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Custodia cautelare estradizionale, come impugnarla? (Cass. 6276/96)

20 gennaio 1996, Cassazione penale

Avverso il provvedimento della Corte d'Appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge: detto vizio inerisce alla legittimità del citato provvedimento e non riguarda le incombenze successive all'emanazione e all'esecuzione dello stesso.

 

Cassazione penale 

Sez. I, Sent., (data ud. 05/12/1995) 24/01/1996, n. 6276
 

Dott. Renato TERESI Presidente

" Bruno SACCUCCI Consigliere

" Angelo VANCHERI "

" Vito LA GIOA "

" Stefano CAMPO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) B n. **, 1968 a Tirana;

2) alias A **, 1968 a Shjak-Durazzo;

avverso ordinanza del 7 giugno 1995 Corte Appello di Milano;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Campo Stefano;

lette le conclusioni del P.M. Dr. V. Esposito, che chiede il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 7 giugno 1995 la Corte d'Appello di Milano disponeva, ai sensi dell'art. 715 c.p.p., l'applicazione in via provvisoria al cittadino albanese Balias A la misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dal competente Procuratore generale, ricorrendone tutte le condizioni di cui al citato art. 715 ed essendo quella applicata l'unica misura adeguata alla gravità dell'imputazione (concorso in omicidio volontario plurimo, così come specificato nella richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania) ed al sussistente pericolo di fuga.

2. Ricorre per cassazione il B alias A, il quale denuncia violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 717, comma 1, c.p.p.), in quanto il giudice procedente ha omesso, nei cinque giorni di esecuzione della misura, di procedere alla sua identificazione e a raccoglierne l'eventuale consenso all'estradizione, né egli è stato mai invitato a nominare un difensore, come disposto dall'art. 717, comma 2, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

Ai sensi dell'art. 179 c.p.p. avverso il provvedimento della Corte d'Appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge.

Detto vizio inerisce alla legittimità del citato provvedimento e non riguarda le incombenze successive all'emanazione e all'esecuzione dello stesso, di cui è cenno nell'art. 717 c.p.p. e dei quali oggi viene denunciata l'omissione dal ricorrente.

Infatti, ai sensi dell'art. 718 c.p.p., l'eventuale sussistenza delle denunciate omissioni va fatta valere dall'interessato innanzi alla stessa Corte d'Appello in sede di richiesta della revoca della misura eseguita.

Conseguentemente l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 606 c.p.p. con ogni ulteriore effetto di legge, come meglio indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 1996.