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Cade nella buca del cimitero, ha diritto al risarcimento? (Cass. 26524/20)

20 novembre 2020, Cassazione civile

In ambito di responsabilità da cose in custodia nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Se il danno consegue alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

Una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode, esclusa solo dal caso fortuito, cioè un evento che praevideri non potest.

L’esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:

(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;

(b) che quella condotta non fosse prevedibile.

In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.

La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.

Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.

Corte di Cassazione

sez. III Civile, sentenza 28 settembre – 20 novembre 2020, n. 26524
Presidente Travaglino – Relatore Sestini

Fatti di causa

C.R. convenne in giudizio il Comune di G in Campania per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che aveva riportato cadendo nell’avvallamento di un vialetto del cimitero comunale (non segnalato e non visibile per la presenza di persone che la precedevano).

Il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che doveva escludersi che l’anomalia del fondo stradale (avente dimensioni di circa due metri di lunghezza e venti centimetri di profondità) "non fosse tempestivamente avvistabile e pertanto prevenibile ed evitabile da parte dell’attrice" e che "il delineato comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilità della PA integrando il cd. caso fortuito -comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva della vittima- che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno".
Ha proposto ricorso per cassazione la C. , affidandosi ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 13.11.19.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c.: premesso che la condotta della vittima può valere ad integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, la ricorrente rileva che "sarebbe stato onere del Comune di G, per esimersi dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., provare il caso fortuito, da intendersi, secondo la nozione comune in giurisprudenza, un evento del tutto imprevedibile, eccezionale, inevitabile ed imprevenibile tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo"; aggiunge che il Comune non ha fornito alcuna prova "circa l’imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento lesivo tali da configurare il "caso fortuito" atteso che l’avvallamento costituiva oggettivamente ed intrinsecamente uno stato di pericolosità tale da causare un evento lesivo prevedibile per l’utente e che poteva essere prevenuto, se solo l’amministrazione comunale (...) fosse intervenuta per eliminare lo stato di pericolosità dei luoghi già in atto da diversi anni"; conclude che la Corte "ha travisato il significato di "caso fortuito" cristallizzandosi solo sulla condotta della danneggiata" ed astenendosi "da un’indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima" da parte del custode.

2. Il motivo è fondato, in quanto la Corte di Appello ha mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode.
È noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile" (Cass. n. 25837/2017), ossia "quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo" (Cass. n. 18317/2015), giacché l’idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità" (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.

L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...). La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima".

Nel caso specifico della caduta di pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.

Ciò non significa, tuttavia, che la colpa della vittima - ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito - non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile -ai sensi dell’art. 1227 c.c., - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte.

Deve conclusivamente affermarsi che, in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
3. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra.
4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.