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Copia di database informatici è reato? (Cass. 220/20)

8 gennaio 2020, Cassazione penale

E' reato trasferire una banca dati contenente gli indirizzi (da utilizzare per l'invio, via mail, di oroscopi personalizzati e di altre comunicazioni commerciali), ma il concorso va dimostrato. 

Corte di Cassazione 

Sez. III, Sent., (ud. 30/10/2019) 08-01-2020, n. 220

SENTENZA

sui ricorsi proposti dalle parti civili: L.& L. Holdings s.r.l., con sede in (OMISSIS); L.& L. Communications Ltd., con sede in (OMISSIS); nel procedimento a carico di: B.M.K., nata in (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili, avv. GG per L.& L. Holdings s.r.l e avv. MB per L.& L. Communications Ltd. entrambi del foro di Milano, che hanno concluso chiedendo per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato e appellata dal pubblico ministero e dalle parti civili, che aveva assolto B.M.K. per non aver commesso il fatto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 110 e art. 171-bis, comma 2, a lei contestato per avere trasferito, in concorso con L.M., giudicato separatamente, al fine di trarne profitto, su altro supporto il contenuto della banca dati appartenente alla L.& L. Holdings s.r.l. poi conferito alla L.& L. Communications Ltd. e contenente gli indirizzi da utilizzare per l'invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing (invio di oroscopi personalizzati e di altre comunicazioni commerciali) in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, e per averne eseguito l'estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della medesima legge.

2. Avverso l'indicata sentenza, le parti civili L.& L. Holdings s.r.l. e L.& L. Communications Ltd., per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata prova del concorso dell'imputata. Le parti civili ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che dalle e-mails rinvenute nelle postazioni informatiche degli ex dipendenti della L.& L. non risulti comprovata l'esistenza di un accordo illecito tra L., F. e la B. per la commissione di reati informatici, laddove sarebbe del tutto evidente il ruolo attivo assunto dalla B. nella fase sia costitutiva, sia organizzativa della società concorrente Adglamor, come provato dalle conversazioni recuperate sul pc dei dipendenti (del 14/11/2012 e del 5/11/2012) e dalle dichiarazioni rese da La. nel corso del procedimento a suo carico, avendo costui affermato di aver preso la decisione di lasciare la L.& L. a seguito di un'offerta della B.. Si sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, gli organizzatori della nuova società si sarebbero accordati per l'utilizzo della banca dati di L.& L., essendo del tutto illogico ritenere che la società Adglamor, costituita con un capitale sociale di 10.000 Euro, potesse disporre di una banca dati di decine di milioni di utenti a soli due mesi dalla data di costituzione, oppure che il La. potesse aver costituito di sua iniziativa una banca dati di oltre 40 milioni di utenti o che potesse averne acquisito in modo legittimo il possesso. Ad avviso delle ricorrenti, pertanto, sarebbe del tutto logico che il La. si sia accordato con la B. prima di licenziarsi per sottrarre il database da utilizzare nella nuova società.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in relazione al concorso della B. nella condotta di reimpiego della banca dati. Assumono le ricorrenti che la B. avrebbe sottratto e trasferito la copia illecita della banca dati nel server di Adglamor, in quanto il database della L.& L. sarebbe stato utilizzato sino al 20/02/2014, allorchè iniziò l'azione civile intentata da L.& L.. Dalla consulenza del Dott. C. (allegata al ricorso) risulterebbe infatti comprovato il concorso morale e materiale della B. nell'attività illecita, come si desumerebbe dalle conversazioni indicate alle p. 75 e ss., e, in particolare, da quella contenuta nel riscontro 52, da cui emergerebbe che l'imputata si accorda per non usare più il database da 2,5 milioni di e-mail di Hector perchè risultato inaffidabile e di utilizzare esclusivamente i 40 milioni di indirizzi contenuti nel database della L.& L.. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in merito alla mancata assunzione di una prova ex art. 603 c.p.p., comma 2. Sostengono le ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata ex art. 603 c.p.p., comma 2, essendo le prove richieste sopravvenute alla sentenza di primo grado, in quanto la deposizione di La. è stata resa nell'udienza dell'8/05/2018, quindi successivamente alla sentenza di primo grado, emessa il 15/11/2017.

3. In data 11/10/20119 il difensore dell'imputata ha depositato memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

 Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile perchè reitera le medesime doglianze già dedotte e vagliate in entrambi i gradi del giudizio di merito e che sono state disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali. 

2. In premessa, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). 

3. Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò nè alla ricostruzione dei fatti, nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). 

4. Vale osservare, infine, che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di assoluzione dell'imputata, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, agli indicati limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

5. Così definito il perimetro del controllo affidato a questa Corte di legittimità, i primi due motivi di ricorso, intimamente connessi e perciò esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, perchè, deducendo formalmente il vizio di un'illogicità manifesta della motivazione, surrettiziamente tendono a proporre una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella operata dai giudici di merito con un percorso argomentativo esente da illogicità manifeste. 

6. La Corte territoriale, infatti, nel solco tracciato da giudice di primo grado, ha evidenziato che, sulla base dei dati probatori acquisiti al processo, risulta soltanto che la B. abbia partecipato alla fase preparatoria della costituzione della Adglamor, perfezionata il 27/02/2013 da parte di tre soci (tra cui F.A., all'epoca compagno dell'imputata), mentre le chat del novembre 2012 (datate 5, 13 e 14), per un verso, hanno un contenuto neutro rispetto alla prova di una partecipazione dell'imputata, anche solo morale", quale determinatrice o istigatrice, ai reati per cui è processo (emergendo che la B. e il La. discutessero della denominazione della nuova società, dell'aumento di retribuzione offerto al L. per convincerlo a lavorare per la costituenda Adglamor, della necessità di partire subito per massimizzare i guadagni), e, per altro verso - e soprattutto - sono di quasi tre mesi precedenti alla sottrazione del database della L.& L.. Dato, quest'ultimo, di particolare significato, in quanto nel momento in cui si era deciso di dar vita a una nuova società, evidentemente si erano già individuate le risorse e i mezzi per iniziare e proseguire la nuova attività. 

7. La Corte d'appello, inoltre, ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che la prova del concorso dell'imputata sia desumibile dalle nuove comunicazioni riportate nella relazione C.- Fe. prodotta dalla difesa delle parti civili e acquisita ex art. 603 c.p.p., comma 2.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il compendio complessivo delle comunicazioni e-mail dimostri unicamente che il La. sapesse dell'intenzione di F.- B. di costituire una nuova società, alla quale era interessato come propria opportunità di crescita professionale, senza tuttavia comprovare l'esistenza di un coinvolgimento nella commissione di reati informatici e la duplicazione della banca dati della L.& L.. A fronte dell'assenza di prova di un accordo illecito, la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, che il La. avrebbe ben potuto rassicurare l'imputata di avere un proprio archivio personale o di essere in condizione di procurare legittimamente gli indirizzi telematici della clientela cui inviare le comunicazioni pubblicitarie.

Peraltro anche la conversazione contenuta nel riscontro 52, priva di indicazioni temporali ed estrapolata da un più ampio contesto comunicativo non sufficientemente delineato, non vale a confutare quanto accertato dai giudici di merito. Di conseguenza, non risulta nemmeno provato il profilo della contestazione concernente il reimpiego illegittimo della banca dati, non avendo la Corte territoriale ritenuto provato il presupposto fattuale di tale prospettazione, ossia che l'imputata fosse a conoscenza della provenienza illecita di detta banca dati, tanto più che, come emerge dalla CTU svolta in sede civile di cui si dà conto nelle sentenze acquisite dalla Corte territoriale (emesse a carico di coimputati dal g.i.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018 l'una ex art. 425 c.p.p., l'altra all'esito di giudizio abbreviato), il software A**ndere, in uso a L.& L., non è stato copiato dai dipendenti della Adglamor. In altri termini, la tesi prospettata dal ricorrente, non fondandosi su dati probatori inoppugnabili, non risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo logicamente plausibile, come lo è, tuttavia, la ricostruzione operata dai giudici di merito, che, quindi, non merita censure in sede di legittimità. 

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 

6.1. Come già affermato da questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016 - dep. 01/03/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145). 

6.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio ora evocato, avendo acquisito ex art. 603 c.p.p., comma 2, in quanto prove sopravvenute, le sentenze emesse n. 259 e n. 260 emesse dal g.u.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018, le dichiarazioni dibattimentali rese in altri procedimenti e la consulenza tecnica d'ufficio redatta da St.Lu. nella causa civile pendente avanti al Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia di impresa; orbene, la Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione del La. e del consulente C., stante la completezza della piattaforma probatoria desumibile non solo dal compendio probatorio di primo grado, ma anche dagli atti acquisiti ex art. 603 c.p.p., comma 2, sopra indicati. E, sul punto, il ricorso appare generico, in quanto, a fronte dell'acquisizione degli atti di cui si è dato conto, non indica quali dati probatori "aggiuntivi", aventi il carattere della decisività, sarebbero stati acquisti con l'assunzione delle prove ritenute superflue dalla Corte territoriale.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020