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Commercio di marijuana non "light": non è reato se .. (Tr. Cosenza, 6/2019)

3 giugno 2019, Tribunale di Cosenza

Anche nei casi di superamento della soglia di liceità per la commercializzazione di "cannabis light", deve escludersi l'elemento soggettivo del reato se il commerciante è in buona fede, cioè non è consapevole del superamento del limite (trattandosi di errore scusabile, cioè di errore di fatto su norma extrapenale idoneo come tale ad incidere sull'elemento soggettivo del reato.


TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

II Giudice Dr. Letizia Benigno nell’udienza del 3.6.2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro ***

IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 dpr 309/90 perchè, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva a fini di spaccio all'intemo dell'esercizio commerciale ** Cannabis Store sito in Cosenza (..) , grammi 428 circa di s.s. tipo marijuana a principio attivo pari a mg. 8.944; (n. 357,8 dosi). In Cosenza il 20.12.2018

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 26.3.2019 ii PM in sede chiedeva ii rinvio a giudizio di epigrafe ascritto. per ii reato in parola.
Alla udienza preliminare de! 3.6.2019 ii PM ed ii difensore di fiducia dell'imputato formulavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti.

La lettura degli atti raccolti in fase di indagine preliminare non consente di ritenere provata consapevolezza della offensività ed illiceità della condotta di detenzione di s.s. del prevenuto ne tale prova può essere diversamente o ulteriormente acquista in un futuro dibattimento .

La vicenda in esame si colloca in data antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 30475 del 30.5.2019 che ha statuito la liceità delle condotte di commercializzazione di cannabis sativa (derivati della varietà di canapa) ai sensi della legge 242 /2016 solo se derivati da coltivazione di varietà di cui alla direttiva 2002/537CE de! Consiglio 13.6.2002, fatti salvi parimenti i casi di liceità derivanti da prodotti privi di efficacia drogante.

E’ tuttavia applicabile al caso in esame il minore rigore antecedente alla detta pronuncia, al fine di escludere nell'imputato la consapevolezza delle illiceità della condotta, alla luce del pregresso assetto interpretative sull’argomento.

II fatto

In data 24.9.2018 personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza effettuava perquisizione presso l'esercizio commerciale Cannabis Store sito in Cosenza rinvenendo nel bagno del locale, all'interno di alcuni scatoloni, gr. 1.772, 57 di marijuana riportanti la provenienza (da un agricoltore di firmo, tale Giardino di Gea) con impresso adesivo riportante THC 0,6 e altra busta di supermercato contenente canapa "pronta per essere selezionata in bustine".

In merito al rinvenimento il *** dichiarava nella immediatezza che alcune bustine in questione venivano da lui acquistate su internet per poi essere rivendute con ii suo marchio mentre riguardo alle buste recanti ii marchio l'acquisto era avvenuto per l'appunto presso un agricoltore di ., in entrambi i casi avendo egli ritenuto la sostanza di libera commercializzazione.

La sostanza sequestrata veniva sottoposta ad analisi chimiche e risultava possedere principio attivo pari a mg. 8,944, per un totale di 357, 8 dosi.

Come noto la legge 242 de! 2016 ha reso lecita la canapa con contenuto in THC fino allo 0,2% (e tolleranza di fatto fino allo 0,6%), consentendo la produzione e commercializzazione della cosiddetta cannabis light. II margine di tolleranza esiste qualora la percentuale di THC sia superiore allo 0,2%, ma rientri comunque nel limite dello 0,6%.

La legge in parola consentiva (e consente) parecchi utilizzi deIla cannabis legale, in ambito alimentare, cosmetico, tessile, nella bioedilizia (per via dell'alto potere isolante) sicchè la cannabis depotenziata di fatto poteva essere distribuita e venduta liberamente senza particolari autorizzazioni se non quelle necessarie per qualunque esercizio commerciale.

In tema di sostanze stupefacenti, è lecita, si diceva, la commercializzazione di inflorescenze di "cannabis sativa L." proveniente da coltivazioni consentite dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, a condizione che i prodotti commercializzati presentino un principio attivo di THC non superiore allo 0.6 %. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge n.242 del 2016 si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, senza menzionare la successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale attività, in quanto trova applicazione ii principio generate che consente la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità). (Sez. 6, n. 4920 de! 29/11/2018 - dep. 31/01/2019, CASTIGNANI, Rv. 27461601)

Inoltre, la cannabis legate, proprio in ragione del basso livello di THC per meno dello 0,6%, non creava (e non cera) alcun tipo di effetto psicotropo apprezzabile, ma era in grado di conferire un senso di relax per via del COB, altra sostanza in essa contenuta, di qui la vendita più o meno libera a soggetti abilitati.

Ed infatti, in tema di sostanze stupefacenti, la detenzione o cessione di inflorescenze provenienti da coltivazioni di cannabis consentite ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n.242, integrava il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a condizione che risultasse non solo ii superamento della soglia di 0,6% di THC, ma anche la concreta idoneità del principio attivo a produrre un effetto drogante. (Sez. 6, n. 4920 de! 29/11/2018 - dep. 31/01/2019, CASTIGNANI, Rv. 27461604).

Tuttavia, anche nei casi di superamento della soglia, in data recente sebbene antecedente alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite doveva e escludersi l'elemento soggettivo del reato se il commerciante non era consapevole di trattamenti volti ad aumentare ii contenuto di THC (Cass. 31.1.2019 n. 4920).

Nel caso di specie il ** ha come detto, nella immediatezza documentato ii regolare acquisto con esibizione delle fatture e dei certificati di analisi sulla sostanza (cannabis cd sativa) attestanti la liceità del prodotto e le analisi effettuate (si vedano i documenti allegati in atti alla memoria difensiva) .

Non si verte pertanto, nel caso in esame, in tema di contrasto giurisprudenziale su norma penale che, stando ad orientamenti maggioritari della Suprema Corte (fra gli altri Cass. 24.4.2016 n. 2506) non esclude ii dolo (atteso che, di fronte al dubbio interpretativo sulla liceità o meno di una condotta, l'autore dovrebbe sempre scegliere di astenersi) bensì si verte su errore di fatto su norma extrapenale (legge. N. 242/2016) idoneo come tale ad incidere sull 'elemento soggettivo de! reato (L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento !'art. 47, ultimo comma ,cod. pen. ai fini dell'esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile: Sez. 2, n. 43309 de! 08/10/2015 • dep. 27/10/2015,Leonardi, Rv. 26497801).

In altre parole, alla luce della citata legge e sulla scorta di fatture e documenti attestanti ii non superamenti dei limiti di legge (0,6 THC) il *** ha agito in una condizione di non confutabile buona fede nel porre in vendita o nel detenere per la vendita, in negozio specializzato, la sostanza rinvenuta e sequestrata.

Alla luce di quanta emerso l'imputato deve quindi essere prosciolto dal reato ascritto perchè ii fatto non costituisce reato.
P.Q.M.

ii Giudice, letto l'art. 425 cpp dichiara non luogo a procedere nei confronti di reato ascritto perche ii fatto non costituisce reato.
Cosenza 3.6.2019