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Chat whatsapp prova, anche senza perizia (Cass. 38678/23)

21 settembre 2023, Cassazione penale

I messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen.: per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via wathsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto.

 

Corte di Cassazione 

sez. VI penale, ud. 28 giugno 2023 (dep. 21 settembre 2023), n. 38678

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia, riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» L.V.P. dal reato ex art. 61 n. 11-quinquies e 572 cod. pen. descritto nel capo di imputazione richiamando l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché ha ritenuto sussistente un ragionevole dubbio circa la condotta di maltrattamenti contestata per il periodo «dal 2015 sino al maggio 2018».

La Corte d'appello ha valutato che la produzione documentale dell'Imputato fa dubitare della fondatezza dell'accusa. Ha rilevato che le relazioni dello psichiatra Ca.D. e dello psicologo G.D. descrivono l'imputato come profondamente sofferente per la separazione coniugale e per la difficoltà di mantenere le relazioni con i figli così da richiedere una appropriata terapia farmacologica e ha osservato che questa condizione contrasta con il quadro di una personalità egoista e disinteressata ai bisogni del nucleo familiare emersa dalle altre prove assunte. In questo contesto ha ritenuto che la revoca delle prove testimoniali presentate in primo grado dalla difesa rendesse necessario acquisire la produzione documentale offerta nel grado di appello dall'imputato, anche considerando che tutti i testi escussi hanno fornito delle dichiarazioni tratte da quanto appreso dalla stessa persona offesa nel periodo di massima crisi della coppia.

Nella sentenza si rimarca che il periodo di cui si collocano le condotte oggetto di contestazione parte dal 2015 ma che dalle risposte fornite dalla persona offesa e degli stessi testimoni si ricava che i fatti narrati (ampiamente esposti nella sentenza di primo grado e richiamati in quella della Corte di appello) erano avvenuti prima del 2015 mentre l'unico fatto successivo sarebbe avvenuto il 27 marzo 2018.

Inoltre, si valuta che i contenuti delle conversazioni su whatsapp collocate nel periodo agosto 2016-giugno 2018 fra il L. e la C. mostrano un rapporto fra i coniugi e dell'imputato con i figli antitetico rispetto a quello al quale si riferiscono le accuse mossegli (pp. 15-17) e la presentazione della querela relativa all'episodio di violenza del 27 marzo 2018 «non appare aliena dal sospetto di possibili strumentalizzazioni essendo coeva alla pendenza del procedimento di separazione personale fra i coniugi» (p. 15).

Su queste basi la sentenza conclude che «non appare un fuor d'opera ritenere che la C. sull'onda emozionale del giudizio posso avere inconsapevolmente enfatizzato le ragioni della propria crisi matrimoniale in chiave unilateralmente colpevolista» (p. 18).

2. Nel ricorso e con la memoria depositata il 13 giugno 2023 la persona offesa costituitasi parte civile C.A. chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni materiali e morali come liquidati dal Tribunale nel primo grado per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge 18 marzo 2008 n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e delle successive e conseguenti modifiche degli articoli del codice di procedura penale (artt. 244, comma 2, 247, comma 1 bis, 254 bis, 352, comma 1 -bis, 354 cod. proc. pen.) al fine di garantire che i dati non siano stati alterati e ne sia verificabile la paternità. Si rileva che la reformatio in melius della sentenza di primo grado con assoluzione dell'imputato è derivata dalla valutazione del contenuto dei messaggi di whatsapp fra lui e la C. prodotti soltanto nel giudizio d'appello da parte della difesa dell'imputato perché questi non sarebbe stato in grado di recuperarli (il che pare improbabile) prima della conclusione del primo grado di giudizio. Si eccepisce che la Corte di appello non li ha acquisiti secondo modalità corrette perché la mera stampa di una serie di messaggi non ha valore probatorio in sé se non ne viene verificata la attribuibilità con una perizia che dimostri la provenienza dal dispositivo telefonico da cui si dicono tratti, acquisendo il dispositivo con tutti i dati che esso contiene e non soltanto la conversazione che interessa e sii sottolinea che la raccolta della prova digitale deve essere effettuata secondo le linee-guida dettate dallo standards ISO/IEC 27037.

Si evidenzia che, comunque, i testimoni sentiti nel dibattimento hanno fornito riscontri alle accuse della C. della quale i testimoni hanno anche osservato il deperimento fisico collegato alla sofferenza psichica. Si argomenta che la incompatibilità fra quanto offerto dalla istruttoria e i contenuti dei messaggi prodotti dall'Imputato avrebbe dovuto allertare la Corte di appello per non farle trascurare che nei messaggi sono citate circostanze che fanno ritenere che i due interlocutori fossero compresenti e, per altro verso, che è già emerso come l'imputato si fosse in altre occasioni procurato la disponibilità del cellulare della moglie. Si rimarca che i figli non hanno più voluto avere contatti con il padre dal 2018, quando egli si allontanò da casa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione all'implicito rigetto della richiesta della parte civile che l'acquisizione dei messaggi di whatsapp in formato word fosse accompagnata dalla produzione del cellulare da cui sono stati estrapolati e del cellulare della vittima e/o da una perizia informatica per appurare la genuinità e la provenienza dei messaggi, nonché della richiesta del Procuratore generale di sentire i figli dei due circa il loro rapporto con il padre e le modalità relazionali tra i genitori.

3. Nella memoria difensiva presentata dalla difesa di L. si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Si deduce che la parte civile non ha impugnato l'ordinanza istruttoria di cui al verbale di udienza del 10/5/2022, ex art. 586 c.p. sicché il ricorso risulta inammissibile poiché fondato soltanto sulle modalità di acquisizione delle conversazioni whatsapp prodotte da L. e la difesa della parte civile si è limitata a rimettersi alla decisione della Corte senza formulare opposizione e chiedendo soltanto, qualora i documenti fossero stati acquisiti, lo svolgimento di una perizia per «verificare la provenienza delle Chat». Né la parte civile ha disconosciuto i contenuti delle conversazioni prodotte.

4. Dall'udienza del 9 marzo 2023 il presente processo è stato rinviato al 28 giugno 2023 in attesa della decisione delle Sezioni unite circa la questione del regime da applicare al novellato articolo 573 cod. proc. pen., dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 in caso di ricorso della parte civile ammissibile.

Considerato in diritto

1. Nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica delle parti (art. 190 cod. proc. pen.), alle quali è attribuito l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive posizioni, il giudice è tenuto a provvedere sulle relative richieste sulla base dei parametri di ammissibilità enunciati dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen., considerando i divieti probatori e la pertinenza della prova richiesta al thema decidendum (Sez. 6, n. 3666 del 22/01/1993, Armenio, Rv. 193675) e i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen.: infatti, non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124).

2. Invece, per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via wathsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M. Rv. 282771).

Nel caso in esame la produzione documentale, costituita dai messaggi di whatsapp prima indicati, è stata chiesta dalla difesa dell'Imputato con l'atto di appello, al quale risulta allegata, e la difesa della parte civile non si è opposta alla produzione ma ha chiesto che nel caso di acquisizione fosse prodotta una perizia per verificare la provenienza delle conversazioni.

In definitiva, la difesa della parte civile non ha contestato i contenuti delle conversazioni in sé considerati e la loro idoneità, come ritenuto dalla Corte di appello, a condurre a una rivalutazione del quadro probatorio rispetto alla sentenza di primo grado. Né ha sviluppato argomentazioni circa la non decisiva rilevanza, nella prospettiva della assoluzione, dei contenuti delle conversazioni via whatsapp acquisite.

3. Pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.