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Dichiarazioni rese nelle indagini possono bastare per condanna? (Cass.14243/16)

8 aprile 2016, Cassazione penale

Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari acquisite senza la possibilità di contraddittorio e prive di qualsiasi elemento di riscontro hanno un ridotto valore probatorio, costituisce una fonte ontologicamente meno affidabile e non è idoneo a fondare in via esclusiva o determinante la certezza processuale della responsabilità dell'imputato.

La mancata comparizione del testimone residente all'estero presuppone, nel caso in cui la notificazione non sia stata effettuata perchè il teste non è stato trovato all'indirizzo indicato, che siano compiuti tutti quegli accertamenti necessari e opportuni per potere individuare l'attuale domicilio, non essendo a tal fine sufficienti verifiche anagrafiche meramente formali, analoghe a quelle effettuate nel caso in esame.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(data ud. 26/11/2015) 08/04/2016, n. 14243


 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N.C.V., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza n. 36/2014 emessa il 28/01/2015 dalla Corte di appello di Roma;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 19/12/2013 il Tribunale per i minorenni di Roma condannava N.V.C. alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione, per il tentato omicidio mediante accoltellamento di V.A. provocato con cinque coltellate inferte al torace della vittima e il porto del relativo coltello, rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione e commessi a (OMISSIS).

2. Con sentenza emessa il 28/01/2015, sull'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento impugnato, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze emergeva che, intorno alle ore 23 dell'(OMISSIS), la persona offesa dal reato aveva avuto una discussione pacifica con un conoscente di nome V. - successivamente identificato per l'imputato - presso il locale (OMISSIS), finalizzata a chiarire un precedente diverbio avuto con lo stesso soggetto l'anno prima, conclusa la quale era tornato a casa, dove veniva raggiunto, trenta minuti dopo, dal fratello V.C..

Le ragioni che, in precedenza, avevano determinato l'insorgenza di contrasti personali tra V.A. e N.V.C. non venivano approfondite nelle sottostanti sentenze di merito, che si limitavano a riportare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sull'esistenza di preesistenti dissidi con l'imputato, precisando che, prima di essere accoltellato dal ricorrente, era intervenuto in soccorso del fratello dopo avere sentito urlare nei pressi della sua abitazione, temendo che il proprio congiunto potesse essere aggredito dai suoi connazionali.

A quel punto, V.A. scendeva dall'abitazione e veniva avvicinato da tre connazionali rumeni, giunti autonomamente sul posto, tra i quali riconosceva l'imputato, il quale si scagliava repentinamente contro di lui, estraendo dalla tasca destra dei pantaloni un coltello con cui lo colpiva al torace nel corso dell'aggressione.

Ne derivava una colluttazione a causa della quale entrambi i contendenti cadevano a terra e il N. colpiva il V., sferrando al suo indirizzo, con veemenza, diverse coltellate dal basso verso l'alto, delle quali cinque andavano a segno nella zona toracica. Subito dopo, l'imputato si dava alla fuga, mentre la persona offesa riusciva a mettersi in salvo, grazie all'intervento tempestivo del fratello.

Le cinque coltellate inferte alla zona toracica della persona offesa le procuravano lesioni multiple da taglio, in relazione alle quali veniva formulata con diagnosi "pneumotorace, lacerazione del parenchima polmonare, ferite da arma da taglio emicostato sinistro", che venivano refertate dall'Aurelia Hospital di (OMISSIS), come da cartella clinica di pronto soccorso n. (OMISSIS).

Nell'immediatezza dei fatti, la ricostruzione dell'accaduto veniva chiarita grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che venivano parzialmente confermate dal fratello, il quale riferiva di non avere visto il coltello e di non essere riuscito a individuare chi avesse sferrato i fendenti lesivi, essendo presenti anche altri connazionali che, senza intervenire, avevano formato un capannello intorno al congiunto e all'imputato, nel quale tentava di inserirsi allo scopo di dividere i contendenti.

L'identificazione dell'imputato, invece, veniva consentita dalla persona offesa che, nell'immediatezza del ricovero in prognosi riservata presso l'Aurelia Hospital di (OMISSIS), forniva il numero dell'utenza cellulare del suo aggressore, che risultava intestato al padre del ricorrente, N.I., attraverso il quale si riusciva a identificare il figlio.

Dopo l'identificazione, le forze dell'ordine eseguivano una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato, dove rinvenivano un paio di jeans ancora intrisi di sangue e una maglietta strappata, che venivano successivamente riconosciuti in fotografia dalla persona offesa e dal fratello come gli indumenti indossati dal N. la sera dell'aggressione. Su tali indumenti venivano repertati campioni di sangue, che venivano ritenuti compatibili con quelli della vittima sulla scorta degli accertamenti genetici eseguiti nel corso delle indagini preliminari.

Inoltre, entrambi i fratelli V., in sede di individuazione fotografica, riconoscevano l'imputato quale autore del reato che era stato denunciato nell'immediatezza dei fatti da V.A..

Venivano, quindi, eseguiti accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., svolti dal prof. A.G., il quale evidenziava come la vittima era stata attinta da cinque coltellate, localizzate nelle regione toracica laterale sinistra, in conseguenza delle quali veniva ricoverato d'urgenza con prognosi riservata, che erano state provocate da un'arma da taglio, dotata di punta e con un margine tagliente.

All'esito di tali verifiche medico-legali, il prof. A. evidenziava che le lesioni prodotte dovevano ritenersi di particolare gravità, in ragione del fatto che il coltello penetrava nella cavità toracica della persona offesa dal reato, lesionando il polmone sinistro e determinando uno pneumotorace omolaterale che, in assenza dell'intervento d'urgenza al quale veniva sottoposta la vittima dopo il suo ricovero ospedaliero, avrebbero determinato l'arresto cardiaco e la morte della vittima.

Dopo l'arresto, l'imputato veniva sottoposto a interrogatorio, affermando di essersi limitato a picchiarsi con la persona offesa, con la quale si era scambiato alcuni pugni durante la colluttazione e non fornendo alcuna spiegazione plausibile in ordine alle tracce di sangue di cui risultavano impregnati gli indumenti sequestrati presso la sua abitazione, nonostante la loro compatibilità genetica con la vittima, attestata dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini preliminari.

Tuttavia, la versione dei fatti fornita dal N. non veniva ritenuta credibile dalle sottostanti sentenze di merito, non essendo supportata dalle emergenze processuali, le quali, al contrario, sconfessavano la dinamica dei fatti descritta dall'imputato, che del resto risultava riscontrata dagli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti dal prof. A..

Sulla scorta di tale compendio probatorio, V.C.N. veniva condannato alla pena di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, proponendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione all'art. 512 c.p.p., art. 111 Cost., commi 3 e 4, art. 6, comma 3, CEDU, con riferimento all'illegittimità dell'acquisizione e della conseguente utilizzazione processuale della denuncia e delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa V.A. e dal teste V.C., cui andava ulteriormente correlata l'illegittimità del riconoscimento fotografico effettuato dagli stessi soggetti nel corso delle indagini preliminari.

Si deduceva, in particolare, che l'illegittimità dell'acquisizione della denuncia, delle sommarie e del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa V.A. e dal teste V.C. discendeva dalla loro condizione di irreperibilità, certamente prevedibile al momento dell'assunzione di tali dichiarazioni.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione all'art. 526 c.p.p., comma 1, art. 111 c.p.p., commi 3 e 4, art. 6, comma 3, CEDU, con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa V.A. e dal teste V.C., in conseguenza del fatto che tali soggetti si sottraevano volontariamente al contraddittorio tra le parti, in violazione dei principi del giusto processo.

Si deduceva, in particolare, che i principi sul giusto processo, che dovevano sovrintendere all'acquisizione dibattimentale delle dichiarazioni rese da V.A. e dal teste V.C., così come reinterpretati alla luce della giurisprudenza comunitaria formatasi sull'art. 6 CEDU, non consentivano la formulazione di un giudizio di responsabilità penale del N. fondato sulle dichiarazioni di due testi che si sottraevano consapevolmente all'esame nel contraddittorio tra le parti.

Nemmeno, per altro verso, era possibile svalutare la pregnanza probatoria delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai fratelli V., atteso che l'impianto probatorio delle sottostanti sentenze di merito si fondava, quasi esclusivamente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, alle quali venivano correlate le dichiarazioni del fratello, rispetto alle quali gli accertamenti genetici eseguiti sugli indumenti sequestrati presso l'abitazione del N. si ponevano in un rapporto di evidente subordinazione, risultando sprovvisti di autonoma valenza processuale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, con specifico riferimento ai seguenti passaggi argomentativi della sentenza impugnata: l'omessa motivazione della sentenza sui punti decisivi della vicenda delittuosa, riguardanti la dinamica dell'accoltellamento e l'elemento oggettivo del reato contestato al N. al capo A) della rubrica; il travisamento della prova sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato V.A. e dal teste V.C. nel corso delle indagini preliminari, tra loro palesemente incompatibili, a fronte dell'insufficienza delle dichiarazioni della vittima a fondare un giudizio di colpevolezza dell'imputato; il mancato ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato dell'arma da taglio utilizzata per attentare alla vita della persona offesa dal reato; l'individuazione del movente che avrebbe spinto il N. ad accoltellare la persona offesa, atteso che, in seguito alla discussione svoltasi presso il locale (OMISSIS), i rapporti tra il ricorrente e la vittima si erano rasserenati.

In questo ambito, si evidenziava ulteriormente che la sentenza impugnata valutava in modo incongruo le dichiarazioni rese da V. C. nelle sommarie informazioni testimoniali del 09/04/2011, laddove affermava di non avere visto nessuno dei contendenti impugnare il coltello con cui veniva ferito il fratello. Ne conseguiva che la Corte territoriale, allo scopo di fornire una giustificazione logica alla specifica doglianza espressa nei motivi di appello secondo cui la versione dei fatti, scarsamente compatibile, fornita dai due dichiaranti sulla dinamica dell'accoltellamento avrebbe minato il giudizio di attendibilità dell'uno o di entrambi i soggetti - incorreva in un palese travisamento del materiale probatorio esaminato, utilizzando una fonte di prova testimoniale inesistente.

Con il quarto motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione all'inquadramento quale tentato omicidio dell'ipotesi delittuosa contestata al N. ai sensi degli artt. 110, 56 e 575 c.p., cui andava correlata l'ulteriore censura costituita dalla mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali.

Sotto il primo profilo, la difesa del N. evidenziava che, nel caso di specie, non era stata acquisita la prova dell'elemento soggettivo del tentato omicidio contestato all'imputato, in relazione al quale gli elementi probatori non consentivano di affermare, nemmeno ipoteticamente, che la sua condotta fosse univocamente orientata a provocare la morte della persona offesa, mediante le coltellate inferte nel corso della colluttazione nella quale entrambi i soggetti risultavano consapevolmente coinvolti.

Sotto il secondo profilo, la difesa del N. evidenziava che, nel caso di in esame, la riqualificazione dei fatti si imponeva in conseguenza della mancata individuazione dello strumento con il quale V.A. era stato ferito, che non consentiva di affermare con certezza nè la ricorrenza del tentato omicidio contestato al capo A), nè la sussistenza del porto dell'arma da taglio utilizzata per eseguire il ferimento contestato al capo B).

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei termini di cui appresso.

Deve, innanzitutto, rilevarsi la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si deduceva violazione di legge, in relazione all'art. 512 c.p.p., art. 111 Cost., commi 3 e 4, art. 6, comma 3, CEDU, in riferimento alle ricerche effettuate dal pubblico ministero per rintracciare la persona offesa V.A. e dal teste V. C., che non potevano ritenersi adeguate rispetto alla loro condizione di irreperibilità, nei termini attestati dal verbale di vane ricerche depositato all'udienza dibattimentale del 04/04/2013, così come richiamati a pagina 3 della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, le sottostanti sentenze non valutavano correttamente i presupposti legittimanti l'acquisizione delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da V.A. e V.C. ai sensi dell'art. 512 c.p.p. - anche tenuto conto della condizione comunitaria di cittadini rumeni dei due testimoni del tutto pretermessa dai giudici di merito - che dovevano essere vagliati conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: "Ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia praticato ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso" (cfr. Sez. 1, n. 46010 del 06/11/2014, D'Agostino, Rv. 261265).

Il rispetto di tali parametri ermeneutici, certamente disattesi nel caso in esame, discende dall'arresto delle Sezioni unite, adottato in materia di acquisizione mediante lettura dibattimentale ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, secondo il quale: "Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p., per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959" (cfr. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250197).

In questa cornice, la mancata comparizione del testimone residente all'estero - condizione certamente ricorrente con riferimento ai fratelli V. attesi gli esiti negativi delle verifiche anagrafiche sul territorio italiano attestate dal verbale di vane ricerche depositato all'udienza del 04/04/2013 - è un comportamento che può conseguire solo a una citazione andata a buon fine, che presuppone che gli sia stato correttamente citato, nelle forme imposte dalle peculiarità del caso in esame, tra le quali devono eventualmente comprendersi anche quelle della rogatoria internazionale.

Inoltre, la mancata comparizione del testimone residente all'estero presuppone, nel caso in cui la notificazione non sia stata effettuata perchè il teste non è stato trovato all'indirizzo indicato, che siano compiuti tutti quegli accertamenti necessari e opportuni per potere individuare l'attuale domicilio, non essendo a tal fine sufficienti verifiche anagrafiche meramente formali, analoghe a quelle effettuate nel caso in esame.

Nè potrebbe essere diversamente, atteso che il rispetto dell'art. 111 Cost., oltre che dell'art. 6 CEDU, esige che l'eventuale irreperibilità di un soggetto non possa essere ritenuta solo sulla base di un accertamento burocratico, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o si limiti alle risultanze anagrafiche, ma debba conseguire a una verifica rigorosa che comporti l'adempimento, da parte del giudice, dell'obbligo di fare tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante (cfr. Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470).

D'altra parte, l'art. 111, comma 5, Cost., evidenzia la necessità che l'impossibilità oggettiva sia accertata, facendo chiaro riferimento a un'attività di verifica del giudice complessa, articolata e argomentata, che impone di vagliare tutte le possibilità di cui si dispone per assicurare la presenza della fonte dichiarativa. Ne consegue che non possono essere ritenuti sufficienti il difetto di notificazione o le risultanze anagrafiche, ma occorrono rigorose e accurate ricerche - se del caso effettuate anche in campo internazionale - tali da consentire di affermare con certezza l'irreperibilità del teste e l'impossibilità del suo esame in contraddittorio.

Si tratta, del resto, di un'interpretazione conforme anche alla giurisprudenza comunitaria che ha affermato ripetutamente che, ai fini dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, l'autorità giudiziaria deve porre in essere procedure ragionevoli per tentare di identificare la residenza di un testimone importante che l'accusato non ha potuto interrogare, con grave pregiudizio delle sue irrinunciabili prerogative difensive.

Peraltro, se si applica la regola che devono essere effettuate accuratamente tutte le verifiche possibili per individuare il teste, quantomeno sul piano comunitario, la sua irreperibilità dovrebbe costituire un evento infrequente, considerati gli attuali strumenti di indagine e i doveri di segnalazione e di iscrizione in registri pubblici. Nel caso in esame, pertanto, non si potevano ritenere irreperibili i testi V.A. e V.C. sulla base di una ricerca meramente burocratica ed effettuata sul solo territorio italiano, senza l'attivazione di alcun meccanismo di ricerca sul piano internazionale, certamente facilitato dalla loro condizione comunitaria di cittadini rumeni, ingiustificatamente trascurata nei sottostanti giudizi di merito.

La conferma di quanto si sta affermando, a ben vedere, ci proviene dalla motivazione utilizzata nello stesso provvedimento impugnato, laddove, nelle pagine 3 e 4, si richiamavano gli accertamenti eseguiti per reperire i fratelli V. - condotti esclusivamente sul territorio italiano in evidente violazione dei parametri ermeneutici che si sono richiamati - e senza alcuna ricerca sul territorio rumeno, pur essendo evidente la necessità e la praticabilità di una di tale soluzione operativa, per la condizione di cittadini comunitari degli stessi testi.

Sul punto, vale la pena richiamare integralmente il passaggio argomentativo in questione, nel quale la Corte territoriale, senza avere individuato preliminarmente l'effettiva residenza dei due testi, si limitava ad affermare: "Ai fini della ritenuta irreperibilità, sulla base del verbale di vane ricerche depositato all'udienza del 4.4.2013, risulta altresì compiuto il tentativo di rintraccio dei due fratelli V. presso l'ufficio anagrafe del Comune di (OMISSIS) (località di residenza indicata), presso il domicilio di via (OMISSIS), fornito da entrambi i fratelli e presso il quale la parte offesa era stata rintracciata in occasione della consulenza tecnica, presso le rispettive utenze telefoniche fornite all'atto della denuncia e delle sommarie informazioni, risultate irraggiungibili, presso la banca dati delle forze dell'ordine e previa verifica negativa di eventuali restrizioni in istituti penitenziari".

Queste ragioni processuali impongono di ritenere fondata la doglianza difensiva esaminata, con conseguente illegittimità dell'acquisizione delle pregresse dichiarazioni dei fratelli V..

2. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, (che si esamina per completezza per l'ipotesi di persistente irreperibilità dei soggetti predetti e conseguente legittima acquisibilità delle loro pregresse dichiarazioni) relativo all'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa V. A. e dal teste V.C., per violazione dei principi del giusto processo, richiamati in relazione all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, art. 111 c.p.p., commi 3 e 4, art. 6, comma 3, CEDU.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, richiamando la formulazione dell'art. 111 Cost., comma 4, pone un limite esplicito all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio, in relazione al quale occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nell'ambito della pronuncia esaminata nel paragrafo precedente, secondo cui: "Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale" (cfr. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250199).

Si consideri, in proposito, che l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, è stato introdotto dalla L. 10 marzo 2001, n. 63, art. 19, in linea con la previsione dell'art. 111 Cost., comma 4, che ha reso espliciti a livello costituzionale i principi del giusto processo enunciati dall'art. 6 CEDU, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria nel corso dell'ultimo ventennio. Sarebbe, quindi, incongruo ritenere che il legislatore italiano, proprio nel momento in cui ha operato una revisione sistematica della previsione dell'art. 111 Cost., allo scopo di introdurvi i principi convenzionali sul giusto processo, abbia invece mantenuto in vigore una norma incompatibile con quella convenzionale.

Ne deriva che la differenza di formulazione rispetto alla norma dell'art. 6 CEDU non può essere intesa nel senso di una volontà del legislatore italiano di impedire l'applicazione della regola convenzionale in materia di garanzie del contraddittorio. La diversità di articolazione delle norme, del resto, non esclude che le stesse costituiscano applicazione di un identico o analogo principio generale, finalizzato ad affermare un rigoroso criterio di valutazione delle dichiarazioni dei soggetti che la difesa non ha mai avuto la possibilità di esaminare e a eliminare ovvero a limitare statuizioni di condanna fondate esclusivamente su tali dichiarazioni (Sez. 2, sent. n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238198).

In questa cornice ermeneutica, il criterio di valutazione affermato dall'art. 6 CEDU si integra necessariamente con gli altri criteri di valutazione elaborati dall'ordinamento processuale italiano, imponendo un'interpretazione sistematica del principio del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio consacrata nell'art. 533 c.p.p., comma 1. Ne consegue che il dato probatorio costituito da dichiarazioni - analoghe a quelle rese nel corso delle indagini preliminari da V.A. e V. C. - acquisite senza la possibilità di contraddittorio e prive di qualsiasi elemento di riscontro, ha un ridotto valore probatorio, costituisce una fonte ontologicamente meno affidabile e non è idoneo a fondare in via esclusiva o determinante la certezza processuale della responsabilità dell'imputato.

Nel caso in esame, per l'ipotesi di corretta acquisibilità delle pregresse dichiarazioni dei fratelli V., diventa imprescindibile correlarle con le altre emergenze processuali, al fine di verificare se possa pervenirsi - tenuto conto dei limiti della loro rilevanza nel senso detto - a una corretta affermazione di responsabilità dell'imputato.

Queste ragioni processuali impongono di ritenere fondata la doglianza in esame.

3. Per tutto quanto si è detto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, che dovrà essere effettuato in conformità dei parametri ermeneutici che si sono enunciati nei paragrafi precedenti.

Restano, invece, assorbite nei due motivi di ricorso oggetto di accoglimento le ulteriori doglianze difensive - afferenti all'inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente e alla ricostruzione della dinamica dell'accoltellamento oggetto di contestazione - la cui disamina presuppone la risoluzione delle censure processuali esaminate nei paragrafi 1 e 2.

Deve, infine, rilevarsi che la condizioni di minorenne di N. V.C. impone, in caso di diffusione del presente provvedimento penale, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 32, in quanto disposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 32, in quanto disposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2016