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Convenzione europea di estradizione e pendenza di un procedimento in Italia (Cass. 7596/22)

7 marzo 2022, Cassazione penale

In tema di estradizione per l'estero, la pendenza di un procedimento penale nel territorio dello Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma comporta la sospensione dell'esecuzione, di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria.

 

Corte di Cassazione

Sez. VI penale Num. 7596 Anno 2022

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udienza: 01/03/2022  

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GM, nato il **/1973 a Bar (Montenegro)

avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni inviate dal difensore del ricorrente.

 RITENUTO IN FATTO

 1. Con sentenza del 14/12/2021 la Corte di appello di Roma ha rilevato che sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di GM, nato a Bar, Montenegro, il **/1973, formulata dalla competente Autorità del Montenegro per l'esecuzione della condanna alla pena di mesi otto di reclusione, inflitta a G dal Tribunale di Plevlja in data 6/11/2020 per il reato di cui all'art. 151, comma 1, del codice del Montenegro.

 2. Ha proposto ricorso G tramite il suo difensore.

 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della norma convenzionale relativa al limite della pena di anni cinque per l'accoglimento della domanda di estradizione.

 Reitera al riguardo la doglianza formulata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di appello, incentrata sull'applicabilità del Trattato bilaterale del 25/7/2013, ratificato con legge 6/5/2015 n. 63, osservando che le relative previsioni avrebbero dovuto applicarsi all'estradizione dei cittadini di entrambi i Paesi.

 2.1. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 709 cod. proc. pen. Rileva che G era stato tratto in arresto nell'ottobre 2021 a Roma per lesioni cagionate ad altro soggetto, da ciò discendendo la pendenza di un diverso procedimento, che avrebbe dovuto comportare la sospensione della procedura di estradizione.

 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

 4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria contenente conclusioni scritte.

 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2. In relazione al primo motivo deve osservarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il Trattato bilaterale invocato è stato stipulato, in aggiunta alla Convenzione europea di estradizione, al fine di consentire l'estradizione dei cittadini della parte richiesta, a fronte del fatto, richiamato nel preambolo, che al momento del deposito del suo strumento di adesione alla convenzione europea, il Montenegro «non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 Settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente il Montenegro rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini».

 In tale prospettiva è stato dunque previsto che la parte richiesta possa estradare i propri cittadini, essendosi previsti peraltro limiti più stringenti, quanto alla pena prevista o alla pena in concreto irrogata, non inferiore ad anni cinque. Ciò significa dunque che la disciplina riguarda il caso in cui venga in rilievo l'estradizione di un cittadino della parte richiesta, per il resto applicandosi la disciplina in generale prevista dalla Convenzione europea, applicabile nel caso di specie, in cui viene in rilievo l'estradizione di un soggetto che non è cittadino della parte richiesta.

 3. Quanto al secondo motivo, si rileva che, quand'anche penda un separato procedimento, deve applicarsi il principio consolidato in forza del quale «In tema di estradizione per l'estero, la pendenza di un procedimento penale nel territorio dello Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma comporta la sospensione dell'esecuzione, di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria» (Sez. 6, n. 33173 del 4/7/2019, Ascione, Rv. 276478).

 

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

P. Q. M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod.

proc. pen.

 

Così deciso il 1/3/2022