Se un detenuto, che ha manifestato propositi suiciderai all'atto dell'arresto, non viene sottoposto ad alcuna osservazione funzionale a verificarne la capacità di affrontare adeguatamente lo stato di restrizione, viene violato il principio generale del neminem ledere con responsabilità per il suicidio del carcere.
E' prevedibile ed prevenibile il suicidio annunciato, sicché c'è nesso causale tra il comportamento omissivo dell'amministrazione penitenziaria in punto sorveglianza e l'evento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 luglio – 30 novembre 2018, n. 30985
Presidente Travaglino – Relatore Moscarini
Fatti di causa
Con atto di citazione del 21/8/2009 Fr. Gi. e Do. Lo Mu., in proprio e in qualità di genitori di Yl. Gi., An. e De. Gi., esposero che il loro congiunto, Sa. Gi., all'atto di esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in data 27/6/2009, aveva dichiarato la propria intenzione di suicidarsi e che, nonostante la gravità della situazione, non veniva sottoposto a nessuna vigilanza speciale (guardato a vista) né posto in regime comune, come richiesto dal giudice di turno, di guisa che non trovava impedimenti a porre in essere il suo proposito suicidano, e si impiccava all'interno della propria cella con un cappio formato da lenzuola nelle prime ore del 28/6/2009.
I congiunti agirono per sentir pronunciare la responsabilità del Ministero della Giustizia per omessa vigilanza e per sentir pronunciare la condanna del medesimo al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 30/10/2013, accolse la domanda, condannando il Ministero a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di Do. Lo Mu. la somma di Euro 195.696,00, in favore di Fr. Gi. la somma di Euro 179.388,00, in favore di Yl. Gi. la somma di Euro 179.388,00, in favore di Do. Lo Mu., quale esercente la potestà genitoriale sui minori An. e De. Gi., la somma di Euro 163.080,00 per ciascuno dei figli, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e pagamento delle spese del giudizio.
La Corte d'Appello di Catanzaro, adita dal Ministero, ha accolto l'appello, ritenendo che l'evento non fosse né prevedibile né prevenibile di guisa che il nesso causale tra il comportamento dell'amministrazione penitenziaria e la morte del Gi. doveva ritenersi interrotto dall'eccezionalità dell'evento.
La Corte territoriale ha dato conto del fatto che, nonostante non si evidenziassero ragioni di rischio, il detenuto era stato sottoposto al regime di "grande sorveglianza" (guardato a vista ogni 20 minuti), che non potesse ravvisarsi la fonte dell'obbligo giuridico, generico o specifico, in capo all'Amministrazione penitenziaria di impedire eventi consapevoli e volontari, che in base ad una valutazione del più probabile che non, e della causalità adeguata non era ravvisabile un obbligo specifico di sorveglianza, colposamente omesso nel caso di specie; che il colloquio psicoterapico era stato svolto senza esiti apprezzabili, e che il detenuto era stato provvisoriamente alloggiato in una cella singola in attesa di definitiva destinazione. Conclusivamente la Corte territoriale ha accolto l'appello rigettando l'originaria domanda.
Avverso la sentenza Fr., Yl., An. e De. Gi. e Do. Lo Mu. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo (violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui essa attesta che i fatti si siano svolti secondo le modalità riferite dal personale del Penitenziario di Vibo Valentia ritenute non contestate dalle parti.
Il ricorso, da parte del giudice, al principio di non contestazione sarebbe del tutto illegittimo in quanto privo di riscontri adeguati. In base all'art. 115 c.p.c. salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati. Il giudice avrebbe dovuto rilevare che non era sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che sia esplicitamente ammesso o che la parte abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni del tutto incompatibili con il suo disconoscimento.
I ricorrenti hanno sempre contestato, fin dal primo grado del giudizio, la ricostruzione dei fatti quale proposta dal Ministero sicché mai avrebbe potuto trovare applicazione il principio di non contestazione. La situazione del Gi., nonostante i dichiarati intenti suicidari, fu grandemente sottovalutata dal personale dell'istituto penitenziario il quale omise di disporne la restrizione "in comune", nonostante il giudice di sorveglianza avesse disposto in tale senso, ed omise altresì un "controllo a vista", quale sarebbe stato richiesto a seguito delle dichiarazioni suicidane del Gi..
2. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza impugnata in cui si esclude la sussistenza di responsabilità in capo ai dipendenti del penitenziario di Vibo Valentia sulla scorta di dichiarazioni rese da questi ultimi in proprio favore) censurano la sentenza nella parte in cui la medesima avrebbe consentito al personale del penitenziario di Vibo Valentia di avvalersi quali elementi di prova a proprio favore di dichiarazioni da loro stessi rese, in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 2697, comma 2 c.c..
1/2. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi fondati. In effetti la sentenza ha errato sia nel basare le proprie statuizioni sul principio di non contestazione sia nel valorizzare le dichiarazioni rese dal personale della struttura penitenziaria che aveva tutto l'interesse ad escludere ogni addebito di responsabilità per quanto avvenuto.
E' infatti evidente che, in considerazione della circostanza che i congiunti del suicida avevano sempre contestato la ricostruzione dei fatti quale proposta dal personale dell'amministrazione penitenziaria, il giudice non avrebbe potuto né far riferimento al principio di non contestazione né valorizzare le dichiarazioni degli unici testi aventi un interesse proprio a far constare il proprio comportamento diligente (Cfr. Cass., L. n. 17358 del 23/7/2010: "L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi").
3. Con il terzo motivo (violazione dell'art. 23 D.P.R. n. 230/2000, dell'art. 655 c.p.p. nonché degli artt. 2043 e/o 2050 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) censurano il capo di sentenza che ha escluso la presenza di norme giuridiche specifiche vincolanti il comportamento e la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, la cui omissione sarebbe gravemente colposa.
In particolare i ricorrenti assumono la violazione dell'art. 655 c.p.p. e art. 23.co. 2 D.P.R. n. 230/2000 in quanto il pubblico ministero, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, aveva espressamente statuito che il Gi. fosse detenuto in "regime comune".
In secondo luogo il detenuto non fu sottoposto ad alcuna osservazione funzionale a verificarne la capacità di affrontare adeguatamente lo stato di restrizione, non essendo presenti, all'atto del suo ingresso in carcere, né lo psicologo né l'educatore, di guisa che deve essere considerato violato il principio generale del neminem ledere.
Il motivo è fondato: non può ragionevolmente affermarsi, nella specie, sembra che l'amministrazione penitenziaria abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento, né che non sussistessero obblighi derivanti da specifiche norme giuridiche.
L'art. 23 del D.P.R. n. 230 del 2000 dispone espressamente "Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'art. 29". Il Gi. non fu sottoposto ad alcuna osservazione funzionale a verificarne la capacità di affrontare adeguatamente lo stato di restrizione e ciò in quanto al momento dell'ingresso in carcere non c'erano né l'educatore né lo psicologo e questa pur decisiva circostanza non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale.
4. Con il quarto motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n.ro 5 laddove il giudice di appello omette di pronunciarsi sulla mancata ottemperanza all'ordine del Pubblico Ministero di sottoporre il detenuto a regime di detenzione in comune) censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare la mancata ottemperanza all'ordine del magistrato di sorveglianza di disporre la carcerazione del Gi. in regime "comune". Il giudice d'appello, pur dando atto dell'esistenza di una specifica disposizione del Pubblico Ministero che imponeva il regime di detenzione comune e, nonostante sul punto vi fosse stata ampia discussione tra le parti, in motivazione tralascia del tutto la circostanza che, se tenuta in debito conto, avrebbe comportato un diverso esito della controversia. Il motivo è fondato. E' incontestabile, sul piano causale, che, ove il Gi. fosse stato sottoposto a regime di detenzione comune, come peraltro espressamente richiesto dal pubblico ministero, i suoi intenti suicidari sarebbero stati impediti o comunque resi di assai più ardua realizzazione dalla presenza di altri detenuti.
5. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.