TAR Lazio, sez. I, sentenza 12 marzo ? 12 maggio 2014, n. 4871
Presidente Piscitello ? Estensore Sestini
Fatto
1. Con il ricorso in epigrafe il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, l?Associazione Utenti Giustizia nonché i Sigg. Ernesto Carusotti e Paola Falconi ricorrono contro il Ministero della Giustizia e contro gli Uffici giudiziari meglio evidenziati in epigrafe, per l'annullamento degli atti applicativi del diritto di copia previsto dalla tabella di cui allegato n. 8 del t.u. n. 115/02 per floppy disk e cd anche a supporti informatici diversi da quelli ivi indicati, ivi compresi gli hd (note 15.5.2012 e 28.6.2012 della Dir. Gen. Giustizia Civile, decreto 8.1.2009 emesso dal Capo del Dip. AA. di Giustizia di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, note 23.5.2012,23.8.2012, Il.9.2012 e 14.9.2012 del Presidente del Tribunale di Grosseto,oltre agli atti presupposti, consequenziali o connessi), nonché per la restituzione degli importi già versati a tale titolo.
2. I provvedimenti sopra indicati sono stati impugnati sul presupposto della loro lesività per il diritto di difesa delle persone offese nel procedimento penale avente ad oggetto il noto naufragio della nave Costa Concordia del 13.1.2012.Viene altresì contestata la normativa di riferimento, che impone il pagamento di un importo (ritenuto ?incredibilmente abnorme e scisso da qualunque rapporto con la realtà di riferimento?) al fine di poter entrare in possesso della copia di materiale informatico nell'ambito di un processo e per scopi di difesa, ed in via subordinata viene posta la questione della equiparazione - ai fini del pagamento dei diritti di copia - dei supporti informatici diversi da quelli oggetto di disciplina normativa. In relazione alla ritenuta abnormità del costo fissato dalla normativa (a titolo di esempio, si espone che per poter avere copia di una traccia audio della durata di 5 secondi, avente un "peso" informatico cui non corrisponde alcun valore economicamente valutabile, si deve corrispondere allo Stato la somma di ? 295,00), viene altresì proposta una questione incidentale di legittimità costituzionale, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. In particolare, il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione del CODACONS, mancando atti incidenti sulla sua sfera soggettiva e idonei a vulnerare la posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati, posto che si discute dell' obbligo (a contenuto patrimoniale) di alcuni specifici soggetti, parti offese in un singolo processo penale, a pagare le somme dovute a titolo di diritti di copia per l'estrazione di materiale contenuto su supporto informatico. L'estrema specialità delle posizioni, a tutela delle quali i Codacons afferma di agire in giudizio, impedirebbe dunque di estendere alla generalità degli utenti del servizio pubblico "giustizia" l' interesse cui il è teso il ricorso del Codacons che, ricorda il Ministero, è stato estromesso dal procedimento penale con provvedimenti 23.2.2012 e 3.3.2012 del GIP del Tribunale di Grosseto.
4. Nel merito, l?Amministrazione premette che la vigente normativa (art. 262 e all.2 del T.U. 115/02) contempla il solo CD tra i supporti per il trasferimento di materiale informatico. Per il rilascio di copia di documenti presenti su supporti informatici per i quali non è possibile calcolare le pagine (quali filmati, files audio, ecc.) si applica la tariffa prevista dall'allegato n. 8 al DPR 115/02. Quando invece è possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate, si applica la normativa introdotta dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 196/09, che prevede, fino all' emanazione del regolamento previsto dall' art. 40 del DPR 115/02, che i diritti di copia di cui agli allegati 6 e 7 del DPR 115/02 siano aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario siano determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, Nel caso di specie la normativa contempla (all.8 al T.U.) il solo CD quale supporto dal quale può avvenire la copia, ma vi sono stati affiancati il DVD e il blu-ray, ed è stata autorizzata già la possibilità di trasferire i dati su hard disk esterni forniti dall'interessato (provvedimento 11.9.2012 del Presidente del Tribunale di Grosseto, doc.5).
Secondo l?Amministrazione tale soluzione, nell'attesa che il vuoto normativo vena colmato, è l'unica allo stato disponibile ed è stata applicata adattandone il contenuto in favore dei richiedenti, mentre la tesi secondo cui l'operazione di copia sarebbe unica (e perciò assoggettata al pagamento dei diritti esclusivamente per ? 295,16),in ragione dell'unicità del supporto di destinazione (hard-disk esterno) non sarebbe accoglibile, in quanto si dovrebbe estendere una tariffa inderogabile prevista dalla legge per il solo CD a diversi supporti informatici (quali l'hard-disk) che presentano una capienza di memoria notevolmente superiore, con una conseguente palese irragionevolezza, non tenendo conto della diversa capacità di memorizzazione dei vari supporti di fatto non equiparabili tra loro. Neppure potrebbe essere valutato, sul piano della legittimità dei provvedimenti impugnati, l?addebito di parte ricorrente circa il ritardo con cui il legislatore avrebbe dotato l'amministrazione di una normativa adeguata alla mutata realtà della strumentazione informatica disponibile sul mercato, avendo gli uffici semplicemente applicato norme inderogabili e tuttora vigenti, destinate ad applicarsi "Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40" (art. 266 T.U.).
5. L?Amministrazione non ritiene altresì proponibile la sollevata questione di legittimità costituzionale, considerato che alla stregua delle pregresse considerazioni non sussisterebbe la pretesa disparità di trattamento ed irragionevolezza, mentre l' asserita lesione dei diritti di difesa presuppone che la parte debba estrarre copia di tutto il materiale riversato su supporto informatico,mentre la richiesta ben può avere ad oggetto solo i dati ritenuti necessari. Peraltro, analoga questione di costituzionalità, sollevata dal Codacons nel giudizio penale, è stata dichiarata inammissibile, riferisce l?Amministrazione, dal GIP del Tribunale di Grosseto, secondo cui "la questione è palesemente inammissibile posto che la natura prettamente economica sottolineata dallo stesso istante riguarda una disposizione normativa che viene applicata in via analogica, in assenza di specifica previsione legislativa sul punto, in base al disposto di una normativa di rango secondario ( circolare 18 marzo 2010 del Ministero della Giustizia)?Avverso tale statuizione, il Codacons ha proposto ricorso per cassazione che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 20.7.2012.
6. Con ordinanza istruttoria dell?8.8.2013, (allo stato non puntualmente adempiuta dall?Amministrazione) questa Sezione ha disposto l?acquisizione di una documentata relazione, a cura del Ministero della Giustizia, in merito alla possibile estensione della disciplina di cui al citato allegato n. 8 a tutti i supporti informatici compresi i BR e gli HD. A seguito della pubblica udienza del 12 marzo 2014 il ricorso è stato infine introitato dal Collegio per la decisione.
Diritto
1. Con il gravame in epigrafe i ricorrenti deducono che l'ammontare della spesa richiesta per l'estrazione di copia di documenti su supporto informatico per esigenze di difesa i giudizio, oltre che essere stabilita da norme illegittime, comprometterebbe irrazionalmente la possibilità di difesa, in particolare nel processo penale scaturito dalla nota tragica vicenda del naufragio della nave della Costa Concordia. A giudizio dei ricorrenti, gli ?smisurati? diritti di copia che gli interessati devono corrispondere per ottenere, nell' ambito di un procedimento giudiziario, copia dei supporti informatici depositati in Cancelleria configurano una problematica tanto grave e delicata quanto assolutamente sconcertante, emersa ?in modo deflagrante? in occasione del procedimento penale presso il Tribunale di Grosseto inerente il tragico naufragio della nave Costa Concordia presso l'Isola del Giglio. Infatti, nell'ambito di tale procedimento i ricorrenti Carosotti e Falconi ? che si trovavano sulla nave al momento del naufragio- Per acquisire il materiale informatico probatorio disponibile si sono visti chiedere la corresponsione di importi a titolo di diritti di copia pari ad ? 295,16 per ognuno dei BR o DVD presenti in Cancelleria, pari, per 82 supporti BR e DVD, ad ? 24.203,12: somma, peraltro, da ritenersi "di favore" in quanto ottenuta applicando al BR i diritti di copia che la norma (Allegato n.8 al T.U. 115/02) indica in realtà con riferimento al compact disk (supporto avente capacità di memoria di gran lunga inferiore).
2. Deve in primo luogo essere esaminata l?eccezione d?inammissibilità mossa dal Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione del Codacons , che deve peraltro essere respinta dal Collegio. Rileva, infatti, non la pur dedotta identità fra i difensori dei due sopraindicati ricorrenti -parti lese nel giudizio Concordia- ed esponenti del Codacons, bensì la finalità statutaria di tutela dei consumatori e degli utenti perseguita dalla medesima Associazione, che si estende agli utenti del ?servizio-giustizia?, e rispetto alla quale la tutela della effettiva utilizzabilità da parte dei cittadini, anche sotto il profilo della loro sostenibilità economica, degli strumenti di difesa predisposti dall?ordinamento nei giudizi instaurati a tutela dei propri diritti di consumatori ed utenti, appare direttamente ed immediatamente connessa. In ogni caso, osserva altresì il Collegio che la presenza di altri ricorrenti la cui legittimazione non viene messa in dubbio, fra cui un?altra Associazione di tutela, e più persone fisiche coinvolte dal naufragio e parti lese nel relativo giudizio penale, cui si riferiscono i provvedimenti impugnati, rende non decisiva l?eccezione ai fini della decisione del merito del ricorso.
3. A tale ultimo riguardo, osserva il Collegio che il ricorso non si limita ad eccepire la mancata equiparazione fra i diversi supporti informatici, oggetto della sopraindicata ordinanza istruttoria di questo Tribunale, e può quindi essere deciso indipendentemente dal mancato puntuale adempimento dell?Amministrazione all?ordinanza stessa. I ricorrenti impugnano infatti una pluralità di provvedimenti applicativi dei diritti in parola, e precisamente:
a) il provvedimento in data 28.6.2012 emesso dal Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile;
b) il provvedimento in data 15.5.2012 emesso dal medesimo ufficio;
c) il decreto 8.1.2009 emesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
d) i provvedimenti e le determinazioni emessi dal presidente del Tribunale di Grosseto in data 23.5.2012, 23.8.2012, 11.9.2012 e 14.9.2012;
e) i provvedimenti, direttive e disposizioni con quali il Tribunale di Grosseto ha regolato il rilascio delle copie dei supporti informatici ed a deciso di utilizzare determinate tipologie di supporti informatici.
4. Ai fini della decisione, appare necessario premettere una ricostruzione del quadro normativo e fattuale di riferimento, che motiva le dedotte censure:
- l'art. 40 del T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, prevede al comma 1 che "Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".
- l'art. 269 del medesimo T.U. prevede che, per il momento, "per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico";
- l'Allegato n. 8, richiamato dall' art. 269, contiene una tabella che elenca i diversi tipi di supporto (cassetta fonografica e video fonografica, dischetto informatico da 1,44 MB e compact-disk) ed il corrispondente diritto di copia forfetizzato, ed in particolare:
- per ogni dischetto informatico da l,44 MB, un diritto di copia forfettizzato pari ad ? 3,62;
- per ogni compact-disk un diritto di copia forfettizzato pari ad ? 258,23 (poi elevato con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in relazione alla variazione ISTAT ex art. 274 T.U.) ad ? 295,16;
- non sono viceversa disciplinati gli hard disk esterni (HD) e le chiavette USB, aventi capacità di memoria variabile ma tendenzialmente pressoché illimitata in relazione alle finalità cui assolvere in ambito giudiziario, né i DVD, aventi capacità di memoria compresa tra i 4,7 e i 18,8 GB (da 7 a 27 volte superiore al CD), né i Blu-ray (BR), aventi capacità di memoria pari a 25, 50 o 100 GB (da 35 a 140 volte superiore al CD).
5. Sul piano fattuale, nel caso di specie i dati sono stati riversati dal Tribunale (mediante la Guardia di Finanza, in qualità di ausiliario del GIP) su supporti DVD, BR e HD (nessun floppy, nessun compact disk), e quindi il Tribunale, quale riferimento per il calcolo dei diritti di copia, ha equiparato il costo dei CD ai DVD ed ai BR ed ha chiesto un parere al Ministero della Giustizia circa la possibilità di praticare una "interpretazione estensiva" della norma applicando il diritto di copia previsto per il CD a tutti i supporti diversi da quelli contemplati e quindi anche agli HD, possibilità assentita dal Ministero con nota del 15.5.2012.
I ricorrenti hanno quindi trasmesso molteplici successivi appelli ed istanze di intervento ai fini della tutela del diritto di difesa, sollevando anche la opportunità di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale, ma hanno ottenuto risposte negative (tutte impugnate), con la parziale eccezione di una richiesta del Tribunale al Ministero della Giustizia di essere autorizzato a consentire alle parti di recarsi in cancelleria muniti di propri HD e a riversare i dati su di essi trasferendoli dagli HD depositati in Cancelleria, peraltro "fermo restando il pagamento dell'importo commisurabile a quello dei BR da cui si intende estrarre copia", anche se poi lo stesso Tribunale ha accolto una ulteriore istanza, volta a commisurare l?importo alla capienza massima teorica dei BR, doppia rispetto a quella dei BR effettivamente utilizzati.
6. Secondo i ricorrenti i provvedimenti impugnati, se in parte possono costituire applicazione di una normativa abnorme, che giustifica la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, in parte sono frutto di erronea interpretazione della medesima normativa, ed in ogni caso sono incoerenti ed illegittimi rispetto alla stessa interpretazione data dall?Amministrazione, ed in particolare è certamente abnorme e quindi illegittima la quantificazione dei diritti di copia in misura pari ad ? 295,16 con riferimento al singolo supporto: sia esso un CD, un DVD, un BR o un
HD, quando l?importo dovrebbe invece essere riferito non al singolo supporto ma alla totalità dei supporti depositati, stante anche il fatto che questi ultimi potrebbero comunque ridursi ad uno se le cancellerie effettuasero la banalissima operazione di riversare tutti i dati su un unico supporto, e sono inoltre certamente illegittimi i provvedimenti che impongono ai ricorrenti pagamenti di diritti di copia parametrati ai BR da 25 GB anziché agli HD, in contrasto anche con la determinazione ministeriale e con grave pregiudizio del diritto di difesa delle parti.
I ricorrenti propongono quindi i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la tabella contenuta nell' Allegato n. 8 al citato T.U. impone un importo da corrispondere per la copia dei supporti informatici esorbitante, irragionevole ed incompatibile con l?esercizio del diritto di difesa;
II) Violazione degli artt. 40 e 269 del T.U. 30.5.2002 n. 115 nonché violazione dell' Allegato n. 8 al medesimo T.U. e violazione del D.L. 29.12.2009 n. 193, convertito con L. 22.2.2010 n. 24 ed eccesso di potere, in quanto, dovendosi ricercare il senso delle norme più conforme alle garanzie costituzionali, l'interpretazione della locuzione ?ogni floppy o CD? dovrebbe essere riferita ad "ogni operazione di copia su supporto informatico di tutto il materiale presente in atti";
III) violazione degli artt. 40 e 269 del T.U. 30.5.2002 n. 115 nonché violazione dell'Allegato n. 8 al medesimo T.U. in quanto il Tribunale non ha rispettato la nota del Ministero della Giustizia che, in relazione al quesito su come comportarsi relativamente al rilascio di copia di supporti informatici non previsti, ha consentito applicabile i diritti di copia previsti per i CD a tutti gli altri supporti informatici ivi inclusi gli HD;
IV) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra provvedimenti, dell'erronea valutazione e del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione, in quanto si è fatta dipendere la concreta determinazione del diritto dalle scelte del Tribunale circa i supporti informatici da utilizzare, che al contrario di quanto indicato non hanno garantito le condizioni più favorevoli per le parti in giudizio;
V) Erroneità nella determinazione dei diritti dovuti e conseguente domanda di restituzione degli importi indebitamente richiesti e versati. I ricorrenti, premesso di aver complessivamente corrisposto la somma di ? 5.312,88 per l'acquisto di 18 supporti (12 BR e 6 DVD) al costo unitario di ? 295,16, osservano che qualora il materiale informatico fosse stato diversamente organizzato dal Tribunale, ferma restando la possibilità di ogni diverso e più contenuto importo, avrebbero corrisposto un diverso importo, inferiore di ? 3.541,92, somma di cui chiedono pertanto la restituzione.
7. A giudizio del Collegio, le sopra sintetizzate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici di cui al I, II e IV motivo di impugnazione sono fondate, e ciò preclude la possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale, così come richiesto dai ricorrenti, una questione di legittimità costituzionale che si paleserebbe come non determinante ai fini della decisione del giudizio a quo.
8. In particolare, non è, in primo luogo, controversa fra le parti la circostanza che la fattispecie oggetto del giudizio non è specificamente disciplinata da alcuna norma, in quanto l?allegato 8 ? richiamato dall'art. 269 del T.U. disciplina solo il rilascio di copie di documenti su supporto informatico (diverso da quello effettivamente utilizzato in questo caso) costituito da dischetto informatico da 1,44 MB o compact-disk, prevedendo per quest?ultimo un diritto di copia oggi fissato in ? 295,16. L?Amministrazione riferisce pertanto di aver del tutto legittimamente fatto ricorso all?analogia, applicando ?in favore dei richiedenti? l?importo previsto per i CD per ciascuno dei 18 supporti (12 BR e 6 DVD) effettivamente copiati, pur avendo gli stessi capacità di memoria di gran lunga superiori (fino a 140 volte) rispetto al CD.
9. Come è noto, un legittimo ricorso all?analogia ?secondo legge? richiede peraltro la sussistenza di due presupposti: la assimilabilità delle fattispecie considerate, e la identità fra le finalità perseguite; ai fini della necessaria verifica è quindi necessario partire dalla interpretazione della norma applicata., ovvero del T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia: dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto circa la natura dei diversi oneri economici imposti ai cittadini che vengono in contatto con l?Amministrazione: nel caso in esame, la mancanza di ogni rapporto con la base impositiva (reddito, ricchezza o utilità sperata dal giudizio) osta, alla stregua della chiara previsione dell?articolo 53 della Costituzione, al riconoscimento di una natura tributaria della disciplina, che deve essere quindi ricondotta ai concetti di ?tassa? o ?diritto? economico, connessi all?approntamento ed allo svolgimento, da parte dell?Amministrazione, ed al conseguente utilizzo, da parte del cittadino, di un effettivo ?servizio? in grado di fornire a quest?ultimo una qualche effettiva utilità. In tal senso, il citato T.U. non illegittimamente (sotto il profilo considerato) commisura il rilascio di copie su supporto cartaceo al numero di pagine fotocopiate (unità in grado di misurare, sia pure approssimativamente, il costo pubblico e l?utilità privata dell?approntamento e dello svolgimento del servizio di fotocopiatura (comprendente anche la fornitura dei fogli bianchi) e vi equipara poi l?utilizzo dei due nuovi supporti informatici (floppy e CD) resi disponibili dall?evoluzione tecnologica, ugualmente caratterizzati da diversi, ma ben definiti, limiti di capacità di contenimento delle informazioni utili alla difesa in giudizio, ed ugualmente implicanti una specifica attività ?meccanica? per la copiatura dei contenuti di ciascun supporto detenuto dall?Amministrazione sul floppy o CD vergini forniti dal richiedente, commisurando quindi il costo del ?servizio? al numero dei supporti copiati ed alla diversa capacità dei due possibili supporti.
10. La predetta situazione è peraltro mutata radicalmente con la ?rivoluzione? informatica e telematica, che mediante la disponibilità di apparati, anche portatili, dotati di capacità di elaborazione e di memoria potenzialmente illimitata (e comunque molto superiore alle necessità in esame), la disponibilità di una pluralità di possibili supporti con capacità molto variabili ma comunque altissime (HD, DVD, BR nei vari formati, devices USB?) e, soprattutto, con la possibilità di nuovi collegamenti anche a distanza ad altissima velocità mediante la rete internet a larga banda, ha ?smaterializzato? i precedenti supporti cartacei ed informatici, ?disancorando? (almeno ai fini che qui interessano) la quantità d?informazione disponibile sia dalla tipologia e dal numero dei supporti meccanici, sia dalle operazioni e dai tempi di copiatura e rendendo, quindi, del tutto inapplicabile per analogia legis la precedente disciplina che, al contrario - osserva il Collegio- ove estesa normativamente, dovrebbe essere sottoposta ad un preventivo vaglio di costituzionalità, quanto alla sua ragionevolezza rispetto alle descritte nuove fattispecie ed alla sua conseguente compatibilità con il diritto costituzionale di difesa in giudizio.
11. Le predette considerazioni trovano altresì conferma secondo lo stesso tenore letterale delle norme del T.U. sulle spese di giustizia che, all?art. 40, rinvia la disciplina dei nuovi supporti informatici ad un regolamento ad efficacia delegificante (decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo espressamente che per i ?nuovi mezzi tecnologici?, gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato siano individuati (esclusivamente) ?sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".
12. Ai fini dell?individuazione della disciplina della fattispecie in esame fino all?adozione del suindicato regolamento, e quindi ai fini della decisione circa la fondatezza delle avverse censure e difese riferite ad un periodo ad esso antecedente, il Collegio deve quindi fare riferimento ad una diversa analogia juris, alla stregua della ratio legis quale ricostruibile dal vigente ordinamento positivo ed, in particolare, dal citato art. 40. In particolare, premesso che il costo ?per l?incasso dei diritti? costituisce una variabile indipendente, tendenzialmente tendente a zero con l?utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e telematico, non appare illegittima la previsione praeterm legem di un diritto economico in favore dell?Amministrazione giudiziaria per la copia e certificazione di atti del giudizio, in quanto rispondente alla utilità per l?utente consistente nella possibilità (unitaria, e quindi non quantificabile né parcellizzabile in relazione alla numerosità o quantità dei documenti o degli accessi) di azionare il proprio diritto di difesa anche mediante l?accesso in via informatica o telematica ad ogni documentazione via via utile a tal fine.
Resta da definire l?entità del diritto esigibile, che la norma di riferimento per identità dei fini individua nei ?costi del servizio?.
13. Con la disponibilità sul mercato di molteplici diversi supporti informatici, con capacità molto diverse fra loro, alla stregua dei principi di certezza del diritto e di tutela dell?affidamento (comuni al nostro ordinamento costituzionale, al diritto europeo ed al Trattato di Strasburgo), i ?costi? del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell?Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare. Inoltre, alla luce delle precedenti considerazioni circa la ?virtualizzazione? della memorizzazione dei dati (mediante supporti di capacità superiore alle esigenze) e del loro trasferimento (anche telematico e tendenzialmente istantaneo), ed alla luce della possibilità, allo stato della tecnica, di procedere in via contestuale ed automatica alla loro ?certificazione? di conformità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità il ?costo? non può neppure essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti (fattori, come si è detto, tendenzialmente irrilevanti nella quantificazione del costo), mentre costituisce certamente un ?costo? l?approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l?attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del ?servizio? in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con riferimento al solo strumento all?epoca utilizzabile, cioè il CD, che al contrario dei nuovi supporti aveva una capacità limitata e richiedeva uno specifico intervento meccanico (e quindi un costo) ai fini della duplicazione di ciascun supporto, in Euro 295,16.
14. In conclusione il Collegio ritiene, in esito all?individuazione della disciplina applicabile per analogia come invocato dalla stessa Amministrazione, che in attesa del regolamento previsto dal citato articolo 40 gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l?utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell?Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l?importo forfetario di Euro 295,16.
15. Alla stregua delle pregresse considerazioni risultano dunque fondate le dedotte censure di violazione degli artt. 40 e 269 del T.U. 30.5.2002 n. 115, in quanto il Tribunale non vi ha dato una applicazione evolutiva, peraltro non preclusa dalla nota interpretativa del Ministero della Giustizia, orientata all?evoluzione tecnologica e conforme agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, escludendo la possibilità di utilizzare quale parametro un unico HD ed imponendo di conseguenza un importo da corrispondere per la copia dei supporti informatici irragionevolmente elevato rispetto al costo del servizio, individuabile secondo analogia, come sopra argomentato, in Euro 295.16.
Devono essere altresì accolte le ulteriori censure di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra provvedimenti, dell'erronea valutazione e del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione, in quanto si è fatta dipendere la concreta determinazione del diritto dalle scelte del Tribunale -anziché dei richiedenti- circa i supporti informatici da utilizzare.
Va infine accolta la conseguente domanda di restituzione degli importi indebitamente versati, rispetto a quelli legittimamente dovuti, rispetto alla somma complessivamente corrisposta di ? 5.312,88, provvisoriamente quantificati dai ricorrenti ?ferma restando la possibilità di ogni diverso e più contenuto importo? (Euro 295,16, secondo le illustrate conclusioni del Tribunale).
16. Il ricorso deve essere quindi conclusivamente accolto, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. In relazione alla complessità e novità delle questioni, sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l?affetto, annulla in parte qua gli atti impugnati e condanna l?intimato Ministero della Giustizia alla restituzione degli importi corrisposti da ciascuno dei ricorrenti in misura superiore alla somma di Euro 295,16 per l'estrazione di copia di documenti su supporto informatico per esigenze di difesa nel giudizio meglio individuato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.