La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), e anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.
La ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria: l'unico caso in cui quindi non sussiste l'obbligo di dare l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è solo quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.
Corte di Cassazione
Sez. IV sentenza n. 13595
(data ud. 25/03/2025) 08/04/2025
Svolgimento del processo
1. A.A. ricorre, a mezzo del difensore,avverso la sentenza di cui in epigrafededucendo violazione di legge in ordine agliarticoli 356 cod. proc. pen. e 114. disp. att.cod. proc. pen. invocando con il primo motivo la inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento dello stato di ebbrezza risultante dai prelievi ematici eseguiti in ospedale, poiché effettuati senza il consenso dell'imputato e senza il preavviso della facoltà di farsi assistere da undifensore di fiducia.
In particolare, il ricorrente invoca la inutilizzabilità poiché il prelievo ematico è stato effettuato su richiesta della p.g. persoli fini investigativi, e non per usoclinico-diagnostico (come ritenuto daigiudici di appello).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell' imputato; in particolare, il ricorrente si lamenta del fatto che non sia sufficientemente provata la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come ricostruita dai giudici di merito.
Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il PG ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni.
Il PG ha poi concluso alla pubblica udienza partecipata, cui non sono comparsi i difensori, come riportato in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto agli altri due profili di doglianza proposti e, pertanto, la sentenza impugnata vaannullata con rinvio ad altra Sezione della corte di Appello di Catanzaro.
2. I fatti, per quello che rileva in questa sede sono stati così ricostruiti dai giudici del merito.
Alle ore 22,00 circa del 25/08/2019 l'odierno ricorrente A.A., nel percorrere la via (Omissis) di P , a bordo del motociclo Piaggio Beverly tg (Omissis) sul quale viaggiava anche l'odierna persona offesa B.B., impattava violentemente contro l'autovettura Peugeot 108 tg (Omissis) che proveniva dall'opposta direzione di marcia. L'urto, di rilevante gravità, si verificava interamente nella corsia di pertinenza dell'autovettura condotta da C.C. il quale, a seguito della collisione, riportavavarie lesioni, giudicate guaribili in giorni sette (e in relazione alle quali l' interessato non ha mai presentato querela). Anche il A.A. e ilB.B. rimanevano gravemente feriti e venivano trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di P ove venivano sottoposti ad esami ematici dai quali emergeva la presenza nel sangue di entrambi di "tracce di etanolo". Pari a 1,733 g/l per il primo e a 2,364 g/l per ilsecondo.
Nel prosieguo delle indagini -ricordava ancora il Tribunale- veniva compiutamente ricostruita la dinamica del sinistro stradale sulla base dei rilievi eseguiti sul posto dal personale delia Polizia Municipale, delle sommarie informazioni rese dal C.C. e degli accertamentieseguiti dal consulente del PM, Ing. Tarsitano.
In particolare, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, dall' insieme di tali fonti di prova emergeva che ad avere determinato l' impatto era stata unicamente la condotta di invasione dell'opposta corsia di marcia posta in essere dai A.A. in violazionedelle comuni regole di diligenza e prudenza nonché delle specifiche regole cautelari dettate dal codice della strada e che impongono di modulate la velocità di marcia del veicolo, alle condizioni di luogo e di tempo nonché alle caratteristiche e condizioni della strada, di rispettare la segnaletica orizzontale e di circolare sulla parte destra della carreggiata.
3. Orbene, già nel precedente grado di giudizio il difensore dell' imputato aveva lamentato l' inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti dello stato di ebbrezza effettuatia carico del A.A. in quanto espletati senza il suo consenso e senza il previo avviso dellafacoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sul rilievo che a sollecitare lo svolgimento degli esami in questione fossero stati unicamente gli operanti intervenuti sul luogo del fatto; per tale ragione, i medesimi accertamenti, non avendo finalità terapeutiche,dovevano essere necessariamente preceduti dagli avvisi imposti dalla legge a pena di inutilizzabilità.
3.1. Sul punto, va chiarito che il consenso non era necessario, costituendo principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la mancanza di consenso dell' imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto chela specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell' interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 dep. il 2014, Lo Faro, Rv. 258490)
In tema di guida in stato di ebbrezza - è stato precisato - l'utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico compiuto presso unastruttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medicoterapeutico, non richiede - in presenza dei presupposti di cui all'art. 186, comma 5, cod. strada - uno specifico consenso dell'interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (così Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665 nella cui motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata; conf. Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017 dep. il 2018, Morrone, Rv. 272334).
3.2. Si impone, invece, a questa Corte di verificare se, dall'esame delle sentenze di merito, corrisponda al vero la circostanza di fatto su cui la difesa poggia la propria rimostranza, ovvero che - pacificamente riconosciuto che non vi sono stati gli avvisi ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - in relazione agli esami ematici in questione, sia intervenuta una richiesta della PG di controllare l'avvenuta assunzione da parte dell'imputato di bevande alcoliche.
La sentenza di primo grado non fa chiarezza sul punto.
Ed invero a pag. 4 della stessa si legge che: " nel corso del ricovero presso l'ospedale di P, sia il A.A.che il B.B. venivano sottoposti ad accertamenti clinici sui liquidi biologici dai quali emergeva la presenza di tracce di etanolo nel sangue nella misura di 1,733 g/l per quanto riguarda il primo e 2,364 g/l per il secondo; l'accertamento dava esito negativo nei confronti del C.C., alla guida dell'autovettura coinvolta nel sinistro". E a pag. 7 che: "...le gravi condizioni in cui si trovava lo stesso imputato a seguito dell' incidente rende plausibile che i sanitari abbiano effettuato il prelievo ematico per finalità principalmente terapeutiche, in coerenza con il protocollo interno di pronto soccorso". Il giudice di primo grado propende dunque per l'utilizzabilità degli esiti del prelievo aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale che richiama (Sez,4 n. 5877/2016) che, come si dirà di qui a poco, si palesa tuttavia superato.
Rispondendo alla specifica doglianza sul punto, dal suo canto, la Corte calabrese scrive a pag. 4 che: "... emerge dagli atti che tali accertamenti, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non sono stati eseguiti solo a seguito di specifica richiesta proveniente dagli organi di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo e nell' immediatezza del fatto ma anche e soprattutto" ad uso clinico e diagnostico"percome si legge testualmente nel referto in atti del Pronto Soccorso relativo all' imputato A.A. (in particolare nella parte relativa alle"annotazioni" si legge che trattasi di " indagini ad uso cinico-diagnostico). Evidente è allora come tali accertamenti non siano in alcun modo assimilabili alle indagini di PG il cui espletamento, funzionale all'accertamento del reato di cui all'art. 186 CDS (nella specienon contestato), deve avvenire con il necessario rispetto delle garanzie difensive ma si sostanziano in un vero e proprio esame eseguito"per fini clinici diagnostici' presso una struttura ospedaliera da personale sanitario competente, e all'esito del quale, è stato adottatoun referto (che è un atto pubblico) dal quale è emerso che l' imputato, al momento dell' incidente, aveva assunto sostanze alcoliche,avendo nel sangue un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l.. Tale esame, allora, del tutto legittimamente è stato effettuato dai sanitaricompetenti senza il previo avviso all' imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, trattandosi -si ripete di una indagine medica effettuata per scopi diversi da quelli relativi all'accertamento del reato "di guida in stato di ebbrezza" che, nel caso di specie, non èstato nemmeno contestato".
Orbene, il dato enunciato dai giudici del gravame del merito, laddove parlano di esami fatti "anche e soprattutto ad uso clinico e diagnostico" non fuga i dubbi.
4. Occorrerà, dunque, che il giudice del rinvio, anche attraverso un'eventuale rinnovazione istruttoria chiarisca se rispetto agli esami ematici intervenuti in ragion del protocollo di cura del pronto soccorso sia avvenuta anche richiesta da parte della p.g. Oppure se quest'ultima abbia acquisito soltanto in un momento successivo il documento costituito dalle eseguite analisi su cui per scelta autonoma da parte del personale sanitario sia stata effettuata la verifica della presenza di alcool nel sangue.
Se una richiesta della p.g. sia stata operata, occorrerà indagare inoltre se vi fossero le condizioni, con particolare riferimento allo stato o meno di coscienza del C, perché potesse allo stesso essere dato l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Ciò perché secondo l'orientamento ormai prevalente di questa Corte di legittimità la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021, Collantes, non mass.; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021, patti, non mass.; Sez. 4, n.40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621 - 01; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281 - 01; Sez. 4. n. 27490 del21/05/2019, Traetta, non mass.).
In particolare, con le predette sentenze, questa Corte di legittimità ha chiarito che la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria. Sicché, come è stato precisato in una successiva pronuncia, l'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di dare l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è solo quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Conclusione
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025. Depositata in Cancelleria l'8aprile 2025.