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Diffonde per vendetta recapiti telefonici del molestatore: condannato (Cass. 39682/18)

4 settembre 2018, Cassazione penale

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E' reato diffondere il numero di cellulare di un presunto molestatore sessuale, in quanto il numero di telefono è dato personale.

E' reato pubblicare su una chat il numero di cellulare di un presunto molestatore sessuale a seguito delle  molestie, perchè la ritorsione scrimina solo per i reato contro l'onore, ed è solo una attenuante negli altri casi.

Il reato di trattamento illecito di dati personali tutela un bene costituzionalmente protetto, la riservatezza dei propri dati personali, e non trova applicazione la scriminante della provocazione prevista solo per reati contro l'onore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 giugno – 4 settembre 2018, n. 39682
Presidente Sarno – Relatore Socci

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, del 20 settembre 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, del 7 aprile 2014, si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Do. Wa. in relazione al reato di cui agli art. 48 e 660, cod. pen. per estinzione del reato per prescrizione e rideterminata la pena per il residuo reato di cui all'art. 167, comma 1, D.Lgs. 196/2003 in mesi 4 di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L'imputato propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.
La sentenza impugnata afferma che non può ritenersi scriminante l'assunto, sostenuto dall'imputato, di aver diffuso il cellulare della parte offesa per reazione rispetto alle reiterate molestie telefoniche, anche a sfondo sessuale, subite dall'imputato ad opera della parte offesa. La mancata acquisizione dei tabulati, relativa al telefono in uso all'imputato ma non a lui intestato, non ha consentito alla difesa di dimostrare la provocazione della parte offesa.  La Vodafone, in considerazione della assenza di titolarità del numero telefonico usato dall'imputato, aveva respinto la domanda del ricorrente di fornire i tabulati; quindi solo l'autorità giudiziaria poteva e doveva richiedere i tabulati in oggetto, in particolare per i messaggi SMS. Solo dalla lettura dei messaggi sarebbe emerso il comportamento biasimevole e petulante della parte offesa in danno dell'imputato, «un comportamento caratterizzato da profferte di natura sessuale sgradite ed offensive nei termini e nei modi, le quali sono giunte sulla citata utenza telefonica a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza soluzione di continuità, e con tanto di corredo fotografico a supporto».
La mancata acquisizione dei tabulati e del testo dei messaggi ha comportato una lesione del diritto di difesa. Le dichiarazioni della parte offesa, peraltro costituita parte civile, non hanno ricevuto un vaglio critico, che sarebbe emerso solo con i tabulati e il testo dei messaggi SMS. L'imputato del resto non conosceva la parte civile e ha dichiarato di aver trovato il suo numero a Bologna, e lo stesso De Ma. ha ammesso di aver cercato per primo il ricorrente. Del resto gli stessi messaggi spediti dal ricorrente alla parte civile (curati, sei malato) sono indicativi di una diversa ricostruzione della vicenda. Invero è il ricorrente ad aver subito molestie dalla parte civile, e non il contrario. Infine il ricorrente ha messo il telefono di De Ma. nella CHAT solo dopo un anno di pressanti messaggi e telefonate, «come gesto di estrema reazione temendo -ingenuamente - di adire le vie legali dopo essere stato edotto (con chiari fini intimidatori) dalla stessa parte civile della propria qualifica di legale affermato del foro di Cosenza».
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Relativamente alla mancata acquisizione dei tabulati, si deve rilevare che non è stata richiesta in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen.
La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, in relazione alla sua ampia confessione sull'elemento oggettivo del reato: «L'ammissione dell'imputato di aver inserito in CHAT il numero del cellulare, rappresenta invero prova confessoria del tutto affidabile per l'affermato giudizio di colpevolezza dell'appellante».
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme), come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 167, D.Lgs. 196/2003 (peraltro in relazione alla stessa confessione dell'imputato).
Il ricorrente ritiene però giustificato il suo comportamento in relazione alle pressanti e reiterate provocazioni (anche di natura sessuale) ricevute da parte del Pa. De Ma., per circa un anno. Provocazioni che non sarebbe riuscito a provare per la mancata acquisizione dei tabulati da parte del giudice di primo grado. Il ricorrente però non ha richiesto in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., ma ha solo prospettato un'assenza di prova sulla responsabilità per la mancanza dei tabulati. Invece in sede di legittimità propone il motivo dell'omessa assunzione di una prova decisiva richiesta in appello. Tale motivo (in assenza di una richiesta specifica di rinnovo dell'istruzione dibattimentale in appello) risulta inammissibile in sede di legittimità.
Comunque deve anche rilevarsi che la provocazione (per quanto grave e concreta) anche se fosse accertata non escluderebbe la configurabilità del reato in contestazione.
La ritorsione viene infatti prospettata non come attenuante (art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.: "L'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui") ma quale scriminante, come previsto dall'art. 599, cod. pen. per i soli reati ivi previsti (contro l'onore).
Nel reato in oggetto non è possibile applicare la scriminante della provocazione, in quanto il reato di cui all'art. 167, comma 1, d. Igs. 196/2003, tutela specificamente un bene costituzionalmente protetto, la riservatezza dei propri dati personali.
Né può essere sottaciuto il rilievo che, accogliendo la prospettazione del ricorrente, si finirebbe per legittimare la diffusione dei dati che si è inteso, invece, prevenire in modo assoluto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile De Ma. Pa. delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.