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Avviso rosso Interpol non sostitusce richiesta estradizionale (Cass. 23490/25)

24 giugno 2025, Cassazione penale

Non integra la richiesta estradizionale una comunicazione parziale trasmessa dallo stato richiedente, nella quale non sono menzionate le norme di legge violate, né viene descritto, sia pur sommariamente, il fatto contestato all'estradando, tanto meno si dà atto dell'invio della copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, elementi richiesti nel trattato. 

Il mancato inoltro della richiesta di estradizione non è superabile facendo valere l'avvenuta segnalazione al sistema Interpol: la segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente, utilizzata da molteplici trattati in materia, costituisce in sé una domanda volta all'adozione di misure precautelari, da porre in essere, in via d'urgenza, a carico di un soggetto, preordinatamente all'inoltro di una domanda di estradizione, ma non sostituisce anche il successivo invio della richiesta di estradizione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 sentenza

(data ud. 11/04/2025) 24/06/2025, n. 23490)

 

sul ricorso proposto da

A.A., nato in M l'(Omissis)

avverso l'ordinanza del 28/2/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati FA e OP, i quali si riportano ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1.La Corte di appello di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse del ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare in atto, per effetto dell'omessa trasmissione, nel termine di 60 giorni, della richiesta di estradizione formulata dall'autorità giudiziaria messicana.

L'ordinanza impugnata premetteva che il Ministero della Giustizia aveva trasmesso, in data 19 febbraio 2025, una comunicazione con la quale si dava atto dell'invio da parte dell'autorità messicana della richiesta di estradizione, come indicato anche nel parere reso dal Procuratore generale, contrario alla dichiarazione di cessazione della misura.

2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale censura la violazione degli art. 696-703 cod. proc. pen., nonché degli artt. 7 e 12 del Trattato di estradizione tra Italia e Messico.

Premette la difesa:

che il ricorrente ha la doppia cittadinanza -messicana e spagnola;

che per il reato oggetto della richiesta di estradizione vi era stato un precedente arresto da parte dell'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione della estradizione richiesta dal Messico; che, a seguito di espressa richiesta da parte dell'autorità messicana, si disponeva lo svolgimento del giudizio in Spagna;

che, non essendo stato evidentemente revocato l'inserimento dell'ordine di arrestò nel sistema Interpol, il ricorrente veniva arrestato a Roma in data 24 dicembre 2024;

che l'autorità messicana, pur espressamente richiesta, non inviava la richiesta di estradizione entro il termine di 60 giorni trascorso il quale, in base all'art. 12 del Trattato di estradizione, la misura perde efficacia.

A fronte di tali elementi in fatto, la Corte di appello aveva erroneamente negato la cessazione della misura, ritenendo sufficiente la documentazione trasmessa per via diplomatica al Ministero della Giustizia, senza considerare che la richiesta di estradizione era dichiaratamente incompleta, recando la parziale indicazione dei requisiti richiesti dall'art. 7 del Trattato, difettando anche la copia autentica dell'ordine di arresto.

La Corte di appello ometteva, sostanzialmente, di pronunciarsi su tale aspetto, rilevando che la Procura generale deve depositare la propria requisitoria entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 703 cod. proc. pen. e che, nel successivo termine di 10 giorni, le parti hanno facoltà di prendere visione e di presentare memorie.

Sulla base di tale rilievo, la Corte di appello riteneva che "tale procedura" fosse in corso e che, pertanto, non si fosse prodotta l'inefficacia della misura cautelare contemplata dal citato art. 12.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il quadro normativo applicabile alla vicenda in esame è essenzialmente delineato dagli artt. 7 e 12 del Trattato di estradizione vigente tra Italia e Messico (ratificato con legge 15 giugno 2015, n. 89).

In particolare, l'art. 7 stabilisce che la richiesta di estradizione deve contenere: a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta.

La richiesta deve essere accompagnata, nel caso di estradizione processuale, dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente.

L'art. 12, disciplinando le ipotesi di arresto provvisorio, qual è quella in esame essendo stato eseguito di iniziativa dalla Polizia giudiziaria sulla base dell'inserimento del nominativo del ricercato nella banca dati Interpol/Sirene, stabilisce che l'arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.

2.1. Ricostruito il quadro normativo, deve in primo luogo evidenziarsi come sia inconferente, rispetto al caso di specie, il richiamo all'art. 703 cod. proc. pen., relativo alla diversa ipotesi di richiesta di estradizione già pervenuta al Ministero della Giustizia e inoltrata al Procuratore generale competente ad instaurare la richiesta dinanzi alla Corte di appello, depositando la requisitoria nel termine di 30 giorni, cui segue l'avviso alla parte interessata e, successivamente, la fissazione dell'udienza per la decisione.

Nel caso di specie, invero, la procedura applicabile è quella prevista per l'arresto provvisorio, disciplinata nello specifico dall'art. 12 del Trattato e, per quanto non espressamente contemplato, dall'art. 716 cod. proc. pen.

In base a tali norme, la richiesta di arresto provvisorio presuppone requisiti meno stringenti essendo sufficiente la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione" contenente le sole informazioni di cui all'art. 7, par. 1, cui dovrà seguire il deposito della domanda di estradizione corredata di tutti gli elementi necessari.

Quanto detto rende di per sé carente la motivazione dell'ordinanza impugnata che, in luogo di limitarsi a verificare il rispetto del termine di efficacia della misura ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Trattato, ha concluso nel ritenere che "la procedura è in corso", facendo riferimento alla diversa ipotesi di richiesta di estradizione veicolata per il tramite del Ministero al Procuratore generale, non preceduta dall'arresto provvisorio.

2.2. Quanto detto consente anche di rilevare la fondatezza, nel merito, del ricorso.

In base alla documentazione acquisita, risulta la trasmissione di una generica richiesta con la quale si conclude nel senso che "L'Ambasciata sarà grata a codesto Ministero se vorrà trasmettere la richiesta formale di estradizione internazionale del sig. A.A. al Ministero della Giustizia italiano".

Si tratta, evidentemente, di una comunicazione con la quale l'Ambasciata messicana, pur rendendo alcune delle informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 7 del Trattato, sembra rimettere al Ministero richiedente il compito di inoltrare formalmente la richiesta al Ministero della Giustizia italiano.

In ogni caso, non sono menzionate le norme di legge violate, né viene descritto, sia pur sommariamente, il fatto contestato all'estradando, indicandosi genericamente la commissione del reato di "abuso sessuale", tanto meno si dà atto dell'invio della copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente.

Ne consegue che la comunicazione pervenuta al Ministero della Giustizia e inoltrata alla Procura generale presso la Corte di Roma in data 19 febbraio 2025 non può qualificarsi come una rituale richiesta di estradizione, difettando plurimi elementi tra quelli richiesti dall'art. 7 del Trattato.

Del resto, la certificazione della parzialità della documentazione è contenuta nella stessa nota di trasmissione inviata dal Ministero, lì dove ci si riserva di inviare "quando perverrà" l'intera documentazione.

2.3. Per completezza, deve anche ribadirsi che il mancato inoltro della richiesta di estradizione non è superabile facendo valere l'avvenuta segnalazione al sistema Interpol.

Deve ribadirsi, infatti, che la segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente, utilizzata da molteplici trattati in materia, costituisce in sé una domanda volta all'adozione di misure precautelari, da porre in essere, in via d'urgenza, a carico di un soggetto, preordinatamente all'inoltro di una domanda di estradizione (Sez. 6, n. 32492 del 14/06/2016, Tang, Rv. 268321; Sez.6, n.44665 del 3/10/2019, Rv. 278190), ma non sostituisce anche il successivo invio della richiesta di estradizione.

3. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi sicuramente decorso il termine massimo di sessanta giorni senza che all'autorità procedente sia pervenuta la richiesta di estradizione, il che determina la perdita di efficacia della misura cautelare e la conseguente rimessione in libertà del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la liberazione del ricorrente ove ancora detenuto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2025