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Caduta dalle scale, condominio non responsabile (Tr BZ, 11.10.2018)

11 ottobre 2018, Tribunale di Bolzano

L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.

La legge pone una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, cioè che il danno sia avvenuto a causa di fattori esterni ed imprevedibili, quali: 

  • “forza maggiore”, che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di un evento atmosferico di eccezionale gravità
  • fatto del terzo o
  • comportamento dello stesso danneggiato (uso improprio o anomalo della cosa comune, mancato uso della normale diligenza).

Il solo dato della caduta non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento quando la caduta sia da ricondurre al comportamento dell'interessato, con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.

Tribunale di Bolzano

sez. II Civile , sentenza 11 ottobre 2018
Presidente Scaramuzzino

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione dd. 25.11.2016 la D.T. adiva il Tribunale di Bolzano, chiedendo il risarcimento, ex artt. 2043 o 2051 c.c., dei danni conseguenti ad una caduta asseritamente subita in data 30.11.2011 verso le ore 11.30 sulle scale esterne di accesso al Condominio convenuto, ove la stessa risiede.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il Condominio W. contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione avversario con richiesta di reiezione delle domande svolte nei propri confronti in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
Il Condominio inoltre contestava anche la quantificazione degli asseriti danni operata dall'attrice, ritenendo la stessa eccessiva e non provata.
In via subordinata chiedeva l'accertamento di una corresponsabilità in capo all'attrice ex art. 1227 c.c.
Alla prima udienza tenutasi in data 20.04.2017 il giudice istruttore concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza di data 26.10.2017.
Venivano successivamente escussi i testi citati dalle parti.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del giorno 24.05.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Secondo la tesi attorea parte convenuta sarebbe responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ed in via residuale ex art. 2043 c.c.) per il danno patito da lei patito.
Segnatamente l'attrice T.D. allegava di essere caduta il 30.11.2011 scendendo i gradini condominiali componenti la parte esterna della scala di ingresso al condominio stesso. La caduta, secondo la ricostruzione di parte attrice, sarebbe dovuta al fondo bagnato dei gradini.
Allegava pure l'attrice che, al momento dell'accaduto, i gradini sarebbero stati privi di strisce o dispositivi antiscivolo e la scala non avrebbe avuto alcun corrimano.
Il condominio contestava, come sopra accennato, l'an debeatur, oltre che la quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra D..
A proposito della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. devesi ricordare il principio secondo cui "l'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (in tal senso si veda, di recente, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01).
Tale peculiare regime di responsabilità si sostanzia, pertanto, in una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
Orbene nel caso di specie, tuttavia, è proprio la dinamica del sinistro (lo si ricorda, contestata da parte convenuta) e, conseguentemente, il nesso causale tra cosa e danno a rimanere del tutto sprovvista di supporto probatorio.
Principiando dalle risultanze dell'istruttoria orale, si devono riportare i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dai testimoni.
Il teste P., marito legalmente separato dell'attrice, dichiarava:
"Io vivo un po' a Palermo dai miei parenti ed un po' a Merano ove convivo con l'attrice. Il 30 novembre 2011 ero a Merano e verso le 11.30 andavo a casa per accompagnare mia moglie al lavoro oppure per darle la macchina. Assieme a me c'era il sig. N.A., un mio conoscente.
Mi recai con la macchina e mi fermai davanti al cancelletto del condominio. In macchina come detto c'era il N.. Vidi mia moglie cadere dai primi gradini uscendo dall'androne. Si tratta di una decina di gradini. Appena uscita dall'androne mia moglie cadde, non so come, sarà inciampata o altro.
Questi gradini sono di marmo bianco senza strisce antiscivolo e nemmeno vi era un corrimano. Non posso dire se i gradini fossero bagnati o asciutti. Non ricordo come fosse il tempo atmosferico.
Io vidi solo mia moglie rotolare giù, non so poi con esattezza dove abbia battuto.
Adesso ci sono due corrimano, uno a destra e uno a sinistra".
L'altro teste, il sig. N., cui pure faceva riferimento il P., dichiarava dal suo canto:
"La data esatta non la ricordo, ma so che era novembre. Io ero in macchina col marito della signora. Appena arrivati davanti al cancello del condominio, con la macchina parcheggiata, vidi al signora cadere, scivolando dalle scale di ingresso del condominio.
Io vidi semplicemente la signora scivolare, non so perché cadde.
I gradini sono fatti come una volta, in marmo liscio. Non c'erano strisce antiscivolo né corrimano. Ora i corrimano ci sono, lo so perché poi io andai a trovare la signora e li avevano messi.
Io immediatamente accorsi in soccorso della signora e la tirai su; c'era anche il marito.
Non so dire con esattezza dove abbia battuto la signora, so solo che cadendo ruzzolò per setto o otto gradini. Io più che altro mi preoccupai che avesse battuto la testa.
Non ricordo se i gradini fossero bagnati; umidi sì, dato il periodo dell'anno.
Non ricordo come fosse il tempo, direi né caldo né freddo. Il periodo dell'anno lo ricordo più o meno poiché era il periodo in cui raccoglievo i peperoncini dal mio orto".
Il teste P.M. dichiarava:
"Non ho visto la caduta. In quel periodo lavoravo a Trento e quindi uscivo di casa verso le 5.45 del mattino. Se c'era neve o ghiaccio, tornavo in casa per prendere il sale da spargere.
Quando io uscii quel giorno le scale non erano ghiacciate né bagnate, erano asciutte. Ricordo della data esatta poiché in quei giorni lì vi erano delle questioni con la signora D. e con il sig. P., poiché i miei genitori vennero aggrediti verbalmente da questi ultimi, tanto è vero che fu sporta una querela in data 11.12.2011.
Preciso che noi sapemmo del fatto che la signora aveva tirato fuori questa storia della caduta dall'ex amministratore nell'immediatezza dei fatti, ragion per cui ho memoria del fatto stesso ...
Queste scale sono di pietra bianca; si tratta di una pietra rovinata e quindi non liscia, quindi se si bagnano non diventano scivolosi. Non vi sono strisce antiscivolo. All'epoca dei fatti non vi erano corrimano. Aggiungo però che vi sono dei muretti abbastanza alti ai lati; lo stabile è nato per ospitare una clinica".
Quando uscii io era bel tempo. Preciso che mio padre ha una strana mania, quella di appuntarsi com'è il tempo; quindi nell'immediatezza dei fatti poi andammo a ricontrollare com'era il tempo e verificammo che non era brutto, né nei giorni precedenti né in quelli a seguire rispetto all'incidente".
Infine il teste D.M. dichiarava:
"Vivo nel condominio nell'appartamento al piano rialzato di proprietà dei miei genitori. Io all'incidente non ho assistito.
Quel giorno le scale erano asciutte; ricordo che io uscii di casa alle 7.00 del mattino. La temperatura era di circa 2 gradi centigradi. La temperatura l'ho ricostruita tramite il sito della Provincia, anche perché l'amministratore di allora ci aveva comunicato che la sig.ra D. aveva intentato una causa. Quindi controllai la temperatura e verificai le condizioni meteo e posso dire che in quel giorno non ci furono precipitazioni.
Le scale quando uscii erano asciutte.
Le scale sono di marmo, ma di marmo poroso. Il corrimano fu fatto l'anno successivo rispetto ai fatti.
Per essere scivolose bisogna che ci siano due condizioni contemporanee: che abbia piovuto e che poi la temperatura scenda sotto zero, sì da ghiacciare l'acqua presente in seguito alle precipitazioni".
In sostanza i testi oculari riferivano di aver visto ruzzolare giù per le scale esterne del condominio l'attrice senza tuttavia poter spiegare il motivo.
Il nesso causale tra cosa in custodia (le scale condominiali) e la caduta tuttavia non pare assolutamente dimostrato posto che:
a) il giorno del sinistro non si erano verificate condizioni climatiche atte a far sì che la scala potesse effettivamente divenire fonte di un pericolo: segnatamente non vi erano precipitazioni (cfr. dichiarazione dei due testimoni M.P. e M.D., pienamente confermate dal bollettino meteo depositato da parte convenuta sub doc. 7, dai quali si evince la totale assenza di precipitazioni nei giorni precedenti il sinistro oltre che nel giorno stesso della caduta). Da questo punto di vista devesi ritenere pienamente attendibile la ricostruzione del teste D.M., secondo cui solo nel caso di pioggia seguita da basse temperature i gradini de quibus diventavano pericolosi in quanto sdrucciolevoli;
b) le scale erano sì realizzate in marmo, ma non certo in marmo liscio, bensì in marmo poroso, in quanto tale non scivoloso. Le testimonianze dei testi M.P. e D., da questo punto di vista di dimostrano assolutamente attendibili, in quanto corroborate dalle fotografie in atti (cfr. all. 8 e 9 di parte attrice), dalle quali si evince che la scala in questione sia effettivamente realizzato in marmo poroso (travertino o simile);
c) la scalinata all'epoca dei fatti, sebbene sprovvista di corrimano, poi installato successivamente (cfr. foto sub all. 9 di parte attrice), era comunque fin dall'origine munita di muretti laterali sia a sinistra che a destra, strutture in muratura atte a proteggere l'utente come pure a consentire, in caso di necessità, di apporgiarvisi in cerca di sostegno (cfr. foto sub all 8 di parte attrice).
Il solo dato della caduta dell'attrice pertanto non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento, dal momento che, in presenza di tutti gli elementi sin qui illustrati, pare ben più probabile che la caduta sia da ricondurre al comportamento della sig.ra D., con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.
3. Le spese seguono la soccombenza; di conseguenza parte attrice dovrà rifondere le spese di giudizio alle parti attrici.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012, n. 247", pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame, dunque, lo scaglione applicabile deve essere individuato in base al decisum, dovendo quindi trovare applicazione lo scaglione per le cause di valore da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare la semplicità delle questioni
di fatto e diritto affrontate e l'istruttoria piuttosto esigua.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice T.D. a rifondere al condominio convenuto le spese del giudizio nella misura del 100%, che liquida in Euro 3.972,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad Euro 531,90 per spese, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.