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Bulla sospesa da scuola, necessaria motivazione (TAR Lazio, 6557/18)

12 giugno 2018, TAR Lazio

L'eventuale complessità della vicenda e l'esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del c.d. bullismo non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce espressione, tra l'altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell'amministrazione, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa.

La mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili all'interessato si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

 

T.A.R. Lazio Roma

Sez. III bis,

Sent., (ud. 29/05/2018) 12-06-2018, n. 6557

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-Quale Esercente La Potestà Sulla Minore-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati.. ;

contro

Ministero Istruzione, Università e Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento disciplinare dell'11 aprile 2018 notificato il 17 aprile del corrente anno alla minore-OMISSIS- attraverso il quale è stata erogata la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza scolastica dal 26 aprile al 5 maggio del corrente anno (sic) dell'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS-sito in -OMISSIS-e di ogni altro atto provvedimento comunque connesso a quello principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare del 11 aprile 2018 inflitto alla minore-OMISSIS- attraverso il quale è stata erogata la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza scolastica per dieci giorni.

Si costituiva il ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

La sanzione disciplinare è stata comminata alla ricorrente per aver scattato e diffuso alcune foto in cui erano ritratti una sua insegnante e un suo compagno di scuola.

Il provvedimento impugnato e la stessa relazione depositata dal ministero resistente appaiono privi di adeguati motivazione, con la conseguenza che, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, l'atto deve essere annullato.

La motivazione, come noto, descrive l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nel caso di specie, l'amministrazione descrive la condotta della ricorrente all'interno di un più generale quadro di bullismo applicato nei confronti di un soggetto disabile all'interno della scuola, essendo stata prevista analoga sanzione anche per altri studenti interessati dalle vicende in questione.

L'eventuale complessità della vicenda e l'esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del c.d. bullismo non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l'altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell'amministrazione, mentre nel caso di specie non risulta adeguatamente rappresentata la condotta concretamente ascrivibile alla ricorrente, che appare, prima facie, di minore gravità rispetto a quella addebitata ad altri studenti, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa. Ne discende che la mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili alla stessa si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

Ne discende che il provvedimento deve essere annullato, ma restano salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione previa instaurazione del contraddittorio procedimentale tra le parti.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura giuridica delle situazioni coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Deve, tuttavia, essere accertato il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione dell'amministrazione resistente del contributo unificato ove versato e previa prova del relativo versamento, in considerazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate. Condanna parte resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, dell'ammontare del contributo unificato, ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore