In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti, idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato, costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un effettivo rapporto fiduciario, tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto, di fatto, le funzioni di difensore, dato che alla norma di cui all’art. 96 c.p.p., non viene attribuita natura inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un’interpretazione elastica in bonam partem.
Nel processo penale - a differenza di quello civile ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all’interessato riconoscere genuinità e veridicità all’atto prodotto, anche in copia, nei suoi confronti dalla controparte - nessun soggetto del procedimento è autorizzato nè a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali, nè, tantomeno, ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all’originale.
Ove non siano state rispettate le formalità di cui all’art. 96 c.p.p., comma 2, è valida la nomina del difensore di fiducia, in presenza di elementi univoci, dai quali la nomina medesima possa desumersi per facta concludentia.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 17 maggio – 17 settembre 2019, n. 38425
Presidente Palla – Relatore Calasalice
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Torino, con il provvedimento impugnato, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara, del 12 novembre 2015, con la quale B.U. è stato condannato, in relazione ai capi a b) c) e d) dell’imputazione, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva ed alla contestata aggravante, oltre alle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., nella misura di anni dieci.
Si tratta della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, ricorso abusivo al credito dissimulando lo stato di insolvenza, aggravamento del dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento della (omissis) s.a.s., di cui l’imputato è amministratore di fatto, con l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta e con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, cinque vizi.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme penali con riferimento all’art. 101 c.p.p..
All’udienza del 19 aprile 2018 non sono comparsi imputato e difensore di fiducia, ma solo l’avv. ES che ha sostituito, con delega orale, il difensore di fiducia, esibendo, in copia, dichiarazioni di nomina di nuovo difensore con revoca del precedente, chiedendo un termine a difesa. Si è ritenuto da parte della Corte territoriale, che l’omesso deposito in cancelleria dell’originale della nomina rendesse invalida quella esibita e che, trattandosi di rito camerale, poteva procedersi anche in assenza di difensore, non essendo quello nominato di fiducia, officiato con nomina valida.
Si deve ritenere violato il diritto di difesa, per il ricorrete, perché è valida la nomina anche se non effettuata con il rispetto delle formalità di cui all’art. 96 c.p.p., ove l’avvenuta designazione possa evincersi da facta concludentia.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto alla L. Fall., art. 216, per carenza di motivazione circa l’ingiusto profitto e la sussistenza del pregiudizio per i creditori.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione. Con riferimento all’elemento soggettivo del reato.
2.4. Con il quarto motivo si censura vizio di motivazione in relazione al capo c) dell’imputazione, per avere la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia di primo grado, omesso di motivare sulla sussistenza del reato di cui alla L. Fall., art. 218, La motivazione fa espresso riferimento alle richieste di linee di credito, avanzate dall’amministratore di fatto, ma non precisa se queste siano state o meno concesse.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione circa il capo d), avendo i giudici di merito omesso di motivare sulla sussistenza dell’aggravio del dissesto.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato; sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, assorbendo tale pronuncia le altre censure devolute con l’impugnazione.
2. Si rileva, preliminarmente, circa la validità del mandato difensivo, documentato attraverso il deposito di copia fotostatica della nomina, che le disposizioni di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo le quali alla riproduzione non contestata deve attribuirsi piena efficacia probatoria, sono poste a tutela di diritti di natura civilistica. Si tratta, dunque, di norme rivolte alla disciplina dei rapporti fra privati ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all’interessato riconoscere genuinità e veridicità all’atto prodotto, anche in copia, nei suoi confronti dalla controparte. Diversamente le norme del processo penale sono rivolte alla tutela dell’interesse generale, al quale si ricollega anche quello del singolo imputato, garantito dalla disposizione di cui all’art. 96 c.p.p.. Sicché nessun soggetto del procedimento è autorizzato nè a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali, nè, tantomeno, ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all’originale.
Tanto premesso si osserva, comunque, che è da condividere l’indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, ove non siano state rispettate le formalità di cui all’art. 96 c.p.p., comma 2, è valida la nomina del difensore di fiducia, in presenza di elementi univoci, dai quali la nomina medesima possa desumersi per facta concludentia (Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715 - 01; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270 - 01; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879 - 01; Sez. 2, n. 26331 del 18/06/2014, non mass., citata nel ricorso; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, Rv. 252575; Sez. 2, sent. n. 15740 del 22/02/2011, Rv. 249938).
Ciò in quanto, in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti, idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato, costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un effettivo rapporto fiduciario, tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto, di fatto, le funzioni di difensore, dato che alla norma di cui all’art. 96 c.p.p., non viene attribuita natura inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un’interpretazione elastica in bonam partem.
Del resto si osserva che l’indirizzo contrario, secondo il quale non può avere efficacia dimostrativa dell’avvenuto conferimento dell’incarico la produzione di una mera copia dell’atto di nomina (tra le altre, Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019, Rv. 275470 - 01; Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Rv. 250783; Sez. 3, n. 46034 del 11/11/2008, Rv. 241775) valorizza, ai fini della diversa soluzione proposta, le modalità irrituali di pervenimento dell’atto all’autorità che procede (copia trasmessa a mezzo telefax: Rv. 250783), ovvero la qualità dell’autorità dinanzi alla quale la nomina viene effettuata (dinanzi ad autorità diversa da quella giudiziaria che procede: Rv. 250783).
Nel caso al vaglio, invece, si osserva che comportamenti concludenti ed univoci sono stati evidenziati dal ricorrente e sono rappresentati non solo dalla produzione di copia fotostatica della nomina del difensore di fiducia, con revoca di precedente difensore, avvenuta in udienza, tramite legale nominato per delega, dal difensore di fiducia nominato. A ciò si è aggiunta la trasmissione, da parte del difensore nominato, alla Cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente, dell’atto, a mezzo p.e.c. Nè la Corte territoriale, nell’escludere rilievo a tale trasmissione, ha dato atto dell’assenza di firma digitale o di altro difetto relativo alle modalità formali con le quali la nomina è stata trasmessa.
Infine l’esame del fascicolo processuale, non precluso a questa Corte per la natura dell’eccezione formulata, evidenzia il deposito della nomina in originale, sebbene avvenuto in data 2 maggio 2018.
2.2. È, da ultimo, da rilevare che, in adesione all’indirizzo espresso sul punto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, il richiamo effettuato dall’art. 599 c.p.p., comma 1, all’art. 127 c.p.p., comma 3, a norma del quale i difensori, nel giudizio di appello nel quale quello di primo grado si è celebrato nelle forme del rito abbreviato, sono sentiti se compaiono, riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore, pur facoltativa, lascia comunque possibilità di scelta se comparire o non (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267748 - 01).
Orbene, la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata dall’omesso esame della richiesta di termine a difesa e, comunque, dalla mancata costituzione, in difesa dell’imputato, del legale da ultimo nominato, presente tramite sostituto processuale. Ciò in quanto l’effettività della nomina fiduciaria poteva essere ricavata da univoci facta concludentia i quali, peraltro, sono stati del tutto trascurati dall’autorità procedente davanti alla quale la nomina era stata prodotta, limitandosi a rilevare che l’atto era stato depositato in copia fotostatica.
3. Per le considerazioni esposte, restando assorbito ogni altro motivo di ricorso, la sentenza impugnata è affetta da nullità e deve, pertanto, essere annullata, con rinvio degli atti per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.