La accertata assenza dal territorio italiano non comporta l'estinzione del procedimento estradizionale qualora sia temporaneo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
(data ud. 28/04/2025) 06/06/2025, n. 21319
Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere
Dott. IANNICIELLO Mariella - Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., n. N (Svizzera) il (omissis);
avverso la sentenza n. 50004/25 della Corte di appello di Torino del 23/01/2025;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota inviata dal difensore dell'estradando, avv. MF, in data 28 marzo 2025.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l'estradizione di A.A. alle autorità della Confederazione Svizzera, che procedono nei suoi confronti per i delitti di sequestro di persona, lesioni personali gravi e semplici, minaccia e coazione (artt. 183, comma 1, 122, 123, comma 1, 180 e 181 cod. pen. svizzero) per fatti commessi in Svizzera tra il 10 e l'11 luglio 2024, in ordine ai quali è stato emesso ordine di arresto da parte del Pubblico Ministero del Cantone del Giura in data 11 settembre 2024.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che formula i motivi di censura di seguito esposti.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen. perché con il mandato di arresto emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 210 del Codice di procedura penale svizzero, l'estradando è stato solamente dichiarato tenuto a presentarsi dinanzi al giudice al fine di essere sottoposto ad interrogatorio, in esito al quale potrebbe o meno derivare un provvedimento di carcerazione preventiva a suo carico.
Manca, pertanto, il presupposto della definitività del provvedimento di restrizione personale per concedere l'estradizione, tanto più che il Procuratore del Giura ha emesso a carico del ricorrente successivo mandato di comparizione in stato di libertà che ai sensi dell'art. 201 del cod. proc. pen. svizzero presuppone la revoca implicita del precedente mandato di arresto.
2.2. Vizi congiunti della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti allo estradando.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima, però, di passare all'esame del merito delle doglianze, vanno svolte alcune notazioni sull'interlocuzione avviatasi tra l'autorità ministeriale italiana ed il corrispondente organo svizzero (Ufficio Federale della Giustizia) in ordine al persistente interesse dello Stato richiedente ad ottenere l'estradizione dello odierno ricorrente.
Stando alla risposta trasmessa al Ministero italiano dall'Ufficio del Pubblico Ministero del Giura in data 14 aprile 2025, "l'Ufficio federale della giustizia non ha voluto ritirare la domanda di estradizione in quanto un ritiro prima dell'adozione di una decisione di estradizione comporta H rischio che l'interessato non si presenti più in Svizzera e che l'autorità che esercita l'azione penale non disponga di alcuna decisione eseguibile, il che renderebbe necessario presentare una nuova domanda di estradizione".
Dal suo canto il Pubblico Ministero cantonale, manifestando sostegno alla posizione dell'Ufficio Federale "richiede l'adozione di una decisione di estradizione e, se possibile, la sospensione dell'esecuzione di tale decisione fino a quando il Sig. A.A. si presenta in Svizzera per le sue audizioni. Nell'ipotesi in cui il Sig. A.A. non si presentasse più, le autorità svizzere potrebbero così chiedere l'esecuzione della decisione di estradizione, il che eviterebbe di presentare una nuova domanda di estradizione (...) In conclusione, si richiede alle autorità italiane di pronunciare una decisione di estradizione e di sospenderne l'esecuzione, fino a quando il Signor A.A. si presenta alle convocazioni dinanzi alle autorità svizzere nel presente procedimento".
Osserva, tuttavia, il Collegio che un provvedimento del tipo di quello auspicato dalle autorità svizzere non è contemplato dall'ordinamento nazionale.
Secondo l'art. 709 cod. proc. pen., infatti, la sospensione dell'estradizione, in quanto già deliberata, risulta adottabile ed anzi obbligatoria nei casi in cui l'estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o vi debba scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa, evenienze che all'evidenza non ricorrono nel caso di specie.
Il Collegio si è posto, altresì, il problema se - avendo il Pubblico Ministero cantonale comunicato, con precedente nota del 10 marzo 2025, che l'estradando si era presentato per l'audizione fissata il 7 marzo 2025, nell'occasione fornendo il suo indirizzo in Italia e impegnandosi formalmente a presentarsi a qualsiasi futura convocazione delle autorità penali nell'ambito del procedimento - tale evento abbia implicato o meno un rientro in via definitiva in Svizzera del ricorrente.
In tal senso avevano, in effetti, inviato comunicazioni a questa Corte sia il difensore del ricorrente (v. supra) che il Pubblico Ministero cantonale, mediante ulteriore nota del 14 aprile 2025 con cui aveva riferito che "stando alle informazioni trasmesse dal suo avvocato, A.A. è tornato in Svizzera il 26 marzo 2025 e attualmente alloggia a casa della madre a P (NE). Stando alle informazioni che mi sono state date, il Signor A.A. ha scelto questa soluzione fino alla sospensione della procedura di estradizione in Italia, e ciò al fine di evitare di essere fermato, arrestato e estradato in Svizzera").
Nel caso di mancata presenza dell'estradando nel territorio nazionale, infatti, venendo meno il presupposto indefettibile per poter procedere alla consegna, più volte la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato la necessità di adottare una pronuncia di non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 33518 del 2023, non mass.; Sez. 6, n. 8601 del 08/02/2022, PG in proc. Doring, Rv. 282912; Sez. 6, n. 9382 del 2021, non mass.; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo, Rv. 267682; Sez. 6, n. 44465 del 03/12/2001, Dumitran, Rv. 220312; Sez. 6, n. 2470 del 30/06/1999, Michalos, Rv. 215264).
Reputa, tuttavia, il Collegio che le informazioni fornite dal difensore e dallo organo svizzero non siano dirimenti in tal senso, attestando molto più semplicemente una certa attitudine del ricorrente a spostarsi frequentemente dal territorio italiano a quello svizzero e viceversa; sotto altro profilo va comunque rimarcato che, espressamente interpellato, l'Ufficio Federale di Giustizia non ha inteso revocare la domanda di estradizione, sicché s'impone una valutazione del merito della stessa.
3. A detto riguardo, i motivi che sostengono il ricorso si rivelano palesemente infondati.
Quanto al primo, l'art. 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, base normativa della richiesta di consegna, stabilisce che "le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti, le persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente", dove l'ampio significato dell'espressione 'perseguite per un reato' comporta che all'origine della stessa può esservi, oltre che una sentenza di condanna, indifferentemente l'ordine esecutivo di un giudice o un mandato dell'autorità giudiziaria, nozione in cui è ovviamente ricompreso anche il Pubblico Ministero.
Quanto al secondo, la sentenza della Corte di appello ha diffusamente argomentato:
1) che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta a svolgere solo una sommaria delibazione della esistenza di elementi di accusa a carico dell'estradando (per tutte v. Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810), a ciò avendo la Corte di merito congruamente provveduto con l'esame della base indiziaria del mandato di arresto emesso dal Pubblico Ministero del Giura in data 11 settembre 2024;
2) che non risulta che il mandato di arresto sia stato revocato, nonostante l'emissione aggiuntiva di un mandato di comparizione - compatibile con lo status libertatis dell'estradando - cui, del resto, questi sembra avere spontaneamente ottemperato.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.