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Diritto all'unità familiare (Cass. 5359/19)

22 febbraio 2019, Cassazione civile

In tema di espulsione, è necessario tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine: detta verifica si impone, con valutazione caso per caso, anche per il cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 2013, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentalmente tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede graduazioni o gerarchie.

 

Corte di Cassazione

sez. I Civile, ordinanza 30 gennaio – 22 febbraio 2019, n. 5359
Presidente Giancola - Relatore Tricomi

Ritenuto che:

Con ordinanza depositata il 29/3/2017, il Giudice di pace di Palermo ha respinto l’impugnazione, ex art. 13, comma 8, del T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, proposta da S.E. contro il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di quella stessa città in data 17/2/2017.
S.E. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
Effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso, come disposto dall’Ufficio, è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..
L’Ufficio Territoriale è rimasto intimato.

Considerato che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 4 del protocollo n. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al carattere collettivo delle espulsioni.
Il ricorrente, dopo avere sostenuto che il decreto di espulsione impugnato venne emesse contestualmente a numerosi altri provvedimenti identici per forma e contenuto in occasione di un blitz della Polizia presso il campo Rom ubicato in (omissis) , lamenta che tutti i provvedimenti recavano un generico riferimento alle ragioni dell’operazione di polizia, senza nulla allegare rispetto alla situazione personale del singolo destinatario, se non tramite un riferimento di stile al fatto che non fosse in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno nel territorio italiano. A suo parere il Giudice di pace aveva errato a non considerare tali circostanze ed a non pronunciarsi sul carattere collettivo dell’espulsione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Osserva la Corte che l’art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adottato il 16/9/1963 ed entrato in vigore il 2/5/1968, stabilisce il divieto di espulsioni collettive.

In proposto, la Corte EDU ha avuto modo di chiarire che ricorre una espulsione collettiva, anche in presenza di separati decreti di espulsione, quando i decreti individuali di rimpatrio sono stati redatti in termini identici ad eccezione dei dettagli concernenti l’identificazione personale (sentenza del 1 settembre 2015 - Ricorso n.16483/12 - Causa Khlaifia ed altri c. Italia - par. 153/161) e che "il fatto che vari stranieri siano oggetto di decisioni simili non permette, di per sé, di concludere per l’esistenza di una espulsione collettiva quando ciascun interessato ha potuto esporre individualmente dinanzi alle autorità competenti gli argomenti che si opponevano alla sua espulsione" (sentenza 23 febbraio 2012 - Ricorso n.27765/09 - Hirsi Jamaa e altri c. Italia - par. 184).

1.4. Questa Corte ha così già avuto modo di affermare, in situazione ampiamente sovrapponibile, che non costituisce espulsione collettiva di stranieri, vietata dall’art.4 del Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l’adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante l’utilizzo di un modello uniforme, cagionato dalla unicità dell’ipotesi contestata (nella specie quella afferente alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b)) allorché si proceda all’esame della posizione di ciascun espellendo previa sua corretta identificazione (Cass. n.23134/2004; Cass. n.16571/2005).

1.5. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il G. di p. ha individuato e valutato gli elementi di fatto individualizzanti posti a base del provvedimento impugnato, e cioè la esistenza, a carico del ricorrente privo di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale, di altro provvedimento di espulsione e del conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale, oltre che la sottrazione alla sua attuazione, ed ha ravvisato in tali elementi la sussistenza dei validi presupposti per il provvedimento adottato, così escludendo - sia pure implicitamente - la ricorrenza di una fattispecie di espulsione collettiva.
Ne consegue che il motivo non coglie nel segno, atteso che la sostenuta identità dei decreti espulsivi sorretti da un’identica formula di stile (fol. 4 del ricorso) è un mero assunto che non trova alcun riscontro in quanto accertato dal G. di p. e la censura, svolta mediante considerazioni di ordine generale, non si attaglia alla statuizione impugnata e nemmeno evidenzia eventuali fatti non esaminati.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, e si sostiene che erroneamente il G. di p. ha ritenuto non integrata la violazione del principio di non refoulement, avendo omesso di valutare le circostanze esposte, idonee ad integrare la minaccia grave ed individualizzata alla persona, segnatamente connesse al fatto che lo straniero aveva provato di essere cittadino (…) di origine rom e di essere esposto a gravissime vessazioni e discriminazioni in caso di rimpatrio forzato, giacché la comunità Rom era molto vulnerabile e soggetta a gravi e continui episodi di marginalizzazione e vittima di episodi di violenza.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Invero, il G. di p. era tenuto a valutare l’eventuale ricorrenza delle condizioni ostative all’espulsione di cui all’art. 19, comma 1, legate al pericolo di persecuzione dello straniero nel paese d’origine, che la norma intende in ogni caso scongiurare (Cass. n. 8502/2014) e tanto ha fatto, affermando che le situazioni di pericolo esposte non avevano una specifica connotazione soggettiva, riferibile al ricorrente.
La censura, proposta come violazione di legge, non coglie nel segno; tantomeno vengono esposti fatti o circostanze specifiche riferite alla persona del ricorrente che non sarebbero state valutate, atteso che - come emerge dal motivo stesso - i rischi prospettati afferiscono alle condizioni di vita della comunità Rom nel suo complesso in (…), senza alcuna specificazione riferibile alla persona del ricorrente, che tace del tutto sull’esistenza di un individualizzato pericolo di persecuzione riferibile a se medesimo e non indica nemmeno il suo specifico luogo di provenienza.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia, oltre che vizi motivazionali, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, della direttiva 2008/115/CE e dell’art.8 CEDU per avere il G. di p. illegittimamente escluso l’applicabilità di detta disposizione agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano e, conseguentemente per non avere valutato, alla stregua del dovuto bilanciamento, l’interesse pubblico e il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente che aveva riferito, all’uopo, di risiedere in Italia dalla nascita con i propri genitori ed i fratelli e di avere intessuto legami sociali e culturali solidi con l’Italia; di non avere, per contro, legami culturali e parentali con il Paese di origine dei genitori.

3.2. Il motivo è fondato e va accolto.

3.3. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis prevede "2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine".
Questa Corte dà una lettura ampia della norma con l’affermazione del principio secondo cui, in tema di espulsione, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, - secondo il quale è necessario tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine - si applica, con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 2013, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentalmente tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede graduazioni o gerarchie (Cass. n. 23957/2018).

3.4. Nel caso di specie il G. di p. si è limitato ad affermare che l’esistenza di un nucleo familiare non può far ritenere legittima la permanenza in Italia di uno straniero non in regola con la normativa sull’ingresso nel territorio italiano (fol. 3 dell’ordinanza), ma ha omesso di effettuare lo scrutinio imposto dal citato art. 13, comma 2 bis.

4. In conclusione il terzo motivo di ricorso va accolto, respinti tutti gli altri; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato, il quale nel procedere ad un nuovo esame della causa si atterrà a quanto sopra indicato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti tutti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato anche per provvedere sulle spese di legittimità.