Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Convenzione di Strasburgo tra continuazione e conversione della condanna (Cass. 44089/14)

23 ottobre 2014, Cassazione penale

L'obiettivo della normativa convenzionale della Convenzione di Strasburgo del 1983  è espressamente definito nel suo Preambolo, ove si precisa che tale strumento di cooperazione fra gli Stati membri è finalizzato ad ampliare l'ambito della collaborazione internazionale in materia penale sotto il profilo dell'esecuzione delle pene detentive, favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nel loro ambiente d'origine, tenuto conto delle esigenze di buona amministrazione della giustizia.

Ai fini dell'attivazione della procedura è necessario un  consenso "triadico", cioè dei due Stati, di esecuzione e di condanna, e della persona condannata, che rappresenta la condizione generale per l'applicazione della normativa convenzionale, i cui effetti sono legati, appunto, al consenso dell'interessato e all'accordo tra gli Stati sul suo trasferimento (ex art. 3, par. 1, lett. d) e lett. f) della Convenzione.

La disciplina codicistica in tema di cooperazione penale internazionale assume, conformemente alla clausola generale contemplata nell'art. 696 c.p.p., un valore solo integrativo rispetto alla prevalente normativa dettata dagli accordi internazionali in materia di esecuzione all'estero della sentenza penale: gli artt. 742 e 743 c.p.p., in tale prospettiva, si applicano solo quando le norme internazionali manchino oppure non dispongano diversamente, limitandosi ad individuare alcune condizioni formali di base per avanzare la domanda di esecuzione all'estero o per acconsentire alla richiesta in tal senso formulata dallo Stato straniero.

Nel sistema delineato dalla su citata Convenzione di Strasburgo - fondamentalmente incentrata sulla conclusione di un accordo tra i due Stati, la cui formazione ruota attorno ad un esercizio puramente discrezionale delle valutazioni affidate alle competenti articolazioni ministeriali - non è rinvenibile alcuna disposizione che faccia riferimento al parametro del reinserimento sociale del condannato quale presupposto o condizione del trasferimento, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 742 c.p.p., comma 2.

Le condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata sono tassativamente indicate nell'art. 3, par. 1, della Convenzione del 1983, il cui contenuto è integralmente richiamato dalla L. n. 334 del 1988, art. 3 (cittadinanza dello Stato di esecuzione; definitività della sentenza; limite di durata della pena da scontare non inferiore a sei mesi; consenso del condannato al suo trasferimento; doppia incriminabilità; accordo fra lo Stato di condanna e quello di esecuzione).

Nessun riferimento, dunque, viene operato, nell'ambito di tali disposizioni, al formale controllo di un requisito di idoneità a favorire il reinserimento sociale del condannato, nè analoghi riferimenti sono contenuti nella corrispondente norma di attuazione di cui alla L. n. 257 del 1989, art. 5, che si limita a prevedere l'accertamento della piena consapevolezza e volontarietà del consenso, con un richiamo alle forme procedurali disciplinate dall'art. 734 c.p.p. (art. 674 c.p.p. abrogato).

Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte di appello compete soltanto l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del Ministro della Giustizia.

L'autorità giudiziaria, se richiesta, deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste per il trasferimento del condannato (ex art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con la su citata L. n. 334 del 1988), sulla inesistenza di impedimenti di ordine generale all'esecuzione della condanna (ex art. 744 c.p.p.) e sulla adeguatezza della pena indicata dal Governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., bensì rispetto ai criteri sanciti dalla citata Convenzione (ex artt. 9 e 10), che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione dell'esecuzione e quello della conversione della condanna, rimanendo escluso che possa adottare una decisione negativa sol perchè la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.

Il primo sistema (per il quale hanno optato l'Olanda e l'Italia) comporta infatti, quale regola generale, il vincolo dello Stato di esecuzione rispetto alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna (ex art. 10, par. 1, Conv. cit.), ma sul punto è la stessa normativa convenzionale a prevedere, ancor più specificamente, l'ulteriore regola dell'adattamento della sanzione alla pena o alle misure previste dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato, in modo da non eccedere il massimo della pena dalla stessa previsto (art. 10, par. 2).

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 14/10/2014) 23-10-2014, n. 44089

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A.A.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 9 luglio 2013 la Corte d'appello di Napoli, visti l'art. 743 c.p.p., comma 1 e art. 3 della Convenzione europea per il trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata in Italia con L. n. 334 del 1988, ha espresso parere contrario alla prosecuzione in Olanda dell'esecuzione della residua pena detentiva in corso di espiazione da parte del cittadino panamense T.A.A.A., in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Napoli il 23 maggio 2007 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e confermata con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 novembre 2009, irrevocabile dal 16 giugno 2011.

2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli ha personalmente proposto ricorso per cassazione il T.A., chiedendo di scontare la pena detentiva inflitta dall'Autorità giudiziaria italiana in un istituto di pena olandese, poichè in quel Paese egli non solo risiede e lavora, ma vive unitamente all'intero nucleo familiare, ciò che consentirebbe di soddisfare meglio l'esigenza di reinserimento sociale di cui all'art. 27 Cost., comma 3, tenuto conto sia della sua cittadinanza olandese che del consenso al riguardo manifestato dall'Olanda.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

4. Emerge dagli atti che il ricorrente ha chiesto di espiare in Olanda la pena infettagli nel nostro Paese, prestando il suo consenso al trasferimento dinanzi all'Ufficio di Sorveglianza di Roma in data 8 giugno 2012.

Con nota del 29 marzo 2013 il Ministro della Giustizia olandese ha acconsentito al trasferimento del T. in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di continuazione dell'esecuzione di cui all'art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata, in Olanda, con L. 30 settembre 1987 e, nel nostro ordinamento, con L. 25 luglio 1988, n. 334, cui ha fatto seguito la L. 3 luglio 1989, n. 257, recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali. Al riguardo, inoltre, le Autorità olandesi hanno precisato che, in base all'art. 10, par. 2, della citata Convenzione la pena non può essere maggiore di quella massima prevista dalla legge olandese per i reati commessi, con la conseguenza che la durata della pena che può essere inflitta al ricorrente nei Paesi Bassi non può superare il limite di sedici anni.

Con nota inviata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli il 14 maggio 2013, infine, il Ministro della Giustizia ha espresso parere favorevole al trasferimento del T., chiedendo che all'atto della trasmissione dell'eventuale deliberazione favorevole da parte della Corte d'appello venga esattamente precisata la posizione del condannato in relazione alla pena residua da scontare, con l'indicazione del periodo di pena presofferto e della pena da ritenere comunque espiata in forza dei benefici che egli abbia già ottenuto.

Si è dunque formato quel consenso "triadico" (dei due Stati, di esecuzione e di condanna, e della persona condannata), che rappresenta la condizione generale per l'applicazione della su citata normativa convenzionale, i cui effetti sono legati, appunto, al consenso dell'interessato e all'accordo tra gli Stati sul suo trasferimento (ex art. 3, par. 1, lett. d) e lett. f) della Convenzione).

L'obiettivo della normativa convenzionale è espressamente definito nel suo Preambolo, ove si precisa che tale strumento di cooperazione fra gli Stati membri è finalizzato ad ampliare l'ambito della collaborazione internazionale in materia penale sotto il profilo dell'esecuzione delle pene detentive, favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nel loro ambiente d'origine, tenuto conto delle esigenze di buona amministrazione della giustizia.

5. La Corte d'appello di Napoli ha espresso parere contrario alla prosecuzione in Olanda dell'esecuzione della residua pena detentiva nei confronti del T. sulla base di due argomenti: a) che egli non risulta cittadino olandese; b) che l'espiazione della pena residua in Olanda non è idonea a favorirne il reinserimento sociale, dal momento che è proprio in quel Paese che egli ha assunto un ruolo apicale all'interno di un'organizzazione criminale dedita al commercio internazionale di cocaina, svolgendo una rilevante funzione di collegamento tra i narcotrafficanti extracomunitari e quelli italiani, al fine di consentire l'importazione di ragguardevoli quantità di sostanze stupefacenti in Italia.

Per quel che attiene al primo dei profili su evidenziati, la Corte di merito ha omesso di considerare che all'atto del deposito dello strumento di ratifica i Paesi Bassi hanno espressamente dichiarato di applicare la Convenzione in oggetto anche alle persone residenti in quel Regno e nei territori soggetti alla sua giurisdizione. Diversi Stati parti, infatti, hanno equiparato alla posizione del cittadino, ai fini dell'applicazione di quella Convenzione, le persone che, pur non possedendo la cittadinanza, sono residenti o stabilmente domiciliate nel territorio (oltre ai Paesi Bassi, hanno formulato analoghe dichiarazioni in tal senso, ad es., l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, la Slovacchia e l'Ungheria), ovvero che hanno stretti legami con quel Paese (ad es., Irlanda e Norvegia).

Condizione soggettiva, questa, la cui ricorrenza doveva essere ben conosciuta dagli organi ministeriali di entrambi gli Stati interessati, allorquando hanno mostrato, nelle rispettive, formali, comunicazioni, di voler acconsentire al trasferimento del T.:

sul punto, dunque, la Corte d'appello, rilevato che lo stesso Ministero della Giustizia olandese, nella sua nota del 29 marzo 2013, ha considerato il T. un proprio cittadino, avrebbe dovuto quanto meno integrare l'attività istruttoria, acquisendo le relative informazioni tramite il Ministero della Giustizia.

Non correttamente evocato risulta, inoltre, il secondo argomento utilizzato dalla Corte d'appello, che ha basato il vaglio di inidoneità al reinserimento sociale del condannato sul richiamo alla condizione in tal senso prevista nella disposizione di cui all'art. 742 c.p.p., comma 2, senza considerare che la disciplina codicistica assume, conformemente alla clausola generale contemplata nell'art. 696 c.p.p., un valore solo integrativo rispetto alla prevalente normativa dettata dagli accordi internazionali in materia di esecuzione all'estero della sentenza penale: gli artt. 742 e 743 c.p.p., in tale prospettiva, si applicano solo quando le norme internazionali (nel caso in esame, la su citata Convenzione del 1983) manchino oppure non dispongano diversamente, limitandosi ad individuare alcune condizioni formali di base per avanzare la domanda di esecuzione all'estero o per acconsentire alla richiesta in tal senso formulata dallo Stato straniero.

Nel sistema delineato dalla su citata Convenzione di Strasburgo - fondamentalmente incentrata sulla conclusione di un accordo tra i due Stati, la cui formazione ruota attorno ad un esercizio puramente discrezionale delle valutazioni affidate alle competenti articolazioni ministeriali - non è rinvenibile alcuna disposizione che faccia riferimento al parametro del reinserimento sociale del condannato quale presupposto o condizione del trasferimento, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 742 c.p.p., comma 2.

Le condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata sono tassativamente indicate nell'art. 3, par. 1, della Convenzione del 1983, il cui contenuto è integralmente richiamato dalla L. n. 334 del 1988, art. 3 (cittadinanza dello Stato di esecuzione; definitività della sentenza; limite di durata della pena da scontare non inferiore a sei mesi; consenso del condannato al suo trasferimento; doppia incriminabilità; accordo fra lo Stato di condanna e quello di esecuzione).

Nessun riferimento, dunque, viene operato, nell'ambito di tali disposizioni, al formale controllo di un requisito di idoneità a favorire il reinserimento sociale del condannato, nè analoghi riferimenti sono contenuti nella corrispondente norma di attuazione di cui alla L. n. 257 del 1989, art. 5, che si limita a prevedere l'accertamento della piena consapevolezza e volontarietà del consenso, con un richiamo alle forme procedurali disciplinate dall'art. 734 c.p.p. (art. 674 c.p.p. abrogato).

6. Al riguardo, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 4802 del 12/12/1995, dep. 21/03/1996, Rv. 204654; Sez. 6, n. 180 del 13/01/1999, dep. 01/02/1999, Rv. 212568) ha stabilito il principio secondo cui, sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte di appello compete soltanto l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del Ministro della Giustizia. L'autorità giudiziaria, dunque, deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste per il trasferimento del condannato (ex art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con la su citata L. n. 334 del 1988), sulla inesistenza di impedimenti di ordine generale all'esecuzione della condanna (ex art. 744 c.p.p.) e sulla adeguatezza della pena indicata dal Governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., bensì rispetto ai criteri sanciti dalla citata Convenzione (ex artt. 9 e 10), che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione dell'esecuzione e quello della conversione della condanna, rimanendo escluso che possa adottare una decisione negativa sol perchè la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.

Il primo sistema (per il quale hanno optato l'Olanda e l'Italia) comporta infatti, quale regola generale, il vincolo dello Stato di esecuzione rispetto alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna (ex art. 10, par. 1, Conv. cit.), ma sul punto è la stessa normativa convenzionale a prevedere, ancor più specificamente, l'ulteriore regola dell'adattamento della sanzione alla pena o alle misure previste dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato, in modo da non eccedere il massimo della pena dalla stessa previsto (art. 10, par. 2).

Il reinserimento sociale della persona condannata non costituisce, pertanto, una vera e propria condizione per il suo trasferimento, nè giunge ad integrare un motivo di rifiuto formalmente opponibile allo Stato estero, ma rappresenta la rado e, al contempo, la specifica finalità della Convenzione di Strasburgo del 1983, il cui intero assetto normativo mira a soddisfare, nel più ampio quadro dell'attuazione degli obblighi internazionali di cooperazione penale fra gli Stati interessati, lo scopo umanitario di consentire un'esecuzione della condanna maggiormente compatibile con le esigenze di rieducazione del condannato attraverso il prolungamento della sua detenzione in un istituto del Paese d'origine (ponendosi in linea con la necessaria valorizzazione di uno degli aspetti più rilevanti della funzione della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost., comma 3).

Nel caso in esame, è agevole rilevare come lo stesso ricorrente abbia fatto riferimento alla necessità di salvaguardare l'unità dei suoi interessi familiari, peraltro già implicitamente considerati dai rispettivi organi ministeriali, e segnatamente dalle competenti Autorità olandesi, allorquando hanno acconsentito senza riserve al suo trasferimento.

Ferme restando le valutazioni discrezionali sul punto riservate al Ministro della Giustizia, il rispetto della finalità tipica della normativa convenzionale, proprio perchè connotata dal suo necessario inquadramento nella più ampia prospettiva costituzionale del favor rei, deve ritenersi comunque oggetto di un vaglio delibativo da parte della Corte d'appello, il cui apprezzamento, però, non può essere incentrato, come avvenuto nel caso in esame, sulla restrittiva considerazione, tutta rivolta al passato, della natura e delle modalità di realizzazione dei reati commessi anche nel territorio olandese, ma deve tener conto di tutte le possibilità in concreto offerte dal fatto di privilegiare l'esecuzione della pena all'estero, con specifico riferimento alla solidità dei legami socio-familiari intrattenuti dall'interessato ed alle prospettive di un suo effettivo recupero nella vita successiva alla cessazione della pena.

7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione ad altra Sezione della Corte d'appello, che dovrà eliminare i su indicati vizi, uniformandosi ai principii in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014