Una cosa può considerarsi abbandonata dal proprietario solo se per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. IV PENALE - SENTENZA 1 febbraio 2019, n.5003
Pres. Fumu – est. Ranaldi
Fatto e diritto
Con sentenza del 13.3.2018 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato -, ha ridotto la pena inflitta a M.G. per il reato di tentato furto aggravato a mesi 3 di reclusione ed Euro 100 di multa; ha confermato nel resto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
1) Violazione di legge in relazione all’art. 49 c.p., comma 2, e vizio di motivazione.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lo stato di degrado del motocarro in cui vi sarebbero stati gli attrezzi oggetto del tentato furto, nonché la circostanza che l’ultimo tagliando assicurativo fosse relativo ad una polizza scadente nel 2014 e la documentata presenza del mezzo nella stessa via almeno dal maggio 2016, non siano elementi idonei a provare che il detto motocarro sia da considerarsi res derelicta. La Corte territoriale non spiega per quale motivo gli elementi evidenziati, indicativi dello stato di abbandono del mezzo, non dimostrino la volontà dell’avente diritto di disfarsi completamente del mezzo.
2) Violazione di legge in relazione all’art. 625 c.p., n. 7.
Deduce che dalle premesse in fatto svolte nel primo motivo di ricorso si deve censurare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nonostante il totale disinteresse per la cosa propria dimostrato dal proprietario, e quindi l’insussistenza dell’affidamento della cosa al comportamento civile dei consociati. Ne deriva l’improcedibilità del reato di furto semplice per difetto di querela.
Il ricorso è infondato. Esso ruota intorno all’invocato stato di abbandono del mezzo da parte del proprietario e sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto, inammissibile in cassazione, a fronte di una doppia conforme di merito che ha adeguatamente e logicamente escluso tale stato di abbandono, atteso che nel cassone dell’Ape Car erano stati rinvenuti diversi attrezzi di lavoro ancora utilizzabili, rispetto ai quali, a maggior ragione, non sussistono elementi per affermare che si tratti di oggetti abbandonati. Del resto, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di Benedetto, Rv. 26310501), condizione che nel caso è stata motivatamente ritenuta insussistente, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza attinente all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, si osserva che il mezzo era parcheggiato nella pubblica via e quindi esposto alla 'pubblica fede', che qui rileva quale termine qualificativo del concetto di 'esposizione', e determina una condizione delle cose mobili per la quale le stesse, anziché essere custodite da chi ne è titolare, ricevono protezione essenzialmente dal pactum fiduciae tra i consociati in ordine al rispetto della proprietà e del possesso altrui; un vincolo etico-normativo, quindi, la dissoluzione del quale giustifica l’inasprimento della sanzione.
- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.