51 grammi di cocaina pari a 141 dosi singole non sono fatto di lieve entità, dato che il fatto lieve ricorre solo in caso di minima offensività della condotta, in considerazione dal dato qualitativo e quantitativo e degli altri parametri indicati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, se uno degli indici previsti dalla legge risulta negativamente assorbente, ogni altra valutazione non rileva.
Corte di Cassazione
sez. VI, sentenza 22 giugno ? 19 settembre, n. 38758
Ritenuto in fatto
1. II Giudice per l'udienza preliminare dei Tribunale di Trani ha condannato D.F.R. e A.T. R. per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere illecitamente detenuto 51 grammi di cocaina dai quali, stante il principio attivo di mg 1667, risultano ricavabili 141 dosi singole, riconoscendo a entrambi le circostanze attenuanti generiche (per D.F. prevalenti sulla recidiva). La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2841 del 15/10/2015, in parziale riforma della prima decisione, ha ridotto la pena escludendo la continuazione ritenuta nei confronti di D.F..
2. Nei ricorsi - distinti ma dai contenuti identici - presentati nell'interesse di D.F. e R. si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) nell'escludere la riqualificazione dei fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990; b) nel non concedere nel massimo la riduzione della pena ex art. 62-bis cod. pen..
Considerato in diritto
1. La fattispecie del fatto di lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività della condotta, in considerazione dal dato qualitativo e quantitativo e degli altri parametri indicati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, se uno degli indici previsti dalla legge risulta negativamente assorbente, ogni altra valutazione non rileva (Sez. Un., n.135737 del 24/06/200, Rv.247911; Sez.3, n.23945 del 29/04/2015, Rv.263651).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la lieve entità dei fatto considerando la consistente quantità dello stupefacente, le "allarmanti e preordinate modalità 'organizzative' della attività di spaccio, della attrezzatura rinvenuta e della suddivisione 'professionale' della sostanza", le "già concesse attenuanti generiche, con effetto di diminuzione della pena". Sebbene incongrua nel collegare l'esclusione della fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 anche all'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza non ha mancato di utilizzare - in termini non incongruamente riferibili alla fattispecie concreta - i parametri legislativi sopra richiamati. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. II riconoscimento delle attenuanti generiche è lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve solo fare comprendere la sua valutazione sull'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità dei reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 4/11/2004, Rv.230591), anche implicitamente o con formule sintetiche (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). A fortiori, la quantificazione della riduzione della pena che ne deriva è valutazione discrezionale che il giudice, nel caso in esame, ha motivato (pag. 4) con riferimento alla gravità dei fatto ("consistente quantità dello stupefacente", "allarmanti e preordinate modalità organizzative dello spaccio"....), peraltro confermando per D.F. le attenuanti generiche "bilanciate in prevalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva specifica", il che ben può condurre a un contenerne la valenza ai fini della riduzione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.