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Difensore impedito .. cornuto e mazziato? (Cass. 15739/19)

10 aprile 2019, Cassazione penale

In tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell’impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio.

In tema di abusi edilizio, il fatto che ci siano soggetti corresponsabili delle violazioni contestate può far venire meno la rilevanza penale della sua condotta.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 15 novembre 2018 – 10 aprile 2019, n. 15739
Presidente Aceto – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 29 giugno 2017, la Corte di Appello di Napoli ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Nola del 5 ottobre 2015, con cui l’imputato era stato condannato, anche alla riduzione in pristino e alla demolizione delle opere abusive, per i reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), artt. 64, 65, 71, 72, 83 e 85, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis. La Corte distrettuale ha riqualificato la violazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, e ha rideterminato la pena in diminuzione, in un anno di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda.

2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell’art. 420-ter c.p.p. nonché il vizio di motivazione con riferimento all’ordinanza 29 giugno 2017, anch’essa impugnata, con la quale il Tribunale aveva ritenuto non legittimo un impedimento del difensore, anche se sufficientemente documentato e tempestivamente segnalato; 2) vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, sul rilievo che l’imputato era uno dei coeredi della proprietaria e verosimilmente committente delle opere oggetto di contestazione, il quale non era stato rinvenuto sui luoghi al momento del sequestro, mentre per le opere vi era stata un’istanza di condono proveniente dalla defunta proprietaria; 3) vizi della motivazione in relazione alla valutazione di tale istanza di condono, che sarebbe stata erroneamente ritenuta riferita ad opere diverse.

Considerato in diritto

3. - Il ricorso è inammissibile.

3.1. - Il primo motivo di doglianza, riferito alla pretesa legittimità dell’impedimento del difensore per una delle udienze del giudice di primo grado, è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione di un profilo puramente fattuale. È sufficiente qui osservare che la Corte d’appello ha fornito sul punto una motivazione pienamente logica e coerente, laddove ha valorizzato la contiguità geografica tra gli uffici giudiziari nei quali il difensore aveva udienza lo stesso giorno, oltre alla circostanza che il processo nel diverso Tribunale di Nocera Inferiore non avesse particolari profili di urgenza. E deve ricordarsi che, in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell’impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, n. 237 54 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330 - 01).

3.2. - Anche quanto alla responsabilità penale, la prospettazione difensiva si risolve in una inammissibile critica alla valutazione operata dei giudici di merito sul piano fattuale. È sufficiente qui richiamare la motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale emerge che l’imputato si era recato sul luogo al momento del sequestro e aveva firmato, quale custode, il relativo verbale, senza indicare alcun elemento sua discolpa; nè l’eventualità che vi fossero anche altri soggetti corresponsabili delle violazioni contestate può far venire meno la rilevanza penale della sua condotta.

3.3. - Analoghe considerazioni valgono anche per il terzo motivo di ricorso, riferito alla valutazione dell’istanza di condono proveniente dalla defunta proprietaria. Sul punto non possono che richiamarsi le corrette considerazioni svolte dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato che tale istanza, presentata nel lontano 1987, riguardava opere diverse e precedenti rispetto a quelle oggetto del presente procedimento e che la sanatoria non era stata mai effettivamente rilasciata. Del tutto generica risulta, del resto, la prospettazione difensiva secondo cui l’istanza di sanatoria sarebbe stata richiamata non allo scopo di affermare che l’abuso era stato sanato ma al solo lo scopo di affermare che lo stesso era stato commesso dall’originaria proprietaria e non dall’imputato; tale prospettazione, basata su mere asserzioni, contrasta infatti con quanto rilevato sub 3.2.

4. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.