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Babysitter della prostituta commette reato? (Cass. 15948/20)

27 maggio 2020, Cassazione penale

Il reato di favoreggiamento della prostituzione è anche dall'adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio, trattandosi comunque di condotta funzionale ad agevolare quest'ultima nel suo svolgimento.

E' sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell'azione, in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio:  affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all'esercizio della stessa, essendo altrimenti irrilevante l'aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata.

E' sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell'azione, in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all'esercizio della stessa, essendo altrimenti irrilevante l'aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 19 febbraio – 27 maggio 2020, n. 15948
Presidente Di Nicola – Relatore Ramacci

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 14 aprile 2014, il Tribunale di Prato aveva affermato la responsabilità penale di Ed. Xh. in relazione al reato di cui all'art. 3, n. 8 legge 75/1958, per aver favorito e sfruttato la prostituzione di due donne (Fl. Ca. e Ma. Ku.) tenendo con sé il figlio minore di della Ca. nella cantina sottostante l'appartamento della medesima o portandolo in giro di notte, quando le donne a turno si prostituivano all'interno dell'appartamento, partecipando poi alla spartizione dei proventi derivanti dalla prostituzione delle stesse (in Prato, da fine agosto 2011 in poi).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla contestazione del favoreggiamento della prostituzione, facendo rilevare come Cattività svolta, sebbene avesse oggettivamente consentito alle donne, come ritenuto dalla Corte territoriale, di tenere il bambino fuori dall'appartamento dove esse prostituivano, non si porrebbe in termini di immediato e diretto collegamento con l'attività di meretricio, tanto da qualificarsi come un aiuto all'esercizio della prostituzione, risolvendosi, in realtà, in un sostegno alla persona ed al figlio di lei, adempiendo sostanzialmente ad una funzione genitoriale propria della prostituta, che era quella di evitare che il figlio fosse presente in casa mentre riceveva i clienti e rispetto alla quale l'agevolazione della prostituzione sarebbe soltanto una conseguenza indiretta.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'ulteriore contestazione di sfruttamento della prostituzione, lamentando che i giudici del gravame non avrebbe dato conto delle plurime doglianze mosse con l'atto di appello alla sentenza di primo grado circa la concludenza delle prove a carico dell'imputato.
Aggiunge che la Corte territoriale si sarebbe limitata a prendere in considerazione esclusivamente alcuni brani estrapolati delle conversazioni intercettate utilizzati dal giudice di primo grado, senza soffermarsi minimamente sulle censure svolte dall'appellante, il quale sosteneva che il Tribunale non solo aveva trascurato elementi favorevoli di prova indicati poi nell'appello, ma si era limitato ad indicare alcune frasi dal contenuto sfavorevole all'imputato estrapolandole dal discorso complessivo nel quale erano state pronunciate e senza raccordarle con il contesto generale dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte nella vicenda.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che, in linea generale, si è affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (Sez. 3, n. 15502 del 15/2/2019, L, Rv. 275843; Sez. 3,n. 19207 del 7/3/2019, B., Rv. 275745; Sez. 1, n. 39928 del 4/10/2007, Elia, Rv. 237871).
Tra le attività rilevanti è stato individuato anche l'adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio, trattandosi comunque di condotta funzionale ad agevolare quest'ultima nel suo svolgimento (Sez. 3, Sentenza n. 37578 del 25/6/2009, Savarese, Rv. 244964).
E' dunque sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell'azione, in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all'esercizio della stessa, essendo altrimenti irrilevante l'aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3, Sentenza n. 36595 del 22/5/2012, T., Rv. 253390; Sez. 3, Sentenza n. 8345 del 13/4/2000, Donati, Rv. 217080).

3. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, con argomentazioni in fatto scevre da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, la Corte di appello ha posto in evidenza come risultasse dimostrato, sulla base delle emergenze processuali, che l'imputato provvedeva ad allontanare il minore, figlio di una delle due prostitute, dal monolocale dove costoro esercitavano il meretricio, al solo fine di consentire loro di esercitare tale attività ed escludendo espressamente che tale condotta fosse consistita nel sostituire, sostanzialmente, la madre nella funzione genitoriale, atteso che il minore veniva tenuto chiuso nella cantina dell'appartamento ove l'imputato viveva, ritenuto tuttavia luogo assolutamente inadatto a soddisfare le esigenze abitative, oppure in un furgone mentre costui raccoglieva il ferro, facendolo anche dormire in questi luoghi o riportandolo a casa in piena notte a richiesta della madre, la cui prostituzione era anche "sfruttata" dall'imputato.

La sentenza impugnata risulta dunque, sul punto, del tutto immune da censure e le considerazioni della Corte del merito, giuridicamente corrette ed esposte del tutto coerentemente, rendono manifesta la infondatezza del motivo di ricorso, potendosi conseguentemente affermare che il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione è ravvisabile nella condotta, oggettivamente funzionale all'agevolazione della prostituzione, di colui che provvede ad allontanare il figlio minore della prostituta dal luogo in cui questa esercita il meretricio trattenendolo con sé per il tempo necessario alla madre per svolgere tale attività.

4. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al reato di sfruttamento della prostituzione.

Occorre rilevare, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione in relazione a tutte le doglianze formulate con l'atto di appello, che la Corte territoriale ha risposto, nella sentenza impugnata, a tutti motivi di appello indicati in sentenza, dando conto dei rapporti intercorrenti tra l'imputato e le prostitute ed evidenziando gli elementi indicativi della sussistenza del delitto contestato, specificando che risultava dimostrato, sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate e di altri dati fattuali ritenuti significativi, che l'imputato pretendeva dalle prostitute una parte dei loro guadagni.
L'esposizione viene effettuata dai giudici dei gravame in maniera lineare e coerente e, a fronte di ciò, il ricorso si dilunga in considerazioni supportate da richiami ad atti del processo l'accesso ai quali non è consentito a questa Corte e prospettando, sostanzialmente, una non ammissibile lettura alternativa delle emergenze processuali.

Resta da osservare, inoltre, che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono perfettamente in linea con i principi affermati dalfa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di sfruttamento della prostituzione non ha natura di reato abituale e consiste in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell'attività di prostituzione, ovvero nel trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall'attività sessuale della prostituta (v., da ultimo, Sez. 3 n. 741 del 24/10/2018 (dep. 2019), C, Rv. 274762).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.