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Confuso, sudato e positivo a cannabis e MDMA? (GIP Bz, 2013)

2 marzo 2011, Tribunale di Bolzano
Particoalre nervosismo e psitività a caqnnabinoidi e MDMA non bastano per la cndanna per guida sotto l'effetto di sostanza stupefaente.

Uff. indagini preliminari Bolzano, Sent., 02/03/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI DI BOLZANO

In nome del popolo italiano, il Giudice per le indagini preliminari, dott. Walter Pelino, all'udienza del 15.02.2011 ha emesso la seguente

SENTENZA DI ASSOLUZIONE EX ARTT. 442 L. 530 co. 2. C.P.P.

Nel procedimento penale n. 4335/10 GIP

CONTRO

Z. T.; nato il --Omissis-- a Bolzano, residente a Cortina sulla Strada del Vino (BZ), Piazza --Omissis-- ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Nicola Canestrini, in Rovereto, Piazza Podestà n. 10, presente all'udienza dei 15.02.2011;

- libero, presente -

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 187, commi 1, 2, 5 e 7, in relazione all'art. 186 co. 2, lett. c) del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, per aver guidato il veicolo targato --Omissis-- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

In Cortaccia sulla Strada del Vino il 25.07.2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale d'udienza d.d. 21.01.2011:

Del Pubblico Ministero: "Il PM chiede la condanna dell'imputato alla pena già inflitta col decreto penale, senza i benefici di questo e con i benefici del rito abbreviato".

Del Difensore dell'imputato munito di procura speciale: "Chiede l'assoluzione, perché il fatto non sussiste".


Svolgimento del processo

Come risulta dalla segnalazione della Stazione Carabinieri di Cortaccia d.d. 30.07.2010 l'imputato Z. T. è stato fermato per un controllo nel Comune di Cartaccia alla guida di un furgone Volkswagen dopo che una pattuglia dei Carabinieri aveva notato una non meglio precisata "manovra anomala" da esso compiuta nello svoltare in via Franz von Fenner.

All'atto del controllo i Carabinieri notavano che il conducente "era particolarmente nervoso, in stato confusionale" e aveva una forte "sudorazione" e desumevano dai predetti sintomi che egli potesse trovarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tanto più che egli era noto agli, agenti "per avere, in passato, assunto sostanze stupefacenti".

L'odierno imputato veniva quindi col suo consenso accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano e qui sottoposto al prelievo delle orine ed a visita medica.

Sulla base delle risultanze dell'analisi delle orine attestanti la positività ai cannabinoidi ed all'MDMA a conclusione delle indagini veniva emesso decreto penale. di condanna d.d. 2.12.2010 nella lingua presunta dell'imputato (tedesco) alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda (di cui Euro 7.500,00 in sostituzione di 30 giorni di arresto) e della sospensione della patente per la durata di mesi 12, avverso il quale questi faceva tempestiva opposizione scegliendo la lingua italiana e chiedendo di accedere al rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti.

All'udienza del 15.02.2011 esaurita la discussione e precisate le sopra riportate conclusioni, lo scrivente giudice dava lettura dei dispositivo della presente sentenza.
Motivi della decisione

Sebbene l'esame. delle orine abbia rivelato che l'imputato Z. T. è positivo ai cannabinoidi ed all'MDMA questo dato di per sé non basta a dimostrare che egli abbia guidato sotto l'effetto di stupefacenti, ossia la sussistenza del reato di cui all'art. 187 del D.Lgs n. 285/1992 (c.d. codice della strada).

La positività implica unicamente l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti, le cui tracce rimangono anche per giorni nelle orine, ma non necessariamente il fatto che l'imputato fosse al momento in cui guidava ancora sotto l'effetto della sostanza stupefacente in precedenza ingerita.

A tal fine, per consolidata giurisprudenza della suprema Corte, sono necessari ulteriori elementi.

Se è vero. che dal verbale dei Carabinieri risultano evidenziati gli elementi sintomatici di un particolare nervosismo, di uno stato confusionale. e di una forte sudorazione, questi non paiono univoci e soprattutto sono contraddetti dal referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano che non ha rivelato altro sintomo se non una leggera, quanto comprensibile, agitazione. Neppure le pupille, che normalmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti appaiono dilatate hanno, nella specie, rivelato alcunché.

Questo dato, che è stato accertato poco dopo il controllo operato dai Carabinieri, e che proviene da un medico e non da un profano, appare contraddire apertamente il non meglio descritto "stato confusionale" risultante dal verbale che non è dato comprendere da quali specifici comportamenti o da quali osservazioni i verbalizzanti abbiano potuto desumere.

Se detto stato è stato desunto dall'agitazione dello Z. questi ha sin dall'inizio precisato e ribadito in udienza che detta agitazione "derivava dal fatto di non trovare il libretto dell'auto aziendale".

Quanto alla particolare sudorazione, annotata dai verbalizzanti, la stessa è pienamente comprensibile sia per il controllo in sé cui lo Z. veniva sottoposto sia per il fatto che si era in piena estate (25.07.2010).

Il quadro probatorio appare perciò contraddittorio ed inidoneo a fondare un giudizio di condanna in mancanza di prova decisiva sul fatto che al momento della guida l'imputato fosse tuttora sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti in precedenza assunte.

L'imputato va, di conseguenza, assolto ex art. 442 e 530 co. 2 c.p.p. con conseguente revoca del decreto penale di condanna.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 co. 2 c.p.p.,

ASSOLVE

l'imputato Z. T. per il fatto - reato a lui ascritto per insufficienza delle prove a suo carico e per l'effetto revoca il decreto penale di condanna n. 1306/10 emesso a suo carico da questo Tribunale in data 2.12.2010.

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.