Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché a tal fine non rileva l’avvenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari.
Corte di Cassazione
sez. I Penale, sentenza 1 – 14 ottobre 2020, n. 28555
Presidente Boni – Relatore Bianchi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza depositata in data 25.10.2019 il Tribunale di Macerata, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la istanza - presentata in data 19.8.2019 da P.L. - di dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 13.5.2013 dal Tribunale di Macerata e, in subordine, di restituzione nel termine per proporre appello avverso l’indicata sentenza.
L’ordinanza ha rilevato che nel giudizio P.L. era stato dichiarato contumace con ordinanza in data 13.6.2008, e la elezione di domicilio, compiuta in quel procedimento, non era stata revocata.
L’estratto contumaciale era stato, dunque, validamente notificato, dapprima, presso il domicilio eletto in quel procedimento (in (OMISSIS) ) e, quindi, presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.
La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione non era accoglibile, in quanto l’imputato aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento e, una volta effettuata l’elezione di domicilio, era tenuto a informarsi circa eventuali notifiche di atti del procedimento.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.L. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 670 c.p.p. in relazione al rigetto della istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 13.5.2013 dal Tribunale di Macerata.
P.L. aveva conosciuto la sentenza di condanna solo all’atto della notifica, in data 27.7.2019, della notifica del relativo ordine di esecuzione.
In data 13.12.2006 egli aveva, contestualmente ad una perquisizione domiciliare, eletto domicilio in Bologna presso l’abitazione della di lui sorella, e quindi era stato destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, eseguito in data 24.1.2007.
Nel processo di cognizione egli era stato dichiarato contumace sin dall’udienza preliminare, e l’estratto contumaciale era stato notificato presso lo studio del difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.
Il difensore di ufficio non aveva proposto impugnazione.
L’imputato non aveva, quindi, avuto conoscenza del procedimento, dato che all’atto della elezione di domicilio non gli era stata formalizzata alcuna contestazione di addebiti, e non avendo ricevuto, successivamente, alcuna notifica di atti processuali.
Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione che aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine per presentare appello avverso la sentenza pronunciata in data 13.5.2013 dal Tribunale di Macerata.
L’imputato era assistito da un difensore nominato d’ufficio, diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari; inoltre era stato espulso dal territorio nazionale sin dal 24.1.2007.
Non aveva quindi avuto conoscenza del procedimento.
Con il terzo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado, in quanto l’udienza si era tenuta senza la presenza dell’imputato, nonostante questi, detenuto, avesse chiesto di potervi partecipare.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
Nell’esaminare la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice dell’esecuzione, dovendo verificare se dall’esame degli atti del processo di cognizione risultassero dati significativi della effettiva conoscenza del procedimento ovvero della sentenza di condanna, avrebbe dovuto fare applicazione dei principi espressi dalla sentenza a Sezioni Unite 28.2.2019, Innaro, secondo i quali solo la notifica di un atto determinante la citazione a giudizio poteva essere considerata come indicativa di una effettiva conoscenza del procedimento.
Considerato in diritto
Il ricorso, limitatamente al motivo secondo, è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
1. Innanzitutto, in ragione del suo carattere pregiudiziale, va esaminato il motivo terzo.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte trattandosi di questione processuale, risulta che all’atto della notifica dell’avviso dell’udienza avanti il giudice dell’esecuzione l’istante era detenuto a Potenza; l’avviso informa la parte della facoltà di chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza prima dell’udienza.
Il ricorrente deduce che il detenuto aveva chiesto di essere tradotto all’udienza, e sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la traduzione dell’interessato, a pena di nullità del giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
La disciplina processuale dell’udienza in camera di consiglio è dettata dalla norma (generale) di cui all’art. 127 c.p.p. e da quella, speciale per il procedimento di esecuzione, dell’art. 666 c.p.p..
Ora, mentre con riguardo al pubblico ministero e al difensore della parte privata la norma speciale prevede la partecipazione necessaria - diversamente dalla norma generale che stabilisce la partecipazione facoltativa -, in relazione all’interessato anche nel procedimento di esecuzione la partecipazione è solo facoltativa e la posizione dell’interessato detenuto viene disciplinata in questi termini:
a) se il luogo di detenzione coincide con quello in cui ha sede il giudice, il detenuto, che abbia chiesto di essere sentito personalmente, ha diritto alla traduzione in udienza;
b) se il luogo di detenzione è posto fuori dalla circoscrizione del giudice, l’interessato, che ne abbia fatto richiesta, ha diritto alla audizione avanti il magistrato di sorveglianza, salvo che il giudice "... ritenga di disporre la traduzione".
Ne consegue che per il detenuto, che si trova in luogo di detenzione posto fuori dal territorio della circoscrizione del giudice, il diritto alla audizione da parte del magistrato di sorveglianza è condizionato ad una espressa richiesta - che nel caso in esame, pacificamente, non è stata formulata -, mentre, quanto alla personale partecipazione all’udienza, non vi è un diritto, ma solo è riconosciuta al giudice la facoltà di disporne la traduzione all’udienza.
Dunque, la mancata traduzione all’udienza della parte, detenuto fuori dalla circoscrizione, non costituisce violazione di alcuna norma processuale e quindi non ne consegue invalidità del giudizio e della decisione.
2. Il primo motivo è infondato.
L’art. 670 c.p.p. disciplina la competenza del Giudice dell’esecuzione in tema di questioni riguardanti il titolo esecutivo sotto il profilo della sua esistenza e della sua corretta formazione, con particolare riguardo alla notificazione del provvedimento giurisdizionale, se necessaria.
Quindi, si tratta di questioni riguardanti la conoscenza legale da parte degli aventi diritto, in base alle norme di legge, del provvedimento di cognizione di condanna, con la sua conseguente irrevocabilità se non impugnato e la formazione appunto di un valido titolo esecutivo.
Nel caso in esame la parte, sin dall’originaria istanza, non ha mai eccepito alcuna invalidità relativa alla fase procedimentale successiva alla pronuncia della sentenza di condanna, ed anzi è stato espressamente dedotto che l’estratto contumaciale era stato notificato presso lo studio del difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.
La difesa ha rappresentato di non aver avuto, dopo l’elezione di domicilio avvenuta nella fase delle indagini preliminari, informazione alcuna del procedimento, nel corso del quale, dichiarato e rimasto contumace, era stato assistito da difensore di ufficio.
Da questo punto di vista, dunque, l’ordinanza impugnata ha esattamente rilevato la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna oggetto dell’istanza.
Il motivo ha anche aggiunto che la elezione di domicilio sarebbe stata invalida, con conseguente invalidità anche dell’ordinanza di dichiarazione della contumacia e quindi, infine, nullità della notifica dell’estratto contumaciale.
Ora, a parte il rilievo che siffatta deduzione valorizza invalidità processuali verificatesi (in tesi difensiva) nel corso del giudizio di cognizione e prima della pronuncia della sentenza di condanna, si deve rilevare che trattasi di doglianza formulata per la prima volta con il ricorso - non avendo mai la parte, nemmeno con l’originaria istanza, dedotto la invalidità dell’elezione di domicilio, delle successive notifiche e quindi della dichiarazione di contumacia - e, comunque, articolata genericamente, non essendo stata nemmeno prospettata la causa della dedotta invalidità.
3. Il secondo motivo è fondato.
La parte, sin dall’istanza, aveva rappresentato di non aver avuto conoscenza del procedimento nè della sentenza di condanna, non avendo ricevuto personalmente alcuna notifica e non avendo tenuto rapporti con il difensore di ufficio, circostanze conseguenti alla avvenuta espulsione dal territorio dello Stato sin dal gennaio 2007.
Veniva quindi chiesta la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna.
Innanzitutto, si deve rilevare che, in ragione della data di pronuncia della sentenza di condanna, la normativa applicabile è quella dettata dall’art. 175 c.p.p., nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67.
La norma prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale nel caso in cui l’imputato, che ne faccia richiesta nel termine di giorni trenta dalla conoscenza della sentenza, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione.
L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che l’imputato, il quale aveva eletto domicilio, aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento, e quindi era suo onere, ancorché espulso dal territorio nazionale, assumere informazioni sul processo.
Il Tribunale - ritenendo che l’elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari comporti una effettiva conoscenza del procedimento ai fini dell’art. 175 c.p.p. - ha erroneamente interpretato la norma processuale che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, richiede che l’effettiva conoscenza del procedimento sia riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. Un., 28/02/2019, INNARO, Rv. 275716).
In particolare, la questione posta al giudizio delle Sezioni Unite riguardava la rilevanza, ai fini del giudizio sulla effettiva conoscenza del procedimento, dell’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, e si è affermato che il termine "procedimento", utilizzato dal legislatore del 2005, non va inteso in senso ampio, ricomprendendo anche la fase delle indagini preliminari, bensì con riferimento al giudizio.
È stato quindi affermato il principio di diritto secondo il quale "la effettiva conoscenza del procedimento", richiesta dall’art. 175 c.p.p. nel testo vigente sino alla riforma del 2014, deve avere ad oggetto l’accusa e il luogo e la data del relativo giudizio.
Si deve aggiungere, avendo l’ordinanza impugnata riportato alcuni passi della sentenza Innaro, che, come precisato proprio da quella pronuncia, l’elezione di domicilio è prevista solo dalla successiva (e non applicabile al caso de quo) normativa introdotta con la L. n. 67 del 2014 come atto processuale significativo di conoscenza del processo e dunque legittimante il giudizio in assenza.
Modello processuale, quest’ultimo, che prevede, in caso di incolpevole ignoranza del giudizio, la regressione dello stesso, se ancora in corso, ovvero, se definito con sentenza definitiva, anche la rescissione del giudicato.
4. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata perché provveda a nuovo giudizio sulla istanza di restituzione nel termine, presentata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. nel teste anteriore alla novella di cui alla L. n. 67 del 2014.
In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione, senza vincoli in relazione alla decisione nel merito sull’istanza, dovrà, comunque, fare applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché a tal fine non rileva l’avvenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari".
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.