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Convalida estradizionale e doppia incriminazione (Cass., 7527/21)

1 dicembre 2020, Cassazione penale

Ai fini della decisione sulla legittimità della convalida estradizionale non possono porsi questioni in ordine alla "doppia incriminazione" ed alla intervenuta prescrizione del reato, questioni che riguardano il merito della domanda di estradizione.

Cassazione penale

Sent. Sez. 6 Num. 7527 Anno 2021

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 01/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LP nato a Essen (RFT) il **
avverso l'ordinanza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di PL propone ricorso avverso l'ordinanza del consigliere delegato della Corte di appello di Trento che, a seguito dell'arresto provvisorio disposto dalla polizia giudiziaria ex art. 714 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di estradizione del 16 luglio 2020 proveniente dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, provvedimento riferito a reati di bancarotta fraudolenta, truffa ed altro per i quali è prevista la condanna sino ad anni 10, ritenuto di dover disporre misure per evitare la sottrazione alla consegna, disponeva gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica considerando il legame territoriale del L con la moglie divorziata ed i figli residenti in Trento. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione per impossibilità di verificare il requisito della doppia incriminabilità.

Le informazioni fornite dal Principato di Monaco non rispettano il requisito di "descrizione dei fatti" di cui all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., non essendo sufficiente affermare che il ricorrente quale amministratore della società fallita ha effettuato disposizioni patrimoniali in favore di sé stesso o altra società da lui gestita, non essendo escluso che si tratti di una semplice violazione civilistica.

Ritiene, peraltro, altamente probabile che, ipotizzandosi una condotta del 2011, il reato si sia prescritto secondo la legge italiana. Inoltre, non è ben chiarito quali siano le sanzioni applicabili.

2. Violazione dell'art. 104 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito il diniego di colloquio con il difensore in data 27 settembre 2020 presso il carcere di Trento assumendo l'Autorità penitenziaria che vi era già stato un colloquio con il difensore di ufficio il giorno 24 settembre 2020 ma non vi è stata alcuna risposta della Corte di Appello. Si è quindi verificata una nullità che investe tutti gli atti successivi.

3. Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per mancata traduzione degli atti in lingua comprensibile al ricorrente che parla tedesco e francese non comprendendo a sufficienza la lingua italiana.

4. Violazione di legge per assenza del pericolo di fuga, pericolo non fondato su elementi concreti.

Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La difesa ha presentato una memoria insistendo sulle proprie richieste alla luce della conclusioni del P.g.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, pur a fronte della particolare ampiezza delle argomentazioni, sviluppa argomenti manifestamente infondati che ne comportano la inammissibilità.

Quanto al primo motivo, pur a prescindere dalle osservazioni del Procuratore generale che rammenta come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione sulla legittimità della convalida non possono porsi questioni in ordine alla "doppia incriminazione" ed alla intervenuta prescrizione del reato, questioni che riguardano il merito della domanda di estradizione, va considerato che le informazioni fornite dalla A.G. richiedente appaiono certamente sufficienti a comprendere la sussistenza di un fatto per il quale vale il principio di doppia incriminazione; dalla stessa lettura del ricorso si evince come risulti chiaramente compreso dal ricorrente che le condotte a lui contestate riguardino delle appropriazioni di rilevanti somme, mediante pagamenti non autorizzati ed ingiustificati, ai danni della società per la quale lavorava, fatti commessi negli anni dal 2015 in poi, fatti che integrano ictu oculi reati per i quali chiaramente sussiste la doppia incriminazione quali la bancarotta fraudolenta e l'appropriazione indebita. A ben vedere, l'ipotesi della mera rilevanza civilistica non è una emergenza di quanto descritto dall' Autorità richiedente ma una tesi della difesa per smentirne la rilevanza penale che, se del caso, andrà valutata nel corso del giudizio sul merito della richiesta di estradizione. Rispetto all'epoca di tali fatti non si pone certamente il tema della prescrizione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto all'esito dell' udienza di convalida, ultimo momento per contestare la eventuale nullità conseguente al diniego di colloquio, non risulta proposta alcuna eccezione.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perché la stessa parte ha pacificamente dichiarato di parlare la lingua italiana e non basta una generica contestazione della difesa per attestare il contrario. Peraltro, appare significativo, a conferma della concretezza e serietà della affermazione del P, che lo stesso abbia un ex coniuge e dei figli italiani.

Il quarto motivo è manifestamente infondato perché appare ben giustificato dalla Corte di appello il pericolo di fuga richiesto ai fini dell'estradizione e valutata quale sia la misura maggiormente idonea.

Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° dicembre 2020