anche la manifesta espressione di un dissenso a tale disposizione.

Diversamente, potrebbe opinarsi seguendo quella che appare essere la linea interpretativa del ricorrente, non commetterebbe il reato di violenza sessuale chi approfittasse sessualmente di soggetti che - senza volere scomodare esempi tratti da un famoso racconto della letteratura germanica protoromantica - usasse violenza in danno di persona dormiente ovvero, comunque, in stato di incapacità, anche transitoria, ad esprimere il proprio dissenso alla disposizione del bene-interesse tutelato dalla norma.

L'errore di prospettiva nel quale è incorso, sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie il ricorrente (fattispecie che, si ribadisce, è perfezionata non solo, e non tanto, in quanto, rispetto alla parte offesa, la condotta criminosa sia posta in essere contra voluntatem quanto allorchè essa è realizzata praeter eius voluntatem), rende, conseguentemente, infondati i motivi di ricorso da questi proposti, atteso che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento degli atti sessuali a suo carico, essendo irrilevante, pertanto, l'errore sull'esistenza o meno della espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo, semmai, fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo, solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

Nel caso che interessa i giudici del merito hanno, con motivazione esente da vizi formali o sostanziali, escluso che nel comportamento della D. potesse essere ravvisabile, sulla base di convincenti e condivisibili massime di esperienza (fondate sul tentativo da parte della donna di respingimento delle pesanti avances compiute da S.; sul fatto che questa, in occasione dei fatti per cui è processo, abbia espressamente detto all'uomo di lasciarla in pace) alcuna espressione riconducibile alla volontà di disporre in favore del S. della libertà sessuale, di tal che non vi è luogo a ravvisare alcun vizio nella sentenza impugnata, la quale ha, viceversa, sia sotto il profilo della applicazione normativa che sotto quello della relativa motivazione, fatto corretto governo delle regole e dei principi che disciplinano la materia in questione.

Al derivante rigetto del ricorso proposto dal S.A., fa seguito la condanna del medesimo al pagamento delle ulteriori spese processuali, connesse al presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016